ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18417

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 883 del 08/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/11/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 08/11/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18417
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Mercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 883

   VACCA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   nel 2009 il tribunale di Firenze con sentenza n. 654 dichiarava che la responsabilità per la morte di un minore di 11 anni che veniva investo da un autobus di linea all'uscita della scuola era da ascriversi per il 40 per cento al comune, il 40 per cento all'azienda dei trasporti degli autobus e il restante 20 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di quanto emerso nel processo penale svoltosi sui medesimi fatti a carico dell'insegnante dell'ultima ora e della preside. Ha condannato il Ministero, perché ai sensi dell'articolo 3 del regolamento d'istituto non doveva essere interrotta la vigilanza della scuola fino all'affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. Nel caso di specie i ragazzi appena usciti da scuola sarebbero stati lasciati liberi sulla strada pubblica;

   la recente ordinanza n. 21593 – 2017 della terza sezione civile della Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal Ministero contro la sentenza n. 1052/2014 della corte d'appello di Firenze del 20 giugno 2014 con la quale si riconosceva e valutava il quantum del danno, ridefinendo le somme riconosciute in primo in euro 244.600 a ciascun genitore e confermava i 70.000 euro al fratello;

   nel dispositivo di ordinanza è scritto chiaramente che, nonostante il giudizio penale nei confronti della preside e dell'insegnante dell'ultima ora si fosse conclusa con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emergeva in ogni caso il profilo di colpevolezza degli imputati;

   l'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che spetta al consiglio di circolo o d'istituto l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, che deve fra l'altro stabilire «le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima»;

   l'articolo 29, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola prevede che «per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti (...) ad assistere all'uscita degli alunni medesimi»;

   il codice penale prevede, con l'articolo 591, l'abbandono di una persona minore degli anni quattordici e ne individua anche la pena;

   anche qualsiasi forma di liberatoria scritta da parte del genitore con l'obiettivo di sollevare la scuola da ogni responsabilità non è considerata sufficiente: ciò significa che un minore di 14 anni non può essere in alcun modo fatto uscire da scuola se non è consegnato al genitore o ad un maggiorenne delegato dallo stesso oppure a un soggetto responsabile;

   ad avviso dell'interrogante la situazione ha urgente bisogno di essere chiarita attraverso indicazioni operative o regolamentari precise indirizzate a tutte le istituzioni scolastiche, ma anche attraverso nuove norme con l'obiettivo di tutelare contemporaneamente i minori, le istituzioni scolastiche, i genitori e i docenti stessi –:

   se e quali iniziative siano state intraprese o si intendano intraprendere sul piano normativo per trovare una soluzione alla confusione e allo stato d'incertezza di genitori, dirigenti scolastici e docenti riguardo alla custodia dei ragazzi minori di quattordici anni all'uscita da scuola.
(4-18417)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza e sorveglianza

contrattazione collettiva

impiegato dei servizi pubblici