ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/03/2013


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA COESIONE TERRITORIALE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15/03/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA COESIONE TERRITORIALE delegato in data 17/05/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/03/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 17/05/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00018
presentato da
PILI Mauro
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   PILI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la coesione territoriale, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 14 settembre 2011 all'articolo 5-bis dispone le seguenti norme sullo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del «Piano Sud»:
  «1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento»;
   l'articolo 5-bis, introdotto al Senato, reca, dunque, una deroga in favore delle regioni ricomprese nell'Obiettivo convergenza e delle regioni rientranti nel piano del Sud ai limiti di spesa introdotti dalla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario stabiliti dall'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) relativamente alla spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna regione a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse del Fondo infrastrutture;
   la legge di stabilità 2011, all'articolo 1, commi 126-127, stabilisce gli obiettivi di risparmio per le regioni a statuto ordinario. Il complesso delle spese finali di ciascuna regione, considerate sia in termini di competenza che di cassa, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011-2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
    per l'anno 2011 del 12,3 per cento (competenza) e 13,6 per cento (cassa);
    per l'anno 2012 del 14,6 per cento (competenza) e 16,3 per cento (cassa);
    per l'anno 2013 del 15,5 per cento (competenza) e 17,2 per cento (cassa);
   il comma 128 specifica le modalità di calcolo della media della spesa finale del triennio 2007-2009, mentre il comma 129 esclude dal computo alcune tipologie di spesa, tra cui le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale (lettera c);
   gli obiettivi di risparmio richiamati sono funzionali alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta nei confronti delle regioni a statuto ordinario dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) pari a 4.000 milioni di euro nel 2011 e a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2012;
   tale deroga è finalizzata al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità del piano per il sud;
   in base alla programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali comunitari nell'obiettivo Convergenza (aree in cui il PIL pro capite risulta inferiore al 75 per cento della media comunitaria), sono incluse, per l'Italia le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Nell'ambito dello stesso obiettivo si aggiunge la regione Basilicata, che beneficia di un regime transitorio di sostegno (cosiddetto di phasing-out) per favorirne l'uscita dall'obiettivo;
   per le regioni a statuto speciale, la disciplina del patto di stabilità è dettata dalla legge di stabilità 2011, articolo 1 commi 131-134, 136-137 e 139. In particolare per ciò che attiene alla norma in esame, il comma 132 conferma la necessità della definizione dell'intesa tra ciascun ente e il Ministero – da raggiungere entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente – per determinare il livello complessivo delle spese e dei pagamenti, anche se – contrariamente a quanto avveniva in passato – la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica è già determinato;
   il comma 131 determina la ripartizione tra gli enti delle somme complessive di contributo agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall'articolo 14, comma 1 lettera b) del decreto-legge n. 78 del 2010, in 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;
   la tabella 1 allegata legge di stabilità (concordata con le regioni interessate) reca, per ciascuna regione e provincia autonoma, la quota di risparmio da realizzare per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ciascuna regione e provincia autonoma dovrà ridurre il proprio tetto di spesa tendenziale della somma indicata in tabella. Il tetto di spesa tendenziale deve essere considerato come da osservanza del patto di stabilità degli esercizi precedenti;
   ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica il comma 2 prevede che i maggiori oneri derivanti dalla deroga ai tetti di spesa fissati dalla legge per il patto di stabilità interno in favore delle regioni oggetto dell'articolo 5-bis, debbano essere compensati attraverso l'attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri. In particolare il comma specifica che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e di intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari, nonché le modalità di attribuzione allo Stato e alle restanti regioni di tali oneri;
   la relazione tecnica relativa al provvedimento sostiene che la norma non determinerebbe effetti finanziari negativi, in quanto la deroga «è operata solo a fronte di cessione facoltativa di spazi finanziari da parte dello Stato e/o delle regioni e per importi pari agli eventuali spazi finanziari ceduti»;
   per quanto riguarda le risorse considerate in deroga dalla disposizione si tratta di quelle relative a: Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale: previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostanza risulta essere la nuova denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);
   il decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009), all'articolo 18 ha previsto che il FAS sia ripartito in tre Fondi settoriali, al fine di favorire la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell'economia italiana: Fondo infrastrutture; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale; Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
   per il periodo di programmazione 2007-2013 erano stati stanziati inizialmente risorse FAS pari a 63,3 miliardi. A marzo 2009 alcune delibere del CIPE hanno provveduto a ripartire le risorse residuali disponibili (52,4 miliardi) nella seguente misura:
    27 miliardi alle amministrazioni regionali, per la realizzazione dei programmi di interesse strategico regionale;
    21,8 miliardi al Mezzogiorno e 5,2 miliardi al Centro-Nord;
    25,4 miliardi alle amministrazioni centrali;
   il riparto delle risorse FAS tra i tre fondi è stato effettuato dal CIPE, nei seguenti importi: Fondo infrastrutture: 12,4 miliardi; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale: 9 miliardi; Fondo sociale per l'occupazione e la formazione: 4 miliardi;
   rispetto al quadro programmatico degli interventi a valere sulle risorse del FAS definito dal CIPE per le annualità 2007-2013, nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2011-2013 (legge n. 221 del 2010) e nella legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010) sono riportate le autorizzazioni pluriennali di spesa per 44,9 miliardi, così ripartiti: 9,1 miliardi per il 2011, 7,1 miliardi per il 2012 e 13,9 miliardi per il 2013. Ulteriori 14,8 miliardi sono relativi al 2014 e anni successivi;
   oltre al completamento delle verifiche previste dalla delibera del CIPE n. 79 del 30 luglio 2010, relativa alla ricognizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate 2000-2006 ancora disponibili, il Piano per il Sud, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, è previsto venga realizzato attraverso le seguenti fasi:
    l'avvio della riprogrammazione dei fondi per il Sud di fonte nazionale e comunitaria, secondo distinte modalità successivamente definite con la delibera CIPE n. 1 del 2011;
    l'approvazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009: decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali»;
    l'adozione del decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009: decreto interministeriale 26 novembre 2010 sulla perequazione infrastrutturale;
   al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis richiamato, considerato che le regioni interessate all'attuazione Piano del Sud comprendono la Sardegna e la Sicilia, l'interrogante a seguito di interlocuzioni con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri pro tempore, dottor Gianni Letta e il Ministro degli affari regionali pro tempore onorevole Raffaele Fitto chiese che in sede di predisposizione del decreto interministeriale attuativo della norma fosse esplicitato che le regioni beneficiarie della deroga al patto di stabilità fossero tutte quelle comprese nel piano per il Sud e non solo quelle ricadenti nell'obiettivo convergenza;
   a seguito di tali interlocuzioni la Presidenza del Consiglio dei ministri e il dipartimento degli affari regionali, attraverso il Ministro, dichiararono ufficialmente: «In merito alla possibile esclusione della Sardegna, insieme a Sicilia, Basilicata e Molise, dall'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis della manovra in fase di approvazione alla Camera comprendo l'allarme trattandosi di una norma che assume importante rilievo per la rapida ed efficace attuazione del Piano Sud e dunque a questo proposito intendo ribadire che la norma trova applicazione per tutte le 8 Regioni interessate al Piano. Forte è l'impegno del Governo in questa direzione e di tanto si potrà trovare conferma nel decreto interministeriale di attuazione della norma che, ricordo, è anche soggetto all'intesa con la Conferenza Stato-Regioni»;
   ad oggi, nonostante le molteplici sollecitazioni, tale provvedimento interministeriale non risulta ancora adottato;
   in assenza della tempestiva adozione di atti che escludano la compartecipazione regionale dai vincoli discendenti dal Patto di stabilità interno ad opera del Governo italiano, la Sardegna e la gran parte delle regioni del Mezzogiorno, non potranno conseguire gli imprescindibili obiettivi di accelerazione della spesa comunitaria per il conseguimento del pieno impiego dei fondi europei assegnati ai programmi regionali –:
   se il Governo, anche alla luce delle argomentazioni richiamate, intenda confermare gli impegni già assunti dal precedente Governo per comprendere nell'ambito della deroga al patto di stabilità di cui all'attuazione dell'articolo 5-bis della legge n. 148 del 14 settembre 2011 tutte e otto le regioni comprese nel cosiddetto Piano per il sud;
   se e quando intenda emanare l'apposito decreto interministeriale previsto dalla norma richiamata;
   se non ritenga di valutare la possibilità di prevedere un'ulteriore estensione della deroga al patto di stabilità per tutte quelle spese in conto capitale, investimenti infrastrutturali, che rientrassero nelle priorità previste dalle intese Stato-regioni già sottoscritte o in fase di definizione. (5-00018)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

politica regionale

sviluppo regionale

Mezzogiorno

finanziamento pubblico

regime di aiuto

rilancio economico