ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00186

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 24 del 28/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: ZANETTI ENRICO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 28/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 28/05/2013
SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 28/05/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/05/2013
Stato iter:
30/05/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/05/2013
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 30/05/2013
Resoconto DE CAMILLIS SABRINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 30/05/2013
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/05/2013

SVOLTO IL 30/05/2013

CONCLUSO IL 30/05/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00186
presentato da
ZANETTI Enrico
testo di
Martedì 28 maggio 2013, seduta n. 24

   ZANETTI, SOTTANELLI e SBERNA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni si è assistito a un crescente inasprimento della disciplina volta a contrastare l'utilizzo delle cosiddette società di comodo, ampliando il raggio d'azione delle norme che fanno scattare la «presunzione di non operatività» e i conseguenti obblighi di dichiarazione di una base imponibile figurativa minima ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, con applicazione di una maggiorazione IRES di 10,5 punti percentuali e limitazione dei diritti di detrazione e rimborso dell'IVA, salvo che il contribuente ottenga la disapplicazione della disciplina in questione mediante risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate ad apposita istanza di interpello;
   in particolare, la «presunzione di non operatività» scatta ogni qual volta i ricavi dichiarati dalla società non superano la soglia che si calcola applicando sul valore dei beni sociali dei coefficienti di rendimento presuntivo che sono stati significativamente elevati nel 2006; inoltre, nell'estate del 2011 è stata ulteriormente modificata la disciplina in materia al fine di prevedere che la «presunzione di non operatività» scatti anche in capo alle società che chiudono in perdita per tre periodi di imposta consecutivi;
   la crisi economica che, con intensità purtroppo non decrescente, attanaglia il sistema produttivo italiano da ormai alcuni anni, rende definitivamente irragionevoli, sulla base delle evidenze empiriche rinvenibili dal mercato, i coefficienti di rendimento presuntivo che la disciplina delle società di comodo applica a tutt'oggi sui beni sociali, a cominciare da quelli immobili; inoltre, tale situazione rende del tutto fuori contesto e palesemente iniqua la norma che amplia l'operatività della «presunzione alle società che chiudono in perdita per tre periodi consecutivi –:
   se non ritenga opportuno, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico e analogamente a quanto è avvenuto e sta avvenendo in questi anni per gli studi di settore, procedere con urgenza ad una revisione al ribasso dei coefficienti di rendimento presuntivo previsti dalla disciplina sulle società di comodo, a cominciare da quelli applicati sui beni immobili, nonché adottare urgenti iniziative, anche normative, volte ad ampliare la presunzione di non operatività alle società in perdita per tre periodi consecutivi, valutando altresì la riproposizione di una «finestra» normativa finalizzata ad incentivare, con apposito regime agevolato, lo scioglimento di società che dovessero risultare non operative. (5-00186)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 maggio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00186

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di provvedere ad una rideterminazione al ribasso dei «coefficienti di rendimento presuntivi» previsti dalla disciplina sulle società di comodo, nonché all'adozione di urgenti iniziative, anche normative, volte ad ampliare la cosiddetta «presunzione di non operatività» alle società in perdita per tre periodi consecutivi, ed alla revisione della disciplina per le società che si dovessero trovare in perdita sistematica.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha rappresentato quanto segue.
  La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, allo scopo di contrastare il fenomeno delle cosiddette società di comodo e, in particolare, di disincentivare il ricorso allo strumento societario al solo fine di gestire il patrimonio nell'interesse esclusivo dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale.
  Tale disposizione prevede, in particolare, una presunzione legale di non operatività in capo ai soggetti ivi indicati (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice e le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) qualora si rilevi che l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi, delle rimanenze e dei proventi dell'ente di cui trattasi, con esclusione di quelli afferenti alla gestione straordinaria, risultanti dal conto economico, sia inferiore al valore derivante dall'applicazione di predeterminati coefficienti previsti nella stessa disposizione.
  Come ricordato, tra l'altro, anche dagli Onorevoli interroganti, in materia è recentemente intervenuto l'articolo 2, commi da 36-decies a 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina delle società non operative, includendovi anche le società che, per tre periodi d'imposta consecutivi, dichiarino una perdita fiscale ovvero, per due anni, una perdita fiscale e, nell'altro anno, un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all'articolo 30 della suddetta legge n. 724 del 1994 (cosiddette società in «perdita sistematica»).
  Il comma 4-bis del predetto articolo 30 consente, tuttavia, al contribuente di chiedere la disapplicazione della sopra menzionata disciplina, dimostrando la sussistenza di obiettive situazioni che hanno reso impossibile «il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito». In simili circostanze, la vigente normativa prevede la presentazione, presso l'Agenzia delle Entrate, di un'istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui il contribuente possa dimostrare e far valere le esimenti del caso. La Circolare del 2 febbraio 2007, n. 5, dell'Agenzia delle Entrate e i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 e dell'11 giugno 2012 hanno delineato la casistica delle oggettive situazioni in presenza delle quali è consentito derogare alla vigente normativa in materia di società di comodo.
  L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha sottolineato che per i «coefficienti di rendimento presuntivo» in argomento non è prevista alcuna forma di aggiornamento rimessa all'Amministrazione finanziaria, né alcuna modalità di adeguamento automatico degli stessi, a differenza degli studi di settore per i quali, ad esempio, l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, individuano le modalità ed i termini per la loro revisione.
  In merito alla possibilità di estendere da tre a cinque i periodi di imposta ai fini dell'applicazione della presunzione di non operatività alle società in perdita sistematica, il Dipartimento delle finanze ha stimato effetti negativi in termini di gettito pari a circa 130 milioni di euro su base annua.
  Infine, per quanto concerne la rideterminazione al ribasso dei coefficienti di rendimento presuntivo, auspicata dagli interroganti, si fa presente che sarebbero necessarie apposite iniziative normative che tengano, altresì, conto dei vincoli di finanza pubblica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

base imponibile

ciclo economico

imposta sul reddito