ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18409

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 883 del 08/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2017
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2017
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2017
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 08/11/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18409
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Mercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 883

   CIPRINI, TRIPIEDI, DALL'OSSO, CHIMIENTI, COMINARDI e LOMBARDI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha introdotto la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;

   con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, il legislatore è intervenuto sull'articolo 32 del decreto n. 151 del 2001, introducendo un criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale su base oraria, secondo il quale i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale;

   il genitore che voglia esercitare il diritto di fruire del congedo parentale a ore è tenuto a informare il datore di lavoro con un termine di preavviso pari a 2 giorni; ciò, in altre parole, significa che il lavoratore può aspettare a decidere, e comunicare la fruizione del congedo su base oraria fino a 2 giorni prima del giorno di fruizione stesso;

   la norma è applicabile anche ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche;

   la complessità della disciplina del congedo parentale - determinata dalle differenti modalità di fruizione, dalla diversità di fonti, che oggi possono disciplinare questo istituto, ha spinto l'Inps ad emanare la circolare 591, n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale afferma che: «Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato articolo 23 per il calcolo dell'indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero»;

   eppure nelle more del rinnovo dei contratti collettivi aggiornati alle disposizione del decreto legislativo n. 80 del 2015 ovvero in assenza di una contrattazione di settore in tema di modalità e criteri di fruizione dei congedi parentali su base oraria, le amministrazioni pubbliche, in particolare gli enti regionali, hanno dettato disposizioni regolamentari o di servizio in tema di modalità di fruizione dei congedi parentali su base oraria e giornaliera diversificate, spesso non uniformi e che talvolta rendono di non facile «fruizione» il beneficio del congedo per le donne lavoratrici e che in alcuni casi comportano una eccessiva compressione della facoltà di fruire di tali congedi ovvero interpretazioni della normativa non sempre conformi alla «ratio» di favor che dovrebbe animare l'accesso a tali strumenti in funzione delle esigenze di cura e di famiglia della donna lavoratrice che li richiede –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di assicurare nelle amministrazioni pubbliche, in assenza di contrattazione di settore ovvero in attesa del rinnovo dei contratti, una interpretazione dei criteri e delle modalità attuative delle disposizioni in tema di congedi parentali su base oraria quanto più possibile favorevole alle esigenze della donna lavoratrice che li richiede e conforme alla previsione normativa dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
(4-18409)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro femminile

congedo parentale

congedo per maternita'