ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00220

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 26 del 30/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: GARAVINI LAURA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 30/05/2013
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 30/05/2013
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 30/05/2013
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 30/05/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/05/2013
Stato iter:
28/07/2017
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/05/2013

ATTO MODIFICATO IL 29/10/2013

RITIRATO IL 28/07/2017

CONCLUSO IL 28/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00220
presentato da
GARAVINI Laura
testo presentato
Giovedì 30 maggio 2013
modificato
Martedì 29 ottobre 2013, seduta n. 107

   GARAVINI, GNECCHI, MAESTRI, INCERTI e ALBANELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   già nella precedente legislatura è stato presentato su questa problematica l'atto di sindacato ispettivo n. 5-07156 senza che peraltro ci sia stata risposta del Governo;
   l'Ufficio europeo brevetti (UEB) annovera tra i suoi dipendenti quasi 500 funzionari italiani, una parte dei quali ha maturato una posizione contributiva presso l'INPS o, in casi isolati, un ente previdenziale equivalente, in precedenti rapporti di lavoro dipendente in Italia, tuttavia per un numero di anni ben inferiori al minimo necessario per poter ottenere una pensione in Italia al raggiungimento dell'età pensionabile;
   fino ad oggi lo Stato italiano non ha concesso la possibilità di trasferimento dei contributi previdenziali al fondo pensioni dell'Ufficio europeo brevetti come hanno fatto la maggior parte dei 34 Stati aderenti all'organizzazione europea dei brevetti, per cui tali contributi risultano totalmente persi per i funzionari che si trovano in questa situazione, poiché il codice legale dell'Ufficio europeo brevetti prevede, ai fini della salvaguardia dei periodi contributivi precedenti per la corresponsione del proprio trattamento pensionistico, solamente il trasferimento al fondo pensioni dell'Ufficio europeo brevetti dei contributi previdenziali versati ad altri enti prima dell'inizio dell'attività lavorativa all'Ufficio europeo brevetti;
   su detta questione è già stato presentato atto di sindacato ispettivo 4-01149 del 25 settembre 2008 a firma Di Biagio e nella relativa risposta scritta, a firma dell’ex sottosegretario al Lavoro Bellotti si sostiene che il trasferimento dei contributi non si ritiene percorribile per l'insostenibilità degli oneri finanziari e che comunque a tale riguardo occorre comunque una specifica norma di legge. Come alternativa, prosegue il Ministero interrogato, si propone a questi lavoratori di utilizzare l'istituto della totalizzazione;
   va, rimarcato che l'Italia permette già da qualche tempo il trasferimento dei contributi previdenziali per i funzionari italiani di altri organismi internazionali, come per esempio la Commissione europea, la Banca centrale europea, l'istituto universitario europeo, l'EFDA e quindi non si comprende, per quali reconditi motivi, visto che trattasi di contributi accreditati su posizioni individuali, questo percorso non possa essere adottato anche per i funzionari italiani dell'Ufficio europeo brevetti;
   il Ministero, sempre nella risposta al succitato atto ispettivo, continua a riproporre per questi funzionari, l'istituto della totalizzazione (o pro-rata) pur essendo a conoscenza che il dipartimento legale dell'Ufficio europeo brevetti non considera fattibile questo percorso basato sulla totalizzazione, perché sancirebbe una disparità di trattamento dei funzionari italiani nei confronti dei funzionari UEB di altre nazionalità che godono della possibilità di trasferimento;
   nell'ambito di una causa civile intentata da un funzionario italiano dell'UEB contro l'INPS e avente per oggetto il trasferimento dei contributi previdenziali detenuti dall'INPS al fondo pensioni dell'UEB, la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) si è pronunciata in data 4 luglio 2013 con una sentenza nella quale dichiara:
    gli articoli 45 TFUE e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d'origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilità di tale trasferimento;
    nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
   con tale sentenza la CGUE ha confermato il diritto dei funzionari dell'UEB a non perdere i contributi previdenziali versati in Italia, che è invece ciò che accade attualmente per l'assenza di un quadro normativo; tale diritto viene garantito dando luogo o al trasferimento o alla totalizzazione, essendo entrambe le possibilità compatibili con il diritto comunitario;
   il trasferimento, come già richiamato sopra, è l'unica strada percorribile, in primis perché l'UEB non ritiene possibile un accordo basato sulla totalizzazione, dato che sancirebbe una disparità di trattamento dei funzionari italiani nei confronti dei funzionari UEB di altre nazionalità che godono della possibilità di trasferimento;
   il trasferimento presenta il vantaggio amministrativo, rispetto alla totalizzazione, di chiudere definitivamente la posizione pensionistica dei soggetti interessati; nel caso della totalizzazione, invece, la loro posizione pensionistica rimarrebbe aperta e si tradurrebbe nell'erogazione di una pensione mensile, magari di importo molto modesto (corrispondente per esempio a pochi anni di versamenti), con eventuali complicazioni di tipo amministrativo e fiscale, dato che una parte dei funzionari internazionali manterrà la propria residenza all'estero dopo il pensionamento;
   una soluzione non coerente alla suesposta problematica, rischia di attivare in prospettiva un contenzioso da parte dei soggetti interessati, che chiedono solo e unicamente venga rimossa questa assurda disparità di trattamento –:
   quali provvedimenti intenda intraprendere il Ministro al fine di correggere la suddetta situazione che penalizza fortemente i funzionari italiani dell'Ufficio europeo brevetti e che non ha ragion d'essere, sia rispetto ad altri funzionari italiani operanti in altre istituzioni europee, che ai funzionari dell'Ufficio europeo brevetti degli altri Paesi della comunità europea. (5-00220)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

funzionario europeo

funzionario

Ufficio europeo dei brevetti

brevetto

pensione complementare

pensionato