ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18427

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 883 del 08/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: MATARRELLI TONI
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 08/11/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 08/11/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18427
presentato da
MATARRELLI Toni
testo di
Mercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 883

   MATARRELLI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante importanti disposizioni in materia di usura, fu emanata con lo scopo di tutelare i debitori, qualificati come parte debole nel rapporto creditizio, contro l'applicazione di tassi di interesse usurari;

   successivamente, la Corte di cassazione si è pronunciata più volte al fine di identificare e qualificare la fattispecie della «usura sopravvenuta», che si verifica ogni qual volta i tassi effettivamente applicati superino le soglie di usura durante l'esecuzione del rapporto creditizio;

   il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, attuando un'interpretazione autentica della legge n. 108 del 1996, ha limitato la verifica dell'usura al momento della pattuizione degli interessi, ma solo ed esclusivamente in relazione ai risvolti penali (articolo 624 c.p.) e alla sanzione di nullità degli interessi (articolo 1815, comma 2, c.c.);

   la giurisprudenza della Corte di cassazione ha, quindi, dopo l'emanazione di tale decreto-legge, riconosciuto più volte la necessità di ricondurre, ai sensi della legge n. 108 del 1996, anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della medesima legge, i tassi divenuti usurari nel tempo alle soglie di usura stabilite dalla Banca d'Italia;

   le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la recente sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675, al fine di risolvere un contrasto tra due diversi orientamenti giurisprudenziali della stessa Corte, uno favorevole e l'altro contrario a riconoscere rilevanza al fenomeno dell'usura sopravvenuta, hanno affermato che l'usura può verificarsi solo al momento della pattuizione degli interessi, negando in via assoluta (e non solo limitatamente all'articolo 624 c.p. e 1815 c.c.) che possa configurarsi qualunque forma di usura sopravvenuta, così travalicando ad avviso dell'interrogante ampiamente la portata del citato decreto-legge n. 394 del 2000 e limitando l'applicabilità della legge n. 108 del 1996 a pochissimi casi concreti, svuotando di fatto il contenuto precettivo della stessa legge;

   di conseguenza, tutte le famiglie e le imprese che ancora oggi hanno in essere un rapporto creditizio datato, stipulato in anni in cui i tassi di interesse di mercato erano di gran lunga superiori a quelli attuali, sono rimaste senza alcuna tutela, e potrebbero essere chiamate a versare gli interessi in ragione di tassi che oggi appaiono assolutamente spropositati ed illeciti;

   tra queste la cooperativa vitivinicola Risveglio Agricolo s.c.p.a., attiva sul territorio di Brindisi sin dal 1960, che, dopo aver ottenuto una sentenza di primo grado del tribunale di Brindisi che ha riconosciuto l'usurarietà sopravvenuta degli elevati tassi pattuiti nel 1991 con il Banco di Napoli s.p.a., ha poi visto sospesa dalla corte d'appello di Lecce l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in ragione della pendenza del giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione; oggi, all'esito della pronuncia delle stesse Sezioni Unite, che ha negato rilevanza al fenomeno dell'usura sopravvenuta, l'azienda rischia di essere chiamata a corrispondere ingenti somme frutto dell'applicazione di interessi al tasso del 20,30 per cento annuo ed, in concreto, di non poter far fronte alle proprie obbligazioni e di dover subire procedure esecutive che determinerebbero una gravissima crisi aziendale e da ultimo la cessazione dell'attività produttiva –:

   se il Governo non intenda assumere iniziative normative urgenti volte a tutelare le famiglie e le imprese, già in difficoltà per la perdurante crisi economica, contro l'imminente possibile aggressione da parte del sistema creditizio, al fine di scongiurare le nefaste conseguenze che l'attuale situazione rischia di causare ai soggetti coinvolti, famiglie che rischierebbero il dissesto finanziario e la perdita della casa di abitazione ed aziende che rischierebbero la chiusura con perdita di molti posti di lavoro.
(4-18427)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conservazione del posto di lavoro

credito

soppressione di posti di lavoro