ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Abbinamenti
Atto 5/00004 abbinato in data 04/06/2013
Atto 5/00009 abbinato in data 04/06/2013
Atto 5/00027 abbinato in data 04/06/2013
Atto 5/00041 abbinato in data 04/06/2013
Atto 5/00042 abbinato in data 04/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/03/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 15/03/2013
Stato iter:
04/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/06/2013
Resoconto GIRLANDA ROCCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 04/06/2013
Resoconto PILI MAURO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/03/2013

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/06/2013

DISCUSSIONE IL 04/06/2013

SVOLTO IL 04/06/2013

CONCLUSO IL 04/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00008
presentato da
PILI Mauro
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   PILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la Commissione trasporti della Camera dei deputati in data 21 aprile 2010 ha approvato all'unanimità la risoluzione conclusiva relativa alla modifica della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna;
   nel dispositivo della richiamata risoluzione si impegna il Governo:
    ad avviare un immediato confronto per ridefinire, nell'ambito della conferenza di servizi che il Presidente della Regione Sardegna è stato delegato ad istituire e presiedere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina della continuità territoriale, superando quella vigente, che risulta inadeguata sia sotto il profilo concettuale che sotto quello dei servizi e dei costi, per pervenire a un modello di continuità territoriale intesa come un fattore di riequilibrio di condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall'insularità e di garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
   in particolare, ad assumere le appropriate iniziative per definire e attuare una continuità territoriale che, tenga conto, oltre che degli effetti del processo di liberalizzazione del mercato del trasporto aereo, anche dei seguenti obiettivi:
    a) favorire l'individuazione di un maggior numero di voli e di rotte aeree da e per la Sardegna che consenta, nel contesto dello sviluppo potenziale della domanda, di avere più operatori sulla stessa rotta;
    b) favorire la possibilità di determinare, sulla base del principio di riequilibrio legato alle condizioni insulari della Sardegna, di una tariffa massima a cui si applichi il regime degli oneri di servizio pubblico, applicando, come parametro, le condizioni più favorevoli del costo ferroviario;
    c) favorire la possibilità, per tutte le compagnie aeree di poter viaggiare sulle rotte di collegamento con gli aeroporti della Sardegna, proponendo, nell'ambito di una situazione di concorrenza, ribassi rispetto alla tariffa massima prestabilita in relazione agli oneri di servizio pubblico;
   ad assumere le appropriate iniziative volte a verificare, con i competenti organismi comunitari e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli indirizzi stabiliti dalla Commissione europea, la possibilità di estendere il regime di continuità territoriale a tutti i cittadini, in ottemperanza al principio di non discriminazione riaffermato dalla decisione della Commissione n. 2007/332/CE, del 23 aprile 2007, e, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli soggetti istituzionali dalla normativa vigente, a prevedere che a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale ed europeo che intendano effettuare voli da e per la Sardegna sia applicata la tariffa sottoposta ad onere di servizio pubblico, in modo da garantire il rispetto del principio di riequilibrio territoriale in relazione all'insularità della regione;
   le disposizioni comunitarie in materia disciplinano in modo esaustivo e puntuale il significato di continuità territoriale esplicitando che l'obiettivo è quello di collegare in modo efficace e permanente territori altrimenti non collegati;
   il regolamento comunitario 1008/2008 in particolare dispone: «previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta, uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale dello regione servita dall'aeroporto stesso. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;
   il regolamento comunitario prevede inoltre: «criteri specifici imposti sulla rotta oggetto dell'onere di servizio pubblico sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio»;
   il richiamo al modo non discriminatorio esplicita la volontà del legislatore europeo di affermare il concetto di collegamento tra territori escludendo qualsiasi tipo di discriminazione tra cittadini europei;
   nella fattispecie della continuità territoriale da e per la Sardegna il regolamento comunitario prevede che lo Stato prescriva, nell'ambito degli oneri del servizio pubblico, che i vettori aerei accettino le condizioni dell'onere del servizio pubblico;
   il regolamento a proposito dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico dispone: «Qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei comunitari che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico»;
   lo Stato nel valutare la necessità e l'adeguatezza di un onere di servizio pubblico tiene conto:
    a) dell'equilibrio tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata;
    b) della possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati;
    c) delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;
    d) dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi;
   le disposizioni comunitarie rendono ancora più vincolante l'applicazione dell'onere del servizio pubblico quando disciplinano l'esclusività dell'utilizzo del servizio aereo per l'effettuazione dei collegamenti sottoposti all'onere del servizio pubblico: «Qualora sia stato imposto un onere di servizio pubblico conformemente ai paragrafi 1 e 2, il vettore aereo comunitario può mettere in vendita il solo posto a condizione che il servizio aereo in questione soddisfi tutti i requisiti dell'onere di servizio pubblico. Di conseguenza, siffatto servizio aereo è considerato un servizio aereo di linea»;
   il regolamento comunitario nella definizione dell'imposizione del onere del servizio pubblico non prevede compensazioni in quanto lo stesso onere viene calcolato valutando i costi effettivi di produzione del servizio e un «margine di profitto ragionevole», indicato tra il 5/10 per cento;
   l'accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro interessato ad un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione;
   il regolamento comunitario prevede che il diritto di effettuare i servizi limitati ad un solo soggetto è concesso tramite gara pubblica, per rotte singole o, nei casi in cui ciò sia giustificato per motivi di efficienza operativa, per serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi;
   la gara d'appalto prevista per la seconda fase dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico, qualora nessun vettore abbia accettato l'imposizione dell'onere, avviene secondo le modalità indicate all'articolo 17 del medesimo regolamento comunitario 1008/2008;
   il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l'altro i punti seguenti:
    a) le norme prescritte dall'onere di servizio pubblico;
    b) le norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili;
    c) il periodo di validità del contratto;
    d) le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;
    e) i parametri obiettivi e trasparenti sulla base dei quali è calcolata la compensazione, ove prevista, per la prestazione dell'onere di servizio pubblico;
   il regolamento comunitario disciplina, infine, la possibile compensazione, ribadendo in più parti del documento, l'obbligatorietà di un procedimento trasparente nella definizione dell'eventuale compenso;
   il comma 8 dell'articolo 17 del regolamento 1008/2008 disciplina in modo puntuale l'eventuale compenso;
   lo Stato membro interessato può compensare un vettore aereo che soddisfi i requisiti di onere di servizio pubblico prescritti a norma dell'articolo 16; tale compensazione non può superare l'importo necessario per coprire i costi netti sostenuti per la prestazione dell'onere di servizio pubblico, tenendo conto dei conseguenti ricavi ottenuti dal vettore aereo e di un margine di profitto ragionevole;
   il regolamento individua, dunque, due capisaldi per la definizione dell'onere del servizio pubblico:
    a) i costi netti sostenuti per la prestazione dell'onere di un servizio pubblico;
    b) un margine di profitto ragionevole;
   occorre, dunque, individuare gli elementi del costo netto e definire un margine di profitto ragionevole;
   la definizione del costo netto appare elemento fondamentale per soddisfare il requisito di trasparenza posto come elemento chiave dal regolamento europeo e della stessa Autorità garante per la concorrenza che nel 2006 aveva così definito le compensazioni utilizzate nella continuità territoriale della Sardegna: «tale sistema di sussidi è caratterizzato da particolare opacità e non consente di individuare correttamente i confini degli oneri di servizio pubblico imposti, impedendo al contempo una minimizzazione dei costi per la collettività»;
   occorre scongiurare in tutti i modi possibili infrazioni comunitarie e censure di varia natura definendo nel modo più analitico e puntuale il costo netto richiamato dalla normativa comunitaria per la prestazione dell'onere del servizio pubblico;
   il principale elemento di valutazione del costo netto, internazionalmente riconosciuto nell'ambito aeronautico, è quello del Costo Ora/Volo;
   il costo ora/volo è definito da organismi terzi che hanno utilizzato metodi analitici per tutte le voci di costo necessarie per definire con precisione il dato;
   in particolar modo uno dei primari operatori mondiali nel settore aeronautico ha individuato tutti i fattori di costo necessari per determinare il costo ora/volo sommando le seguenti voci:
   operazioni di volo: costo equipaggi, costo carburante, spese aeroportuali e assistenza al volo, assicurazioni sull'aereo, spese di leasing e affitti;
   manutenzione diretta: riguardano i costi sostenuti per la manutenzione di aerei, quali costo del lavoro, dei materiali e servizi acquistati da terzi, costi delle riparazioni o di revisione di tutti i sistemi e delle attrezzature necessarie;
   manutenzione indiretta: riguardano i costi fissi e le spese generali sostenute per riparazioni e revisioni secondo gli standard delle autorità internazionali preposte al controllo. Comprendono le spese di gestione delle scorte, dei magazzini e rilevazioni contabili;
   servizi ai passeggeri: sono costi di assistenza ai passeggeri in volo (comfort, sicurezza), stipendi del personale di cabina (e non quello degli equipaggi), costi di ristorazione e costo di assicurazione dei passeggeri;
   servizi ai velivoli: costi di rifornimento, di controlli, protezione e programmazione dei voli;
   servizi di traffico: riguardano i costi delle operazioni al terminal (trasferimento bagagli è altri servizi), stipendi per il personale che fornisce servizi a terra, costi delle attrezzature e il loro leasing, gli affitti (no le tasse aeroportuali);
   servizi amministrativi;
   servizio prenotazione e vendite: comprende le remunerazioni per il personale delle biglietterie e le spese del sistemi di prenotazione;
   comunicazione e pubblicità: riguarda i costi sostenuti per convincere i potenziali clienti a preferire una data compagnia;
   spese generali e amministrative: riguardano il complesso delle attività della compagnia aerea e spese di contabilità, acquisti, assistenza legale e altre attività di amministrazione;
   ammortamento: riguarda l'ammortamento dei costi dei velivoli, dei motori, delle attrezzature di volo, dei costi e attrezzature e immobili a terra (hangar, aeroporti), e dei costi sostenuti per acquisire attività intangibili (marchi, avviamento e progettazioni);
   per le voci di costo richiamate vengono esplicitate alcune varìabili contenute nell'analisi che risulta utile riportare al fine di comprendere il dettaglio di, analisi posto alla base della definizione del costo ora/volo:
   Costo Carburante – costo al litro di carburante. Si basa su un sondaggio Conklin & de Decker di un certo numero di operatori di base fissa (FBO) presso i principali aeroporti aviazione generale negli Stati Uniti. Il prezzo include tutte le tasse e le imposte;
   Consumo di Carburante – Il consumo di carburante medio è rappresentato in galloni all'ora per la marca/modello di velivolo. Tutti i dati sono generalmente derivati da manuali di volo ed è calcolato a velocità di crociera tipica e comprende carburante a terra. L'altitudine di crociera per velivoli assunta in assenza di pressione, è di 8.000 piedi;
   al dato del consumo oggettivo di carburante tecnicamente individuato è sommato un 15 per cento per tenere conto di condizioni operative non ideali. Un 15 per cento legato ai seguenti possibili accadimenti:
    a) tecniche di pilotaggio – utilizzo di diverse impostazioni di potenza rispetto a quella consigliate;
    b) restrizioni di controllo del traffico aereo – che impongono all'aereo volare ad un'altitudine minore di quelle ottimali. Quote più basse di solito aumentano il consumo di carburante;
    c) ritardi terra;
    d) carburante tankering – utilizzo di più carburante del necessario per un unico volo;
   Fuel Additivi – Il costo di additivi per carburanti utilizzati per l'anti-formazione di ghiaccio o come fungicida;
   Lubrificanti (Aircraft Pistone Only) – Costo di tutti i lubrificanti come olio motore e olio trasmissione;
   Manutenzione – Lavoro. Inclusa routine in programma (tutti i giorni e ispezioni minori), non in programma e in condizioni di lavoro di manutenzione. Completo piano di manutenzione garantita. Comprende anche tutti i lavori necessari per la sostituzione della linea di pezzi, la rimozione/sostituzione incidente, il lavoro di revisione di componenti e manodopera connesse alla realizzazione di direttive di navigabilità e bollettini di servizio obbligatorio. Nuovi costi di manutenzione degli aeromobili al fine di dimostrare il beneficio di copertura della garanzia. Un fattore di invecchiamento è applicato in base all'età degli aeromobili;
   Manutenzione – Parti. Comprende anche parti associate con le direttive di aeronavigabilità e i bollettini di servizio obbligatorio. Un parametro di invecchiamento è applicato in base all'età degli aeromobili;
   Sbarco e Tariffe Parcheggio. Rappresenta costi associati di atterraggio e parcheggio dell'aereo fuori dalla casa base. Viene utilizzata una formula in base al peso lordo massimo del velivolo;
   Equipaggio Spese. Le spese sostenute dal personale per alloggi, trasporti e pasti sostenute dall'equipaggio quando si è lontani da casa base. I costi sono tipici di una grande area metropolitana;
   Forniture piccole e Ristorazione. Le spese sostenute per forniture o per la cabina e la cabina di pilotaggio (batterie torcia, tovaglioli, carta igienica) e tutti gli in-flight catering per l'equipaggio e i passeggeri. Viene utilizzata una formula basata sul numero di passeggeri più equipaggio e, le dimensioni del velivolo;
   Di seguito si riportano i costi ora/volo relativi alla categoria dei principali aeromobili tra i quali sono compresi tra gli altri alcuni utilizzati nelle rotte tra la Sardegna e i principali aeroporti italiani secondo quanto indicato dalla società Conklin & de Decker:
    Tipo Aeromobile Airbus ACJ318, Categoria Jets, Costo ora/volo dollari 5,981;
    Tipo Aeromobile Airbus ACJ319, Categoria Jets, Costo ora/volo dollari 6,330;
    Tipo Aeromobile Airbus ACJ320, Categoria Jets, Costo ora/volo dollari 6,916;
    Tipo Aeromobile Boeing B737-200, Categoria Jets, Costo ora/volo dollari 8,742;
    Tipo Aeromobile Boeing B737-300, Categoria Jets, Costo ora/volo dollari 7,787;
    Tipo Aeromobile Boeing B737-400, Categoria Jets, Costo ora/volo dollari 8,038;
    Tipo Aeromobile Boeing B737-500, Categoria Jets, Costo ora/volo dollari 7,574;
    Tipo Aeromobile Boeing B737-600, Categoria Jets, Costo ora/volo dollari 6,171;
    Tipo Aeromobile Boeing B737-700, Categoria Jets, Costo ora/volo dollari 6,387;
   l'analisi sopra riportata costituisce la base e il metodo di partenza dal quale determinare gli oneri di servizio pubblico in modo trasparente e rispettoso di quel parametro europeo del «ragionevole margine di profitto» oltre il quale è vietato andare senza incorrere in un palese aiuto di stato;
   su tali costi effettivi e misurabili va, infatti, sommato un 8 per cento di utile di impresa ritenuto sin dalla prima analisi di applicazione dell'onere del servizio pubblico nel 1999 una base ragionevole di guadagno sull'onere del servizio pubblico;
   al fine di individuare il costo finale del biglietto a passeggero si rende necessario calcolare un load factor non sul pregresso che, considerati i costi dei biglietti soprattutto per i non residenti, sarebbe assolutamente fuorviente e non veritiero, ma su un margine di incremento, legato all'applicazione della tariffa unica anche per i non residenti, tale da superare la soglia minima del 70 per cento di capacità di riempimento –:
   se non ritenga di dover predisporre con proprio atto un puntuale ed esaustivo metodo di calcolo dell'onere del servizio pubblico ove non incorrere in violazioni sia comunitarie che statali considerato che i decreti saranno emanati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
   se non ritenga di dover intervenire sull'Enac al fine di disporre l'applicazione del medesimo metodo di calcolo nell'imposizione dell'onere del servizio pubblico relativamente ai bandi e contratti futuri;
   se non ritenga, anche alla luce della necessitata revoca dei decreti sulla continuità territoriale della Sardegna, di intervenire della conferenza dei servizi convocata dalla regione Sardegna su delega del Ministro affinché siano evitati ulteriori e dannosi ritardi conseguenti ad un'attuazione della continuità territoriale non rispettosa dell'indicazione data dalla Camera dei deputati con la risoluzione richiamata in premessa;
   se non ritenga di dover incaricare apposito soggetto esterno garante per la definizione dei costi effettivi dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico al fine di evitare richiami da parte della stessa autorità garante per la concorrenza relativamente alla richiamata «particolare opacità dei sussidi erogati per la continuità territoriale da e per la Sardegna» segnalata dall'autorità garante per la concorrenza;
   se non ritenga opportuno proporre e condividere il documento stesso sul metodo di calcolo dell'onere del servizio pubblico all'attenzione delle competenti commissioni parlamentari. (5-00008)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 4 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-00008

  Ritengo opportuno rispondere congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00004, n. 5-00008, n. 5-00009, n. 5-00027, n. 5-00041 e n. 5-00042 presentate dal deputato Pili in quanto vertono sul medesimo argomento.
  In via generale, appare utile una sintesi del quadro normativo attuale della continuità territoriale sarda.
  Per quanto attiene le cosiddette rotte minori sarde, queste sono tuttora regolamentate dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2005.
  Invece, per quanto concerne i collegamenti onerati tra gli scali aeroportuali di Alghero, Cagliari e Olbia e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate, con decreto ministeriale 21 febbraio 2013 sono stati imposti, in ottemperanza alle determinazioni della Conferenza di servizi conclusasi il 23 ottobre 2012, nuovi oneri di servizio pubblico con decorrenza dal 27 ottobre 2013; la relativa nota informativa d'imposizione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C104 del 10 aprile 2013; a breve saranno pubblicati i relativi bandi di gara.
  Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio (27 ottobre 2013), il precedente decreto ministeriale d'imposizione, del 5 agosto 2008, continua a espletare i suoi effetti.
  Evidenzio, altresì, che il citato decreto del 21 febbraio 2013, nell'abrogare, sempre a partire dalla predetta data, l'imposizione di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 2008, prevede peraltro che, nel caso in cui nessun vettore accetti di operare i collegamenti senza compensazione finanziaria, il servizio possa essere concesso in esclusiva, tramite gare comunitarie, per un periodo di 4 anni, con oneri a carico della Regione Sardegna.
  Attualmente, considerata l'esigenza di continuare ad assicurare la continuità territoriale dell'isola, l'accesso ai servizi aerei di linea, di cui ai predetti decreti ministeriali del 5 agosto 2008 e 29 dicembre 2005 è regolato, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, senza compensazione economica ai vettori cui i servizi stessi sono assegnati.
  Come è noto, l'articolo 1, comma 837, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha previsto il trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni attinenti alla continuità territoriale e, per quanto concerne il relativo finanziamento, il comma 840 del medesimo articolo 1 ha disposto che i relativi oneri finanziari siano a carico della Regione medesima a partire dal 1o gennaio 2010.
  In attuazione della predetta legge, in data 7 settembre 2010, il Ministero, l'ENAC e la Regione Sardegna hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa che, nel delineare concretamente i rispettivi compiti di ciascuna Amministrazione all'articolo 6 ha specificato che «Le risorse finanziarie necessarie per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono a carico della Regione Autonoma Sardegna».
  Più in particolare, entrando nel merito dei singoli quesiti posti dall'Interrogante evidenzio quanto segue.
  In merito alla richiesta, di cui all'interrogazione n. 5-00004, di una «tariffa unica» da definirsi in sede di Conferenza di servizi faccio presente che il nuovo decreto d'imposizione del 21 febbraio 2013, emanato in sostanziale adesione a quanto indicato dalla Regione Sardegna in sede di Conferenza di servizi, prevede una tariffa agevolata massima applicabile indiscriminatamente a tutti i passeggeri per i 9 mesi intercorrenti dal 16 settembre al 15 giugno. Ciò in quanto la realizzazione del modello di continuità interamente a tariffa unica, auspicata dall'Interrogante, avrebbe reso necessaria una compensazione sicuramente superiore ed incompatibile con le risorse finanziarie che la Regione ha ritenuto di stanziare per tale finalità.
  Per quanto riguarda, poi, l'individuazione di un puntuale ed esaustivo metodo di calcolo dell'onere di servizio pubblico, di cui è cenno anche nell'interrogazione n. 5-00041, preciso che, sotto il profilo tecnico, l'importo della compensazione a base di gara da erogare al vettore aggiudicatario deriva dalla differenza tra i costi presunti sostenuti dal vettore per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico ed i ricavi relativi agli stessi, in aggiunta ad un margine di profitto ragionevole necessario per l'adempimento di detti obblighi.
  Nei bandi collegati all'abrogato decreto 29 novembre 2011 ed in quelli di cui al citato decreto 21 febbraio 2013, il predetto margine, in linea con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, è:
   pari al 4 per cento dei costi ipotizzati per la prestazione dell'onere di servizio pubblico, qualora la gara europea di cui al richiamato decreto 29 novembre 2011 fosse stata espletata con esito positivo;
   pari al 3,2 per cento dei costi ipotizzati per la prestazione dell'onere di servizio pubblico di cui al nuovo decreto 21 febbraio 2013, comprendendo un margine di rischio specifico per la prestazione richiesta sui collegamenti onerati, nel caso in cui le rotte storiche sarde dovessero essere assegnate in esclusiva per mancata accettazione da parte dei vettori.

  Il principale parametro per determinare i costi presunti è, come noto, il «costo/ora volo» che a sua volta dipende da una serie di costi sia fissi che variabili, puntualmente indicati nei verbali della Conferenza di servizi e calcolati sulla base di criteri internazionalmente riconosciuti a livello aeronautico (elaborazione RAS su dati: Advisor Steer Gleave; Aircraft Cost Evaluator – Coclin&De Decker; Platts European Marketscan; società di gestione aeroportuali; dati vettoriali).
  In tale quadro, il metodo adottato, appena descritto, appare corretto.
  In merito ai ritardi segnalati nell'attuazione della nuova continuità territoriale sarda, rammento che questa entrerà in vigore alla fine della stagione estiva 2013.
  Passando alla disamina dell'interrogazione n. 5-00009 appare ormai del tutto superata la problematica inerente l'impossibilità per l'utenza di trovare posti sulle rotte da e per Olbia e Cagliari nei giorni 27-28 e 29 agosto 2011.
  Tuttavia si forniscono alcune informazioni di carattere generale.
  L'operativo dei collegamenti aerei che costituisce l'allegato tecnico del decreto d'imposizione, com’è noto, viene stabilito in sede di Conferenza di servizi, cui partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione interessata e l'ENAC; in particolare, la Conferenza determina quale debba essere il dimensionamento minimo del servizio (ad esempio il numero minimo di voli da effettuarsi e la capacità minima degli aeromobili da utilizzare) fondandosi sull'analisi dei dati storici di traffico relativi alle precedenti stagioni aeronautiche, registrati sulla rotta assoggettabile o già assoggettata ad obblighi di servizio pubblico.
  Attualmente, le rotte che collegano Cagliari e Olbia con Roma e Milano sono regolamentate dal già citato decreto ministeriale 5 agosto 2008, il cui contenuto scaturisce, come poc'anzi accennato, da dati storici di traffico. Il predetto provvedimento, tuttavia, nel disporre che: «nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80 per cento, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda...», consente comunque il soddisfacimento di un'eventuale maggiore domanda da parte dell'utenza sarda. Dunque, in base alla citata norma, la possibilità di incrementare i collegamenti onerati in questione non poteva che essere lasciata alla discrezionalità dei vettori operanti le rotte (Alitalia Cai, Meridiana e vettori low cost Ryan Air e Volare Airlines), previa autorizzazione dell'ENAC.
   Con tutta probabilità, quindi, l'incremento della domanda, avvenuta nei giorni richiamati dall'Interrogante, non è stato rilevato in tempo utile dai vettori esercenti il servizio. Al riguardo, peraltro, l'ENAC, ha segnalato che, per quanto concerne, in particolare, i voli operati da Meridiana, nei giorni in questione risultavano comunque disponibili alcuni posti sulle tratte onerate Olbia-Roma e Olbia-Milano.
  Per quanto riguarda, invece, l'interrogazione n. 5-00027 evidenzio che il nuovo provvedimento d'imposizione, più volte citato, del 21 febbraio 2013 a differenza del tuttora vigente decreto del 5 agosto 2008, prevede la possibilità di espletare una gara europea qualora nessun vettore accetti di operare i collegamenti in questione senza compensazione finanziaria e senza esclusiva in conformità alle disposizioni comunitarie.
  Tale disciplina in effetti si inquadra nell'ambito della rigorosa procedura di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) 1008/2008, che ha quale obiettivo prioritario quello di assicurare la continuità territoriale dei territori geograficamente più svantaggiati in deroga alle regole comunitarie della libera concorrenza. Detta procedura si articola in una prima fase in cui non è prevista alcuna compensazione ed in una seconda, eventuale, che prevede un corrispettivo finanziario qualora l'affidamento senza compensazione abbia avuto esito negativo. Entrambi i casi sono soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea che, essendo informata di tutte le fasi della procedura d'imposizione, può intervenire in qualunque momento per chiedere chiarimenti.
  L'eventuale assegnazione in esclusiva, con conseguente corresponsione di compensazione finanziaria, ove ricorra la necessità di aggiudicare la gara con una sola offerta valida, è inoltre coperta dalle garanzie delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (Pacchetto SIEG – Norme sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale).
  Pertanto, per quanto concerne la stagione estiva in corso, non è previsto alcun affidamento in esclusiva, mentre per quella del 2014, ove si verificheranno i sopracitati presupposti, la gara non potrà che essere esperita.
  Nella successiva interrogazione n. 5-00041, viene posta l'attenzione sulla correttezza della procedura onerata adottata e la sua tempistica: è opportuno, al riguardo, soffermarsi su alcuni passaggi fondamentali previsti dalla normativa comunitaria.
  In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 4, del Regolamento CE 1008/2008, uno Stato membro, qualora desideri imporre un onere di servizio pubblico su servizi aerei di linea, deve trasmettere alla Commissione europea il testo dell'imposizione nonché uno specifico prospetto (cosiddetta nota informativa) recepito dalla Commissione stessa per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
  Dal momento in cui viene pubblicata la predetta informativa uno o più vettori comunitari possono accettare di operare le rotte onerate in regime di libero mercato senza alcuna compensazione.
  Ai sensi del paragrafo 9, del medesimo articolo 16, qualora nessun vettore istituisca servizi aerei di linea conformi all'onere di servizio pubblico imposto sulle rotte predeterminate, lo Stato membro può concedere l'esercizio delle rotte stesse in esclusiva ad un unico vettore, seguendo la procedura di gara di cui all'articolo 17 del Regolamento CE 1008/2008. In quest'ultimo caso, in base al paragrafo 2, del predetto articolo 17, lo Stato membro ha l'obbligo di inviare alla Commissione europea un'altra nota informativa (cosiddetto avviso di gara), anch'essa pubblicata nella GUUE, con cui si invitano le compagnie aree a presentare le offerte.
  Il Regolamento CE, dunque, anche al fine di assicurare «...servizi rispondenti ...a criteri di continuità...», non fissa alcuna tempistica in merito alla pubblicazione delle due note informative, ben potendo quella relativa all'avviso di gara essere pubblicata, oltre che successivamente, come nel caso di specie, anche contemporaneamente a quella d'imposizione come, peraltro, spesso è accaduto in passate occasioni.
  Pertanto, per quanto concerne gli atti relativi alla vecchia imposizione, ora abrogata, di cui al decreto del 29 novembre 2011 e alla pertinente gara, la successione temporale è la seguente:
   in data 12 gennaio 2012 è stata pubblicata nella GUUE (2012/C/10/03) la nota informativa dell'imposizione;
   in data 11 febbraio 2012 sono state pubblicate nella GUUE (2012/C/38/7) le sei note informative con gli avvisi delle possibili gare europee relative alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
   infine, in data 13 febbraio 2012 la regione Sardegna ha reso pubbliche sul proprio sito web le determinazioni nn. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del 1o febbraio 2012 e la documentazione di gara relativa agli oneri di servizio pubblico in argomento.

  Per quanto concerne, poi, la nuova imposizione l'articolo 5, del decreto 21 febbraio 2013 testualmente recita: «Ai sensi dell'articolo 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente articolo 4, il diritto di esercire le singole rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni, tramite gare pubbliche in conformità alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario...». Nel caso di specie, l'informativa d'imposizione è stata pubblicata nella GUUE C104 del 10 aprile 2013. L'avviso di gara, in corso di pubblicazione nella GUUE, prevede che la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro 2 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'avviso stesso. Il bando di gara subordina l'efficacia degli stessi alla condizione che, entro il termine stabilito dal medesimo bando, nessun vettore aereo comunitario accetti di operare le rotte, a partire dal 27 ottobre 2013, senza ricevere corrispettivo finanziario.
  Quindi, nell'ipotesi limite in cui nel predetto lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso di gara e la chiusura del termine per l'accettazione degli oneri senza compensazione venissero in sequenza avanzate prima delle offerte per operare i servizi aerei in esclusiva con compensazione e successivamente una o più accettazioni degli oneri senza compensazione, le prime, nelle more della chiusura dei termini per l'accettazione senza compensazione, verrebbero ipso facto automaticamente annullate dalle seconde.
  Pertanto, in armonia con la normativa comunitaria ed al fine di evitare interruzioni di servizi di linea, è possibile una sovrapposizione tra la tempistica della procedura d'imposizione e quella di gara.
  In ordine all'analisi dei costi, di cui ho già avuto modo di riferire poc'anzi in riferimento all'interrogazione n. 5-00004, devo precisare che l'ultima Conferenza di servizi, nell'esaminare i nuovi standard qualitativi che i servizi onerati dovranno garantire (frequenze, orari, tipologia di aeromobili, regime tariffario ecc.), ha definito l'eventuale compensazione finanziaria da corrispondersi al vettore in caso di gara europea, in linea con la normativa comunitaria in materia di eventuali deroghe al divieto di aiuti di Stato (cosiddetto nuovo Pacchetto SIEG in vigore dal 31 gennaio 2012).
  Ritengo, infine, che il quadro sopra delineato possa rispondere anche ai quesiti posti nell'ultima interrogazione all'esame quest'oggi (n. 5-00042), fatta eccezione per quanto concerne i punti relativi allo standard di previsione dei costi aeroportuali nonché al calcolo dell'IVA.
  In relazione all'opportunità di uno standard di previsione dei costi aeroportuali, evidenzio che questi sono variabili da aeroporto ad aeroporto. Attualmente, con decreto ministeriale vengono determinati i diritti aeroportuali applicabili sui vari aeroporti italiani derivanti dall'aggiornamento all'inflazione, ovvero, nel caso delle società di gestione che lo hanno sottoscritto, dalla dinamica tariffaria prevista nel contratto di programma sottoscritto dalla società di gestione. È compito di detta società decidere di applicare tariffe inferiori alle massime fissate.
  Inoltre, circa l'opportunità di prevedere «il divieto di calcolare l'IVA negli oneri tariffari della continuità territoriale», evidenzio che sull'argomento il Ministero dell'economia e delle finanze, interessato al riguardo, aveva già avuto modo di riferire in relazione all'interpellanza n. 2-01490 discussa presso la Camera dei deputati il 17 maggio 2012.
  Sull'argomento sono appena sopraggiunti ulteriori elementi di apertura da parte del citato Ministero nel senso che segue.
  «...Nel presupposto che non sia possibile escludere l'applicazione dell'IVA sul corrispettivo dovuto per la prestazione di trasporto aereo, si osserva che, ai fini del calcolo dell'eventuale compensazione finanziaria destinata alle compagnie aeree (a copertura del disavanzo presumibile della linea), non sembra contraria alla normativa fiscale la proposta di escludere dagli oneri tariffari della continuità territoriale aerea da e per la Regione Sardegna, l'ammontare dell'IVA relativa ai costi per beni e servizi sostenuti per rendere il servizio.
  Resta da valutare la rilevanza di tale compensazione finanziaria ai fini IVA. In particolare, anche qualora l'ammontare della compensazione finanziaria venisse calcolata sugli oneri tariffari al netto dell'IVA, detto importo potrebbe dover essere assoggettato ad imposizione laddove costituisse una integrazione del corrispettivo del servizio reso dalle compagnie aeree».
  Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, considerata la complessità dell'argomento, si riserva di porre in essere tutti i necessari approfondimenti tecnici con il MEF, competente in materia, per le valutazioni del caso.
  Nel concludere, assicuro che questo Governo porrà in essere tutte le azioni possibili affinché, congiuntamente alla Regione, possano essere definitivamente risolte tutte le criticità relative alla questione della continuità territoriale sarda.

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