ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00221

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 26 del 30/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 30/05/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/05/2013
Stato iter:
25/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2013
Resoconto SANTELLI JOLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 25/06/2013
Resoconto FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/05/2013

DISCUSSIONE IL 25/06/2013

SVOLTO IL 25/06/2013

CONCLUSO IL 25/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00221
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Giovedì 30 maggio 2013, seduta n. 26

   FEDRIGA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   dal 1° giugno 2013 anche le aziende che occupano fino a dieci dipendenti dovranno essere in possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi), in quanto non è più sufficiente l'autocertificazione a dimostrazione dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro;
   la redazione di tale documento, come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, «è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione»;
   la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, o di un documento non coerente con i contenuti normativi (articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008), comporterà violazioni della normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro che prevedono, secondo i casi, sanzioni penali o amministrative;
   per quanto condivisibile la previsione di adempimenti fondamentali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione in azienda, tale obbligo suona per i piccoli imprenditori come l'ennesimo balzello e flagello burocratico;
   la valutazione, infatti, richiede di affidarsi ad esperti della materia, il che significa dover pagare una parcella ad un professionista;
   secondo quanto denunciato dalla vicepresidente della Cherubini srl, l'associazione di categoria cui l'imprenditrice è iscritta ha chiesto 380 euro più iva per questo adempimento, con pagamento in anticipo –:
   se non convenga sulla necessità di sburocratizzare e semplificare il più possibile gli adempimenti in capo agli imprenditori, specie se di piccole dimensioni e, conseguentemente, di assumere le necessarie iniziative per modificare la norma di cui in premessa affinché la garanzia di tutela dei lavoratori attraverso una valutazione dei rischi presenti nelle varie attività non si traduca per i datori di lavoro in formalismi costosi che inducono i nostri imprenditori, già esasperati per la troppa burocrazia e pressati dall'elevato costo del lavoro, a chiudere battenti, ritenendo peraltro che il documento di valutazione dei rischi come previsto dalle recenti modifiche di legge non serva nella sostanza ad assicurare una concreta sicurezza per i lavoratori. (5-00221)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00221

  Con il presente atto parlamentare l'onorevole Fedriga richiama l'attenzione sulla eccessiva onerosità – per le aziende che occupano fino a dieci lavoratori – della redazione del documento di valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del cosiddetto Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  A partire dal 1o giugno 2013, infatti, anche tali aziende dovranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate non potendo più ricorrere alla cosiddetta «autocertificazione della valutazione dei rischi», strumento spesso ridotto ad una mera dichiarazione, priva di contenuti, da parte del soggetto obbligato.
  La ratio sottesa all'elaborazione delle procedure standardizzate – elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e successivamente recepite in un decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'interno – è stata proprio quella di predisporre uno strumento che il datore di lavoro potrà facilmente utilizzare per effettuare la valutazione dei rischi presenti nella sua azienda (e, conseguentemente, per predisporre le misure volte a eliminare o, quanto meno, ridurre tali rischi), senza ricorrere ad esperti della materia.
  Proprio a tal fine, la prima parte del decreto reca una sorta di vademecum per il datore di lavoro che viene indirizzato nella compilazione della modulistica allegata al medesimo e sulla base della quale i datori di lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi della loro azienda.
  Tutto ciò premesso, quanto alla richiesta da taluni avanzata volta a prorogare ulteriormente l'entrata in vigore della procedura standardizzata per la valutazione di rischi in azienda per le imprese fino a dieci dipendenti, ovvero, volta a prevedere, in alternativa, procedure semplificate, faccio presente che la possibilità per tali imprese di ricorrere alla cosiddetta autocertificazione è stata più volte oggetto di proroghe fino all'entrata in vigore delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e che la stessa è venuta meno essendo decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Testo Unico.
  Ricordo, peraltro, che un ritorno all'istituto dell'autocertificazione per le piccole imprese presenta forti criticità di ordine comunitario atteso che il nostro Paese è stato, sul punto, espressamente diffidato dall'Unione europea la quale, in recenti interlocuzioni nell'ambito di progetti pilota (prodromici all'apertura di vere e proprie procedure di infrazione), ha chiaramente fatto intendere che non tollererà che gli Stati membri prevedano semplici dichiarazioni relative alla valutazione dei rischi.
  Ad ogni modo, è importante sottolineare che la finalità auspicata dall'onorevole interrogante – volta a semplificare gli adempimenti a carico delle imprese in materia di salute e sicurezza, pur senza incidere sui livelli sostanziali di tutela per i lavoratori – ha costituito oggetto di recenti, incisivi interventi da parte del Governo.
  Ricordo, infatti, che il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto «decreto del Fare» contiene, all'articolo 32, disposizioni volte a ridurre la cosiddetta «burocrazia del lavoro» segnatamente nel settore degli adempimenti in tema di salute e sicurezza per le imprese di minori dimensioni. Si tratta, in particolare, di misure che mirano a semplificare alcuni adempimenti formali in materia di lavoro nelle piccole e medie imprese senza, peraltro, pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. È il caso, ad esempio, dell'esclusione dall'obbligo di predisposizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) per quelle prestazioni che in relazione alla loro durata impiegano un numero esiguo di lavoratori (dieci uomini-giorno). Sono naturalmente escluse da tale deroga le lavorazioni che possano comportare rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di altri rischi particolari.
  Sono state introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di adempimenti sulla sicurezza per i cantieri nel caso dei piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.

Classificazione EUROVOC:
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