Legislatura: 17Seduta di annuncio: 25 del 29/05/2013
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GUERRA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2013 MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE 29/05/2013 TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2013 FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 29/05/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 26/06/2013 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) REPLICA 26/06/2013 Resoconto BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/05/2013
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/06/2013
DISCUSSIONE IL 26/06/2013
SVOLTO IL 26/06/2013
CONCLUSO IL 26/06/2013
BRAGA, GUERRA, MOLTENI, TENTORI e FRAGOMELI. —
Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
in Italia le procedure per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici sono regolate dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, attuativo del comma 13 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
la norma riprende sostanzialmente il quadro normativo delineato con la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», in relazione al quale si è cercato di introdurre meccanismi finalizzati a contemperare le esigenze di sicurezza e di semplificazione delle procedure burocratiche;
in particolare la norma aveva confermato la possibilità di concedere agli operatori la qualificazione sia in base alla presenza di titoli ed esperienza, sia sulla base della sola esperienza professionale;
tra i requisiti tecnico-professionali indicati dal citato decreto ministeriale n. 37 del 2008, la lettera d) dell'articolo 4, si prevede: «prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti»;
allo stato attuale, circa il 60 per cento delle aziende hanno conseguito l'abilitazione attraverso il requisito di cui alla citata lettera d) dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008;
a seguito dell'esigenza di adeguare il quadro normativo a livello comunitario, il Governo ha varato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», che azzera completamente la situazione attuale e dispone, all'articolo 15, che a partire dal 1o agosto 2013 le imprese che hanno ottenuto l'abilitazione esclusivamente sull'esperienza non potranno più installare impianti relativamente a caldaie, caminetti a stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e pompe di calore;
la ratio della nuova norma appare condivisibile ed è evidente l'obiettivo di garantire la massima professionalità degli operatori e aumentare il livello di sicurezza, ma rischia di penalizzare fortemente professionisti che operano nel settore da moltissimi anni, la cui esperienza è un indubbio valore e che potrebbero subire gravi conseguenze economiche nella già preoccupante situazione di crisi attuale;
la situazione è resa ancora più critica dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, il quale obbliga le imprese che installano impianti di raffrescamento e pompe di calore, ad iscriversi ad un registro ad hoc e ad ottenere un patentino, mentre, nei fatti, viene loro impedito, a decorrere dal 1o agosto, di installare (o anche semplicemente svolgere lavori di manutenzione) un impianto che utilizzi la tecnologia in pompa di calore;
le associazioni di categoria hanno inviato una lettera al Ministero dello sviluppo economico per evidenziare come l'attuale formulazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 appaia iniqua, errata e fonte di ingenti danni oltre che di disparità di trattamento per la categoria degli installatori –:
quali iniziative intenda adottare il Governo per salvaguardare l'esperienza, la professionalità e la competenza degli operatori del settore, individuando le opportune soluzioni di transizione al quadro normativo comunitario, posto che una sua eventuale inerzia potrebbe determinare conseguenze pesantissime in un settore economico molto importante, rischiando di bloccare migliaia di imprese e di far perdere moltissimi posti di lavoro. (5-00206)
Si risponde congiuntamente alle due interrogazioni in quanto vertenti sullo stesso argomento
Come noto l'articolo 15 del D.lgs. 28/2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili, ha disciplinato i requisiti tecnico-professionali minimi per il riconoscimento della qualifica professionale per l'attività di installazione e manutenzione di impianti a fonti rinnovabili.
In particolare, il predetto decreto ha previsto la qualificazione automatica per i soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 comma 1 lettera a, b, e c, del decreto ministeriale n. 37/2008, ovvero i laureati (lett. a), talune categorie di diplomati (lett. b), nonché i soggetti con titolo di formazione professionale, previo periodo di almeno quattro anni alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (lett. c). Non è stato, invece, considerato sufficiente, nel decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini della qualificazione professionale il possesso della sola esperienza lavorativa come operaio installatore nel settore, escludendo di conseguenza i soggetti di cui alla lettera d) del citato decreto ministeriale del 2008.
Il Governo ha riesaminato la questione e, in considerazione dei tempi necessari per la predisposizione dei programmi formativi da parte delle Regioni e dell'esperienza acquisita da chi già svolge attività lavorativa in imprese di settore, con il decreto legge n. 63/2013 recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale», all'articolo 17 ha introdotto una modifica dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 28/2011. Attualmente il citato decreto legge è all'esame del Senato per la conversione (AS783).
La norma di modifica va nel senso auspicato dagli On.li Interroganti, in quanto consente anche ai soggetti rientranti nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) di continuare svolgere la propria attività successivamente al 1o agosto 2013.
La suddetta norma prevede, altresì, che, entro il 31 ottobre 2013, le Regioni e le Province Autonome attivino programmi formativi per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedano al riconoscimento di fornitori di formazione. Le stesse Regioni e Province Autonome potranno riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
EUROVOC :conservazione del posto di lavoro
esperienza professionale
soppressione di posti di lavoro
energia rinnovabile
operaio qualificato
risorse rinnovabili