ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/03/2013
Stato iter:
02/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/07/2013
Resoconto SANTELLI JOLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 02/07/2013
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/03/2013

DISCUSSIONE IL 02/07/2013

SVOLTO IL 02/07/2013

CONCLUSO IL 02/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00039
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   GNECCHI e BOBBA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'Inps ha precisato, con il messaggio n. 20286/2012, che, durante il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione o dell'indennità di mobilità, può essere rilasciata l'autorizzazione ai versamenti volontaria;
   precisazione che era stata già fatta con la circolare n. 50 del 17 aprile 2008; in quell'occasione l'Inps ricordava che la domanda di prosecuzione volontaria, presentata in costanza d'indennità di disoccupazione, doveva essere accolta e per analogia anche durante la mobilità;
   quindi le richieste di autorizzazione al versamento di contributi volontari, da parte di coloro che sono in mobilità possono essere accolte, fermo restando il vincolo di effettuare versamenti volontari per i soli periodi successivi alla mobilità, queste specificazioni si sono rese necessarie perché da sempre sia i patronati che le sedi INPS suggerivano ai lavoratori e lavoratrici di attendere la fine della disoccupazione e/o della mobilità per la speranza di trovare un nuovo lavoro;
   a riguardo si rammenta che i versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o interrotto l'attività lavorativa, sia per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione, necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica oppure, qualora siano già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti, per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto;
   nel messaggio 20286/2012 l'INPS afferma: «È stato segnalato a questa Direzione che, malgrado quanto ribadito nella citata circolare, non sono state accolte domande di autorizzazione ai versamenti volontari con la motivazione che il richiedente era in stato di mobilità o di disoccupazione. Pertanto, le sedi il cui comportamento ha disatteso precise disposizioni in materia dovranno immediatamente rivedere le autorizzazioni ai versamenti volontari respinte ed accoglierle con la decorrenza originaria se il motivo della reiezione era fondato sullo stato di mobilità o disoccupazione del richiedente»;
   giova qui rilevare che il suddetto messaggio menziona solo coloro che hanno ricevuto rifiuto su domanda presentata, ma nulla dice su coloro ai quali INPS e Patronati non hanno consentito proprio di fare la domanda di contribuzione volontaria, adducendo come motivo che la domanda andava presentata alla fine della mobilità o periodo di disoccupazione. Si hanno molte testimonianze, infatti, di persone alle quali non è stato consentito di fare domanda, oltre a tutte quelle cui è stato suggerito non farla. Ora tali soggetti si trovano defraudati del giusto diritto alla salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012 legge di stabilità;
   se l'Inps dichiara pubblicamente che ci sono stati comportamenti da parte delle proprie sedi territoriali che hanno disatteso precise disposizioni dell'istituto, la sanatoria non può esclusivamente riguardare coloro che si sono visti respingere la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria, ma va anche estesa, consentendo di far domanda di autorizzazione alla contribuzione con il principio «ora per allora», a tutti quei soggetti interessati, ai quali è stato letteralmente impedito di presentare la domanda, al fine di poter accedere, se in possesso dei requisiti previsti, alle salvaguardie introdotte con l'articolo 1, comma 231, della richiamata legge di stabilità 2013; era normale fare domanda dopo la mobilità, proprio perché poteva sempre esistere la speranza di trovare un lavoro e di non averne bisogno –:
   se non ritenga il Ministro interrogato, a fronte di una precisa ammissione di colpa da parte dell'INPS, di assumere iniziative, ove possibile, anche con atto amministrativo per sanare una palese discriminazione che consenta ai soggetti interessati di potere produrre domanda, «ora per allora», per l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi.
(5-00039)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 2 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00039

  L'Onorevole Gnecchi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla necessità di una sanatoria per quei lavoratori che, intendendo presentare domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione durante il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione o dell'indennità di mobilità, sarebbero stati dissuasi dalle sedi INPS e dagli istituti di patronato sul presupposto che era ancora in corso lo stato di disoccupazione o di mobilità.
  Faccio presente, al riguardo, che in più occasioni l'INPS – da ultimo con il messaggio del dicembre 2012 richiamato dall'Onorevole interrogante – ha precisato che la domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di indennità di disoccupazione o di mobilità deve essere accolta, in quanto tali indennità si pongono come semplici cause di sospensione del versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione all'autorizzazione.
  In tali ipotesi, pertanto, ferma restando la decorrenza dell'autorizzazione al primo sabato successivo alla relativa domanda, la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione può riguardare i soli periodi precedenti o successivi a quello di disoccupazione indennizzata o di mobilità.
  Ricordo, incidentalmente, che i versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l'attività lavorativa, sia per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica, sia per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto nel caso siano già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
  L'INPS, con il messaggio n. 20286 del 10 dicembre 2012, ha colto l'occasione per ribadire il principio secondo il quale durante il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione o mobilità deve essere rilasciata l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari; raccomandare alle Sedi proprie territoriali di attenersi alle precisazioni fornite in materia; nonché, da ultimo, nella denegata ipotesi in cui fossero state respinte autorizzazioni ai versamenti volontari per lo stato di mobilità o disoccupazione del richiedente, invitare all'immediato accoglimento delle stesse, con la decorrenza originaria.
  Inoltre, con riferimento a quanto segnalato circa l'impossibilità materiale di presentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, l'INPS ha evidenziato che dal 1° settembre 2011, nell'ambito del potenziamento dei servizi telematici all'utenza ed in ottemperanza alle norme vigenti ed a quanto stabilito in materia nelle determinazioni presidenziali già a partire dal 2010, con la circolare n. 11 del 2011 è stata prevista la presentazione delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari esclusivamente con l'invio telematico, previa identificazione del soggetto, utilizzando il servizio disponibile sul sito www.inps.it., ovvero attraverso il Contact center multicanale.
  Ricordo, infine, che – come è noto – ai sensi del primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 184 del 1997 «la contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS )

EUROVOC :

pensionato

assicurazione per la vecchiaia