ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/03/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/03/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/03/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/03/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00015
presentato da
PILI Mauro
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   PILI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008 risulta pubblicata da parte del Ministero dell'economia e delle finanze l'attribuzione e assegnazione dei beni appartenenti alla soppressa Federazione cassa mutua artigiana, all'ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI) e all'Istituto nazionale assicurazioni malattia (INAM) ubicati nella regione Sardegna;
   con decreto interministeriale del 7 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la regione Sardegna, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'Ispettorato generale di finanza, settore enti in liquidazione, già Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata disposta l'attribuzione – per essere realizzati dei seguenti beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati, appartenenti:
    alla ex Federazione nazionale cassa mutua artigiani, ubicato in Nuoro, in via Gramsci, 11;
    all'ex Ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI), ubicato in Iglesias, in via del Buon Cammino o via Trexenta, 21;
    all'Istituto nazionale assicurazioni malattia (INAM), ubicati in provincia di Sassari nei comuni di Monti, in via Prato snc; di Pozzomaggiore, in via San Pietro snc e di Burgos, in via RG Pianu (oppure via E. Costa);
   la Gazzetta Ufficiale G.U. – Serie generale – n. 276 del 26 novembre 2009 – ha pubblicato il decreto 11 novembre 2009 recante: Individuazione della società trasferitaria dei patrimoni degli enti disciolti di cui all'articolo 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e del soggetto liquidatore degli enti di cui al comma 16-octies dello stesso articolo 41, nonché elencazione degli enti disciolti estinti;
   l'articolo 41, commi da 16-ter a 16-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede alla data del 1° luglio 2009, il trasferimento, alla società Fintecna o società da essa interamente controllata, dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonché di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 e ad esclusione, altresì, delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso;
   il comma 16-ter del sopracitato articolo 41, il quale prevede, inoltre, che, alla data del trasferimento, gli enti disciolti in essere al 30 giugno 2009 sono dichiarati estinti;
   con nota del 4 maggio 2009, n. 3798 la Fintecna Spa comunica di aver designato la società interamente controllata denominata «Ligestra Due Srl» quale trasferitaria e soggetto liquidatore ai sensi della sopra richiamata normativa;
   il ragioniere generale dello Stato Canzio l'11 novembre 2009 con proprio decreto ha disposto:
    «Articolo 1 – La società trasferitaria dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009 di cui all'articolo 41, comma 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ad esclusione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso, nonché soggetto liquidatore degli enti di cui al comma 16-octies dello stesso articolo 41, è individuata in Ligestra Due Srl, con sede in Roma, via Versilia, n. 2;
    l'Articolo 2 – Gli enti disciolti dichiarati estinti alla data del 1° luglio 2009, ai sensi dei sopracitato articolo 41, comma 16-ter, sono quelli di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto»;
   con decreto 21 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010 il Ministero dell'economia e finanze (ragioniere generale dello Stato) ha pubblicato la ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, in essere al 30 giugno 2009, trasferito a Ligestra Due Srl, ai sensi dell'articolo 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
   il comma 16-sexies del sopracitato articolo 41 prevede che la «società trasferitaria» proceda alla liquidazione del patrimonio trasferito;
   il ragioniere generale dello Stato Canzio con il proprio decreto del 21 dicembre 2010 ha disposto:
    «Articolo 1. – 1. Alla data del 30 giugno 2009 sono di proprietà degli enti disciolti elencati nel decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 novembre 2009 citato in premessa, e pertanto costituiscono oggetto di trasferimento ai sensi della normativa richiamata, gli immobili di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto, anche qualora gli immobili stessi risultino essere formalmente intestati ad enti in precedenza estinti. In detto allegato A per ciascun immobile è indicato il relativo ente proprietario alla data del 30 giugno 2009.
     2. Il trasferimento dei beni di cui ai numeri 38, 40 e 46 dell'allegato A è sottoposto alla condizione risolutiva del mancato riconoscimento, in sede di conferenza di servizi con la Regione interessata, dell'assegnazione dei beni medesimi al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 65 della legge n. 833 del 1978.
     3. Il trasferimento dei beni di cui ai numeri 36, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 261, 346 e 370 dell'allegato A è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito dei giudizi pendenti per la rivendica della proprietà dei beni immobili medesimi.
    Articolo 2. – Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo agli Enti di cui all'articolo 1 in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
    1. La «società trasferitaria» citata in premessa provvede, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
    2. Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.
    Articolo 3. – Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'articolo 1 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge»;
   nel medesimo decreto risultano iscritti i seguenti immobili riportati con riferimenti catastali e comunali come segue:
    351 EGAS Sardegna Alghero (SS) – località Fertilia – 49 804;
    352 EGAS Sardegna Alghero (SS) – località Fertilia – 49 431;
    353 EGAS Sardegna Alghero (SS) – località Fertilia – 49 433;
    354 EGAS Sardegna Alghero (SS) – località Fertilia – 49 434;
    355 EGAS Sardegna Alghero (SS) – località Fertilia – 49 430;
    356 EGAS Sardegna Alghero (SS) – località Fertilia – 49 189;
    357 EGAS Sardegna Alghero (SS) – località Fertilia – 49 191;
    358 EGAS Sardegna Alghero (SS) – località Fertilia – 49 192;
    359 EGAS Sardegna Alghero (SS) – località Fertilia – 49 193;
    360 EGAS Sardegna Alghero (SS) – località Fertilia – 49 108-109;
    361 EGAS Sardegna Alghero (SS) – località Fertilia – 49 133;
    362 CMC/CA Sardegna Cagliari – Via Maddalena, 52 – 18 1476 37;
    363 ENPI Sardegna Iglesias (CA) Via Trexenta, 21 – L 2 104 9;
    364 INAM Sardegna Monti (SS) – Via Sebastiano Ledda – 15 468;
    365 CMA/FED Sardegna Nuoro – Via Gramsci, 11 – 52 2894 7;
    366 CMA/FED Sardegna Nuoro – Via Gramsci, 11 – 52 2894 25;
    367 INAM Sardegna Pozzo Maggiore (SS) – Via S. Pietro, 39 – 22 49-50;
    368 ANCC Sardegna Sassari – Via Amendola 82 int. A – 109 4562 91;
    369 ANCC Sardegna Sassari – Via Amendola 82 int. B – 109 4562 91;
   tra gli enti disciolti risulta l'ente giuliano autonomo di Sardegna che rappresenta una parte fondamentale della storia di Fertilia e quindi della Sardegna ed appare evidente che i beni provenienti dall'ente disciolto rientrino senza dubbio alcuno nella fattispecie dei beni di cui all'articolo 14 dello statuto autonomo della Sardegna;
   analoga valutazione di pertinenza all'articolo 14 del citato statuto sardo va proposta per l'intero patrimonio immobiliare iscritto nell'allegato al decreto del 21 dicembre 2010 a firma del ragioniere generarle dello Stato;
   in data 19 aprile 2011, oltre i sessanta giorni previsti dal decreto del ragioniere generale dello Stato, la regione Sardegna avrebbe rivendicato i beni indicati nel decreto stesso contraddistinti con i numeri da 351 a 369 dell'allegato A del decreto dirigenziale;
   sempre nella missiva del 19 aprile 2011 seppur tardivamente la regione Sardegna avrebbe diffidato la ragioneria generale dello Stato dal compiere qualunque atto possa ledere il diritto della Regione di vedersi riconosciuta la titolarità dei beni richiamati;
   nella stessa comunicazione la regione ha formulato la richiesta di annullamento parziale in autotutela del decreto dirigenziale nella parte in cui prevede il trasferimento alla Ligestra Due dei beni immobili in questione;
   il 19 settembre 2011 la società Ligestra Due con propria raccomandata A.R. ha comunicato alla Regione che «entrambe le richieste debbono essere fermamente respinte, non configurandosi nella specie il presupposto giuridico suscettibile in astratto di fondare l'invocata rivendicazione»;
   la stessa società Ligestra Due ritiene «dirimente la circostanza che l'effetto traslativo della proprietà del patrimonio immobiliare degli enti questione a favore della scrivente società conferitaria è stato prodotto direttamente dalla norma di legge contestualmente alla declaratoria di estinzione degli enti suddetti»;
   la Ligestra Due nella missiva arriva a sostenere che «risulta evidente che i diritti dominicali sui beni in questione sono stati acquisiti da Ligestra Due in applicazione di un atto normativo di rango primario il quale, oltre ad essere insuscettibile di qualsivoglia sindacato diretto, è assistito da una forza cogente che ne rende ontologicamente indisponibile il contenuto precettivo, rendendo dunque in radice impraticabile qualunque ipotesi di autotutela»;
   analoga posizione di rigetto delle istanze della regione sarda sarebbe stata proposta dalla ragioneria generale dello Stato il 29 agosto 2011 il cui contenuto non risulta noto;
   a prescindere dalla tardiva azione di rilievo da parte della regione e l'assenza di un atto di impugnazione di rango costituzionale, è da ritenere ad avviso dell'interrogante inopportuno e irrispettoso del leale rapporto di collaborazione tra soggetti istituzionali il comportamento e le argomentazioni proposte dalla società Ligestra Due nella risposta alla regione Sardegna;
   pur essendo in presenza di una dichiarata intesa della regione Sardegna al decreto interministeriale del 7 luglio 2008 con il quale sono stati attribuiti all'ispettorato generale di finanza, settore enti in liquidazione, già Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), del Ministero dell'economia e delle finanze, i beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati richiamati nello stesso decreto del 28 dicembre 2010, si tratta sempre secondo l'interrogante di una violazione delle norme che regolano il rapporto tra Stato e regione Sardegna con particolare riferimento all'articolo 14 dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna in materia di immobili;
   l'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58 dispone: «1) La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo; 2) i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione»;
   la Corte costituzionale con sentenza n. 383 del 1991, in merito al ricorso proposto da altra regione a statuto speciale, la regione Valle d'Aosta, aveva sostenuto l'automatico passaggio dei beni alla stessa regione anche in virtù del seguente esplicito riferimento alle regione Sardegna: «Del resto l'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo comma, che la regione, nell'ambito del suo territorio, succede allo Stato nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, da rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di esclusione possa cessare, con l'effetto in tal caso che la successione si realizza, in un momento posteriore all'entrata in vigore dello Statuto»;
   la Corte costituzionale nella stessa sentenza disponeva: «Va dunque dichiarato che non spetta allo Stato porre in vendita a privati, con l'impugnato avviso d'asta, l'immobile in questione, appartenendo questo al demanio della Regione Valle d'Aosta»;
   le disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo 14 dello statuto della regione Sardegna di rango costituzionale dispongono che la Regione succeda, nell'ambito del suo territorio, nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare, regola generale esplicitata nel primo comma;
   il secondo comma del citato articolo 14 introduce un'eccezione: la successione non avviene e i beni restano di proprietà dello Stato quando sono utilizzati (connessi) per servizi di pertinenza statale;
   l'eccezione, però, ha un limite ben preciso: l'utilizzazione deve essere attuale, di guisa che se tale utilizzo viene a cessare cade il presupposto della medesima eccezione ed i beni non più utilizzati ricadono nella regola generale e seguono la sorte degli altri beni statali e, cioè, la loro proprietà è trasferita ope legis alla regione;
   la chiara e univoca statuizione dell'articolo 14, secondo cui «i diritti patrimoniali connessi a servizi di competenza statale» restano allo Stato «finché duri tale condizione» non può dare luogo a dubbi interpretativi;
   la congiunzione temporale «finché» attribuisce, infatti, un sicuro valore dinamico alla norma. Nel senso che transitano nel patrimonio regionale non solo i beni che, alla data di entrata in vigore dello statuto speciale, non erano più connessi a servizi statali, ma anche quelli la cui connessione sia venuta meno successivamente;
   l'applicazione di tale disposto si rileva nella nota n. 2/20680/10-1-20-20/89 dell'aprile 1989, quando l'allora Ministro della difesa Zanone comunicava al presidente della regione di aver impartito disposizioni agli organi tecnici della difesa, per l'avvio della procedura prevista per la cessione all'amministrazione finanziaria dei beni demaniali non più necessari alle Forze armate;
   il significato proprio dato dal legislatore alla norma porta sicuramente a dare rilievo alla sopravvenienza e, cioè, al sopravvenuto venir meno della connessione del bene con il servizio statale;
   tale sopravvenienza rappresenta il limite all'eccezione di cui al secondo comma dell'articolo 14 e fa, quindi, rivivere la regola generale della successione della regione Sardegna nella proprietà dei beni dello Stato;
   la cessazione di connessione a servizi statali come dispone la richiamata sentenza della Corte costituzionale è venuta a cessare proprio nel momento in cui l'amministrazione dello Stato ha posto in vendita o attivato forme di concessione e comodato a soggetti privati o pubblici del bene stesso;
   con riferimento alla regione Sardegna non esiste nessuna disposizione normativa che possa configurarsi come ostativa al trasferimento dei beni statali alla regione stessa, quando la «dismissione» avvenga in data successiva all'entrata in vigore dello statuto sardo;
   il Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere della terza sezione del 12 febbraio 1985 n. 158 ha espresso formale parere su richiesta del Ministero della difesa proprio sull'applicazione dello statuto sardo;
   l'organo consultivo in quel parere, – in estrema sintesi – si è pronunziato nel senso che l'articolo 14, secondo comma dello statuto sardo stabilisce che i beni immobili connessi a servizi di competenza statale restano allo Stato soltanto finché duri tale condizione, riconoscendo, così, allo Stato la funzione di uso e non anche di disposizione degli immobili stessi;
   lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze nel 2002-2004 dovette soccombere rispetto all'attuazione dell'articolo 14 proprio in relazione ai beni di enti dismessi come per esempio la manifatture tabacchi di Cagliari di proprietà dell'ETI –:
   se non ritenga il Ministro dell'economia e delle finanze di dover adottare urgenti atti verso la società Ligestra Due al fine di evitare l'inaccettabile violazione di una norma statutaria della regione autonoma della Sardegna;
   se non intenda il Ministro di dover revocare con proprio atto i decreti richiamati e in particolar modo quello relativo all'inserimento della parte sarda del patrimonio degli enti disciolti (28 dicembre 2010) al fine di evitare un contenzioso costituzionale che ha già di fatto sancito l'automaticità del passaggio del patrimonio dello Stato una volta dismesso e non funzionale alla regione Sardegna;
   se non ritenga necessario predisporre un provvedimento-circolare che stabilisca con chiarezza le procedure per l'individuazione e il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna del patrimonio dello Stato e delle società collegate;
   se non ritenga necessario avviare un'urgente e puntuale ricognizione dei beni immobili dello Stato in Sardegna, per procedere ad una rapida cessione degli stessi alla regione autonoma della Sardegna in base ai dettati dello statuto autonomo della Sardegna, articolo 14, legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58. (5-00015)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Sardegna

liquidazione di societa'

proprieta' immobiliare

mutualita' sociale

proprieta' pubblica

monopolio fiscale

ricorso amministrativo

artigiano