ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00038

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FASSINA STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/03/2013
Stato iter:
11/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/07/2013
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 11/07/2013
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/03/2013

DISCUSSIONE IL 11/07/2013

SVOLTO IL 11/07/2013

CONCLUSO IL 11/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00038
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   GNECCHI, FASSINA, LENZI, DAMIANO, MADIA, CINZIA MARIA FONTANA, FIORIO e CENNI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul nostro sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;
   le deroghe previste, che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte le gravi situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;
   nello specifico si rappresenta il caso degli esodi individuali operati dal Gruppo IBM, stipulati a partire dal mese di aprile 2011, i cui verbali di conciliazione prevedono in modo esplicito la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'assoluta impossibilità di revisione dell'accordo, ma formalmente si prevede contestualmente un periodo di aspettativa non retribuita a partire dalla sottoscrizione dell'accordo, a fine aspettativa la cessazione effettiva del rapporto di lavoro con la società, nel mese in cui il singolo dipendente avrebbe maturato i requisiti di accesso alla pensione, vigenti alla sottoscrizione degli accordi stessi;
   i dipendenti IBM usufruiscono, pagando una quota annuale, della Cassa di assistenza dipendenti gruppo IBM, che dà diritto al rimborso parziale delle spese mediche e il cui regolamento prevede che detti dipendenti possono continuare ad usufruire della stessa, anche in qualità di pensionati, a condizione che non vi sia soluzione di continuità tra attività lavorativa e maturazione del requisito pensionistico;
   durante il periodo di aspettativa non retribuita, i dipendenti non hanno mai ripreso attività lavorativa all'IBM, non c’è alcun versamento di contributi previdenziali da parte dell'impresa e neanche alcun effetto sul TFR e altri istituti contrattuali;
   viene comunque consentito a questi lavoratori, a fronte di autorizzazione INPS, di poter coprire con la contribuzione volontaria, il periodo di aspettativa non coperta da contribuzione previdenziale;
   proprio perché si tratta di un periodo di aspettativa che al termine prevede la cessazione del lavoro e non la ripresa, come nei normali periodi di aspettativa, non si comprende quindi l'interpretazione restrittiva dell'INPS (messaggio 13343/2012) che esclude questi lavoratori dalla salvaguardia, solo perché l'effettiva chiusura del rapporto di lavoro, è intervenuta successivamente al periodo di aspettativa –:
   se il Ministro interrogato ritenga, di poter procedere in via amministrativa per sanare questa specifica casistica, peraltro afferente ad accordi legittimamente stipulati fra le parti ante manovra Salva Italia, (precisa è la data dell'accordo e precisa la cessazione del lavoro), posto che non si poteva prevedere la situazione successiva al decreto-legge n. 201 del 2011 e risulta incomprensibile l'esclusione di questi lavoratori dalla salvaguardia. (5-00038)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00038

  Con il presente atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli Interroganti evidenziano come le salvaguardie previste dal decreto-legge cosiddetto «Salva Italia» – che consentono per alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione – non coprono tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale.
  In particolare, gli Onorevoli Interroganti prospettano la situazione di alcuni dipendenti IBM, che hanno sottoscritto accordi di esodo individuale stipulati ad aprile 2011 e depositati presso le DTL competenti, ma la cui data di cessazione formale del rapporto di lavoro non è avvenuta entro il 31 dicembre 2011, bensì è stata fatta coincidere con la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti al solo scopo di poter mantenere, anche da pensionati, le convenzioni mediche, bancarie ed assicurative. Tali lavoratori, nel periodo dalla firma dell'accordo alla cessazione formale, sono stati posti in aspettativa non retribuita e senza contributi.
  Ricordo, al riguardo, che l'articolo 24 del decreto-legge cosiddetto «Salva Italia» ha posticipato l'accesso al pensionamento, salvo che per talune categorie di lavoratori (cosiddetti «salvaguardati») ai quali continuano ad applicarsi le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
  È noto che le categorie di soggetti cosiddetti «salvaguardati» sono state tassativamente previste dal comma 14 del citato articolo 24 (come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge cosiddetto «proroga termini» del 2011) e successivamente estese, dapprima, con l'articolo 22 del decreto-legge cosiddetto «spending review» e, poi, con l'articolo 1 comma 231 della legge di stabilità per il 2013.
  Ebbene, dall'esame delle richiamate norme di salvaguardia (le quali, pure, consentono – in talune ipotesi – di tenere conto della posizione dei sottoscrittori di accordi individuali di esodo) emerge che la particolare situazione prospettata dagli onorevoli interroganti non rientra fra alcuna di quelle contemplate dalle disposizioni di salvaguardia succedutesi nel tempo.
  Le conclusioni appena rassegnate non discendono, quindi, da una lettura «restrittiva» del pertinente quadro normativo, ma muovono dalla consapevolezza per cui le disposizioni in tema di salvaguardia (predisposte in base a rigidi vincoli di disponibilità finanziarie) presentano una portata puntuale e tassativa, che non consente ampliamenti o interpretazioni di carattere estensivo, anche in via amministrativa.
  Ne consegue che un eventuale ampliamento delle platee dei destinatari nel senso indicato dagli Onorevoli interroganti richiederebbe in modo necessario una modifica normativa e il reperimento delle conseguenti risorse finanziarie.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201

EUROVOC :

condizione di pensionamento

cessazione d'impiego

conservazione del posto di lavoro

revisione d'accordo

contratto di lavoro

pensionato