ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00301

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 31 del 11/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: VENTRICELLI LILIANA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/06/2013
Stato iter:
01/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2013
Resoconto BERRETTA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 01/08/2013
Resoconto VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/06/2013

DISCUSSIONE IL 01/08/2013

SVOLTO IL 01/08/2013

CONCLUSO IL 01/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00301
presentato da
VENTRICELLI Liliana
testo di
Martedì 11 giugno 2013, seduta n. 31

   VENTRICELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   con i due decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, il Governo – a fini di riduzione della spesa e di miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia – ha dato attuazione alla delega conferitagli dalla legge n. 148 del 2011 per la revisione della geografia giudiziaria. Il decreto n. 155 procede alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e detta la nuova organizzazione degli uffici giudiziari di primo grado sopprimendo 31 tribunali; il decreto n. 156 opera analoga riorganizzazione in relazione agli uffici del giudice di pace, riducendone significativamente il numero;
   il decreto legislativo n. 155 del 2012 («Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero») prevede la soppressione di 31 tribunali, 38 procure, 220 sedi distaccate e 674 uffici del giudice di pace. Nella riorganizzazione generale che riguarda la Puglia, il Governo ha mantenuto i tribunali nelle sole province, ne consegue la soppressione del tribunale di Lucera, che il Governo riterrebbe lontano dai parametri individuati e non particolarmente rilevante sotto il profilo dell'impatto della criminalità organizzata;
   il tribunale di Lucera viene dunque accorpato a quello di Foggia, nonostante l'elevata entità del contenzioso registrato in quell'ufficio giudiziario, così come risulta dagli atti ufficiali;
   la provincia di Barletta-Andria-Trani conserva il tribunale di Trani, le cui sezioni distaccate di Andria e Barletta sono soppresse, al pari di tutte le altre sezioni distaccate; in base all'AG455, Lucera mantiene l'ufficio del giudice di pace, mentre il medesimo ufficio è invece soppresso in tutte le attuali sedi distaccate di tribunale;
   il suddetto decreto fissa in dodici mesi il termine, decorso il quale diventano effettivi i «tagli» degli uffici giudiziari ordinari, nonché le disposizioni relative alle ricadute (di natura organizzativa) di soppressioni e accorpamenti degli uffici nei confronti di magistrati, personale amministrativo e personale di polizia giudiziaria: l'effettiva efficacia della riforma è, quindi, fissata al 13 settembre 2013;
   attualmente, fino a tale data, le udienze già fissate davanti ad uno degli uffici destinati alla soppressione continuano ad essere tenute presso i medesimi tribunali o sezioni distaccate di tribunale; le udienze che, invece, cadono in una data successiva alla scadenza del periodo di dodici mesi e quindi dopo il 13 settembre 2013, saranno tenute dinanzi all'ufficio che ha accorpato quelli soppressi;
   tale decreto legislativo appare problematico proprio in riferimento alla sua idoneità a dare attuazione della delega, i cui principi e criteri direttivi riguardano, in particolare: a) la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, fatti comunque salvi i tribunali ordinari attualmente esistenti nei comuni capoluogo di provincia; b) la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. A tal fine il Governo deve tenere conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano alcuni parametri (estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata); c) la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici requirenti, con la possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali; d) la soppressione ovvero riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale; e) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale, caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni; f) la garanzia che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (cosiddetta regola del tre); g) la disciplina relativa alla destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale; h) le regole specifiche per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri generali, dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, della riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi, della possibilità per gli enti locali di ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, facendosi carico delle relative spese; i) il divieto di maggiori oneri per la finanza pubblica;
   la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati ha esaminato lo schema di decreto recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, approvando nella seduta del 1o agosto 2012, un parere favorevole a condizione che fossero accolte tutte le indicazioni ivi previste. In particolare, la Commissione ha individuato nel proprio parere alcuni tribunali non suscettibili di essere soppressi: a) in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata; b) in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche; c) in quanto necessari per decongestionare le aree metropolitane; d) in ragione della grande estensione territoriale del circondario. La Commissione ha inoltre rilevato l'incongruità di alcuni accorpamenti che possono avere incidenza negativa, comportando forti disagi organizzativi e funzionali sia per gli utenti che per il servizio giustizia. La Commissione ha ritenuto inoltre opportuno: il mantenimento dei tribunali sub provinciali soppressi, quali «presidi territoriali di giustizia» dei tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni; il mantenimento, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, di quelle sole sezioni distaccate attualmente esistenti che, per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale (in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica (quale ad esempio l'insularità e le peculiarità delle zone montane o di confine) risultano oggettivamente necessarie per ovviare a disagi organizzativi per la popolazione e funzionali per il servizio giustizia;
   la II Commissione permanente (Giustizia) del Senato, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (seduta n. 336 del 31 luglio 2012), pur esprimendo apprezzamento per la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di delega, ha criticato la originaria scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato, alla modifica della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado e, dall'altro, alla revisione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace ed ha ritenuto che nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega – disattendendo di fatto alcuni dei principi della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle «specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale» e del «tasso di impatto della criminalità organizzata» e, dall'altro, di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;
   ritenendo che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio, impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori, ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante, la Commissione giustizia del Senato ha ritenuto non conforme ai criteri di delega la decisione governativa di procedere alla totale soppressione di tutte le sezioni distaccate, constatando al riguardo come si assista ad una paradossale situazione per la quale da un lato si procede alla soppressione delle sezioni distaccate e alla drastica riduzione dei tribunali minori, in ragione del fatto che il ruolo del giudice di prossimità dovrebbe essere garantito dai giudici di pace, e dall'altro però si dà seguito ad una netta riduzione anche del numero degli uffici di giudici di pace dislocati sul territorio;
   così come è facile comprendere, pur rispettando la scelta che determina la chiusura di talune sedi, l'area murgiana non può rimanere sprovvista di un presidio che rappresenta la legalità e che è assolutamente necessario in zone che più volte e in più occasioni sono state teatro di atti illeciti ed episodi di violenza;
   pensare di accorpare tutto in un unico tribunale, che ancora prima di diventare definitivamente operativo ha già al suo attivo, e suo malgrado, una serie di pratiche inevase e di udienze in attesa di essere calendarizzate, potrebbe rendere ancora più gravosa la volontà di rendere più sicuro il territorio e più efficiente la macchina della giustizia;
   il tribunale è nella percezione diffusa di tutti i cittadini il punto di riferimento della giustizia e alcuni tribunali storici, più di altri, fanno parte integrante del tessuto culturale, sociale ed economico di determinati territori;
   senza voler rinnegare, come già detto, la stringente necessità di un riassetto e di una riorganizzazione, si potrebbe pensare ad una riforma della geografia giudiziaria che sia migliorativa e non, anche involontariamente, penalizzante per determinati territori;
   sarebbe bene, dunque, introdurre alcuni cambiamenti alla norma rivolti al recupero di alcune sedi tagliate senza criteri, ripensare al mantenimento almeno di una sede distaccata significativa nelle realtà in cui i tribunali sono stati chiusi, a valutare con maggiore attenzione il parametro dell'efficienza, poiché è da ritenere inaccettabile che tutto ciò che persegue l'eccellenza, se non rientra nei parametri numerici indicati, debba essere soppresso –:
   se non intenda assumere iniziative per rivedere il testo del decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero» in attuazione della legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di evitare la penalizzazione delle realtà locali dell'area murgiana;
   se non intenda disporre, in particolare, il mantenimento degli uffici giudiziari che riguardano la suddetta area di competenza, al fine di assicurare una effettiva razionalizzazione della geografia giudiziaria, funzionale ad un rafforzamento dell'efficienza del sistema giustizia nella regione Puglia. (5-00301)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 agosto 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-00301

  Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Ventricelli, relativa all'accorpamento del tribunale di Lucera a quello di Foggia a seguito della recente revisione della geografia giudiziaria recata dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012.
  Al riguardo, giova evidenziare che, secondo i dati analitici raccolti dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della giustizia, il distretto di Bari appare sostanzialmente ben equilibrato quanto ai tre tribunali provinciali ivi esistenti di Bari, Foggia e Trani. In quel distretto il tribunale di Lucera è stato individuato come l'unico ufficio giudiziario sub-provinciale sopprimibile in quanto – come già indicato nelle schede tecniche allegate allo schema di decreto legislativo attuativo della riforma – la situazione del tribunale di Lucera ha evidenziato dati dimensionali nettamente al di sotto degli standard di riferimento individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge di delega n. 138/2011, sia per il bacino di utenza (gli abitanti sono 163.316), che per indice delle sopravvenienze (pari a 13.722). Secondo la valutazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, l'analisi prioritaria sub-provinciale richiesta dalla lettera e) del citato articolo 1 della legge di delega – analisi volta al «riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale» e, perciò, condotta con riferimento al tribunale di Foggia, capoluogo di provincia di riferimento – non lasci spazi in ordine ad un possibile riequilibrio tra i due uffici giudiziari; anche l'analisi intra-distrettuale (lettera f) del citato articolo 1) non pare lasciare margini ad utili accorpamenti idonei a rafforzarne il territorio, se non attraverso eccessivi sacrifici imposti ai potenziali territori accorpabili.
  L'unico parametro degno di rilievo – specificamente sottolineato, del resto, nel parere a suo tempo reso dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati – è quello della ragguardevole estensione territoriale del circondario di Lucera rispetto agli altri tribunali sub-provinciali. Peraltro, questo dato non può valere, di per sé solo, a giustificare il mantenimento di una struttura giudiziaria che, come detto, è ben lontana dal rientrare negli altri parametri standard: basti dire che, per adeguarsi ai già richiamati standard di riferimento relativi al bacino di utenza e ai volumi di sopravvenienze, il tribunale di Lucera difetta, rispettivamente, di 200.000 abitanti e di circa 5.000 affari.
  In tale contesto, non è poi inutile evidenziare che il tribunale di Lucera è situato a distanza davvero minima (meno di 20 chilometri) dal tribunale accorpante di Foggia, dato senz'altro dirimente anche alla luce della rilevata assenza di fenomeni di particolare impatto della criminalità organizzata (non risultano infatti pendenti processi di particolare rilievo in materia).
  In definitiva, l'assorbimento del tribunale di Lucera in quello di Foggia conserverebbe a quest'ultimo dimensioni medie perfettamente aderenti al modello di maggiore efficienza.
  Pur comprendendosi le aspirazioni delle realtà territoriali toccate dalla revisione degli uffici giudiziari, non può mancarsi di ricordare ancora una volta che l'adeguatezza delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 è stata di recente positivamente vagliata dalla Corte costituzionale. Non sono pertanto attualmente allo studio di questo Ministero atti di iniziativa legislativa volti a fissare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo n. 155 del 2012.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2011 0148

EUROVOC :

Puglia

competenza territoriale

amministrazione del personale

giurisdizione giudiziaria