ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 905 del 17/01/2018
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE - LIBERI E UGUALI
Data firma: 17/01/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/01/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-19016
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 17 gennaio 2018, seduta n. 905

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nel maggio 2016 il Presidente del Consiglio pro tempore preannunciava quella rivoluzione nelle Agenzie fiscali – che di lì a poco avrebbe portato alla soppressione di Equitalia spa – nell'ambito di quello che all'epoca aveva definito suo obiettivo imprescindibile, quello di migliorare il rapporto tra il fisco ed il cittadino prendendo a modello quello tedesco di un «fisco amico», capace di assistere il contribuente senza eccessi persecutori;

   successivamente con il decreto-legge n. 193 del 2016, l'attività di riscossione delle imposte e dei tributi, fino a quel momento esercitata da Equitalia spa, veniva trasferita all'Agenzia delle entrate Riscossione;

   risulta all'interrogante che quest'ultima nel suo operato sembra volersi discostare dal suddetto approccio «amichevole» opponendo ai contribuenti il diniego all'ostensione, ai sensi della legge n. 241 del 1990, di documenti che possano far emergere eventuali vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l'illegittimità totale o parziale di una pretesa impositiva, diniego che viene peraltro avanzato anche quando le istanze di accesso ai relativi atti vengono presentate in maniera dettagliata con l'esatta indicazione delle procedure di riscossione e relativamente ad un numero limitato di ruoli;

   nella fattispecie, risulta all'interrogante che un contribuente, che in data 2 gennaio 2018, a mezzo Pec, aveva avanzato all'Agenzia delle entrate-Riscossione con riferimento a quattro ruoli richiesta di copia delle relative notifiche o delle eventuali ingiunzioni di pagamento che avessero avuto il potere di interrompere i termini di prescrizione, si è visto prontamente recapitare in data 5 gennaio 2018 dalla stessa Agenzia il diniego all'ostensione degli stessi sulla base di un'asserita mancanza «di interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso, e di rapporto di strumentalità tra la situazione giuridica e la documentazione di cui si chiede l'ostensione»;

   per di più, nonostante la richiesta avanzata dal contribuente si riferisse a soli quattro specifici ruoli, con la stessa missiva si è visto opporre che, poiché ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, «non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni», la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare, pertanto, la necessità di una complessa attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta;

   invero, il suddetto contribuente aveva esercitato il suo diritto di accesso agli atti riconosciutogli, in funzione difensiva, dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 che, in ossequio all'articolo 24 della Costituzione, prevede con una formula di portata generale che: «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici»;

   la cartella esattoriale, insieme ai sottostanti atti amministrativi, costituisce, in tale ottica, presupposto indefettibile delle procedure esecutive. Questo comporta che l'accesso agli atti non può essere mai negato, avuta conto che è solo sulla scorta degli stessi che può essere comprovata, con onere a carico dell'agente di riscossione, l'idoneità del titolo esecutivo, e che il contribuente vanta un interesse concreto e attuale all'ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l'illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva;

   appare pertanto evidente all'interrogante la pretestuosità del suddetto diniego, mai opposto in passato quando la riscossione era affidata ad Equitalia spa –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire ai contribuenti il diritto di accedere a tutti gli atti del procedimento di riscossione.
(4-19016)