ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18828

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 901 del 20/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: NASTRI GAETANO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 18/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 18/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18828
presentato da
NASTRI Gaetano
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901

   NASTRI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone in merito ai requisiti per accedere ad un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi che costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario;

   l'interrogante, al riguardo, evidenzia che i parametri stabiliti dal legislatore, risultano, a suo giudizio, restrittivi, in quanto rivolti ad un segmento di studenti limitato, in quanto se, da un lato, trovano giustificazione i requisiti previsti espressamente per il voto di laurea, (un minimo di 105/110, ovvero una media di 27/30 ottenuta calcolando i soli voti degli esami cardini del corso di laurea), o quelli di onorabilità, dall'altro, sono ritenuti invece ingiustificati e senza apparente motivazione valida i requisiti legati all'età dei candidati e, più precisamente, al compimento dei 30 anni d'età;

   la suesposta osservazione trova argomentazione nell'essenza stessa del concorso in magistratura che, come la normativa in materia prevede, è accessibile solo tre volte nella vita del candidato;

   risulta pertanto evidente, a giudizio dell'interrogante, che i laureati in giurisprudenza intenzionati a partecipare alla prova concorsuale con la migliore preparazione possibile, consistente in un corso di specializzazione in professioni legali e un tirocinio svolto in uffici giudiziari, necessitino del tempo necessario per dedicarsi, nel migliore dei modi, a una completa formazione che viene chiaramente limitata laddove è imposto un limite di 30 anni per l'accesso allo stage formativo;

   a tal fine, l'interrogante rileva, a sostegno della proposta dell'innalzamento dell'età massima per accedere allo stage ex articolo 73 (ad esempio a 35 anni), la necessità di evitare discriminazioni per gli studenti che scelgono il corso di giurisprudenza per una seconda laurea, che pertanto sono drasticamente esclusi;

   si evidenzia altresì che l'innalzamento dell'età consentirebbe di tenere conto di situazioni meritevoli di tutela, quali quelle di coloro che hanno svolto attività lavorativa documentata nel periodo precedente non potendo quindi laurearsi nell'età canonica;

   inoltre, tale limite di età non è previsto per altre carriere universitarie come, ad esempio, quella in medicina, in cui il candidato viene scelto per le sole sue qualità di merito e non di anzianità –:

   quali orientamenti il Ministro interrogato intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e se, a tal fine, non ritenga di assumere iniziative per prevedere l'innalzamento dell'età per i laureati in giurisprudenza che intendono frequentare lo stage formativo presso gli uffici giudiziari.
(4-18828)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato