ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18902

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 902 del 21/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: BONAFEDE ALFONSO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18902
presentato da
BONAFEDE Alfonso
testo di
Giovedì 21 dicembre 2017, seduta n. 902

   BONAFEDE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il 25 settembre 2017, all'interno dello scalo ferroviario di Novara-Boschetto, è deragliato un carro merci, trasportato dalla società ferroviaria Sbb Cargo Italia, a causa della rottura di un asse, deragliamento avvenuto, solo per una fortuita circostanza, all'interno dello scalo merci e non durante la normale marcia del treno;

   la dinamica di questo incidente è la medesima verificatasi il 29 giugno 2009, quando per la rottura di un asse ad un carro merci che trasportava gpl, vi fu quella che viene ormai ricordata come la «strage di Viareggio», con 32 morti e centinaia di feriti, dovuti alle esplosioni e al violento incendio che investì il quartiere di via Ponchielli, adiacente alla stazione;

   la gravità dei potenziali effetti conseguenti alle rotture meccaniche ai treni è tale da richiedere rigidi controlli all'origine e interventi preventivi mediante accuratissime e severe procedure di manutenzione;

   dalle prime notizie pubblicate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Ansf) e da quanto riportato dalla stampa (Il Tirreno del 6 e 10 ottobre 2017), risulterebbe, al contrario, che la rottura dell'asse, costruttore Rafil, sia dovuta a un difetto di costruzione e all'inadeguatezza della manutenzione e dei controlli, attività queste affidate alla compagnia RAlpin con sede a Friburgo, quale «detentore» del carro e responsabile della sua manutenzione. L'ultimo intervento manutentivo è del 21 dicembre 2015 e da allora il carro ha percorso 216.471 chilometri;

   è molto probabile che la rottura sia stata determinata da un originario difetto della colata di acciaio e/o da una cricca che si è propagata nel tempo e che non è stato individuata durante i protocolli manutentivi, esattamente come accertato dal tribunale di Lucca per il treno che ha causato la strage di Viareggio;

   ciò pone in evidenza l'inadeguatezza delle norme vigenti in materia o la loro mancata applicazione da parte dei soggetti interessati, quali il detentore, il responsabile della manutenzione e la stessa impresa ferroviaria che prende in carico il rotabile, nonché l'inadeguatezza del ruolo dell'Ansf e dello stesso ufficio investigazioni ministeriale;

   assume particolare rilevanza il fatto che il 17 marzo 2017 vi sia stato un incidente analogo al treno n. 41200 di Mercitalia spa, nella stazione di Giulianova, causato dalla rottura di una ruota prodotta dal medesimo costruttore (Rafil) dell'asse spezzatosi a Novara-Boschetto;

   anche in questo caso, solo una fortuita coincidenza di eventi positivi ha evitato il verificarsi di conseguenze disastrose;

   in conseguenza di queste gravi circostanze l'Agenzia nazionale per la sicurezza finanziaria, pur avendo diramato un cosiddetto «alert» su questi fatti si è limitata ad invitare i soggetti interessati, ovvero «i detentori d'intesa con i responsabili della manutenzione ad effettuare le verifiche necessarie e stabilire a quali condizioni e dopo quali ulteriori verifiche tali veicoli possono continuare a circolare», consentendo alle imprese ferroviarie di «far circolare i veicoli del tipo incidentato e quelli assimilabili, sulla base delle indicazioni ricevute dai dententori e dai soggetti responsabili della manutenzione»;

   l'Ansf ha affidato i controlli alle medesime società che gestiscono sia il materiale rotabile che la manutenzione, avallando quella che appare all'interrogante una sorta di «autogestione della sicurezza ferroviaria» in capo alle stesse imprese interessate –:

   quali siano state le cause, accertate dall'organismo investigativo, in relazione ai due incidenti suddetti;

   quali urgenti iniziative di tutela, organizzative e normative, intenda promuovere, al fine di prevenire il verificarsi di ulteriori incidenti ferroviari determinati da difetti e lacune manutentive dei treni merci;

   se non ritenga opportuno ed indifferibile assumere iniziative per emanare, a tutela dell'incolumità pubblica e dell'ambiente e anche alla luce delle proprie funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Ansf, disposizioni più cogenti in merito al divieto di circolazione dei rotabili ferroviari interessati da criticità di questa natura, stante il permanere di un altissimo rischio di incidenti potenzialmente catastrofici.
(4-18902)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto ferroviario

veicolo su rotaie

impresa di trasporto