ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17967

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 860 del 28/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2017
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2017
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2017
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 28/09/2017
Stato iter:
17/01/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/01/2018
BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/01/2018

CONCLUSO IL 17/01/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17967
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Giovedì 28 settembre 2017, seduta n. 860

   VACCA, D'UVA, BRESCIA, SIMONE VALENTE e BONAFEDE. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   con decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, è stato istituito l'Imt (Istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi, con sede a Lucca. L'Imt è un istituto statale di istruzione universitaria, di ricerca e di alta formazione, con ordinamento speciale, inserito nel sistema universitario italiano;

   la professoressa Maria Luisa Catoni è professore ordinario presso l'Imt di Lucca;

   con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 69 del 3 febbraio 2016 la professoressa Catoni è stata nominata direttore della scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo per la durata di 4 anni;

   ai sensi dell'articolo 6, comma 10 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza; è opportuno sottolineare che la chiara volontà del legislatore mira ad esigere dal professore a tempo pieno una completa dedizione a quelli che sono i compiti istituzionali;

   ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal decreto stesso;

   non si conosce, allo stato attuale, se la professoressa Catoni sia in regime di tempo definito, tempo pieno o in aspettativa;

   il compenso lordo che percepisce la professoressa Catoni per la carica di direttore della scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo sarebbe pari a 150.000 euro come da delibera n. 2 del 25 novembre 2016 del Consiglio di gestione e l'indennità annua di avvio della scuola sarebbe pari a 30.000 euro –:

   se l'incarico di cui in premessa sia stato conferito con scelta diretta e discrezionale da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e se siano stati considerati altri curriculum di possibili candidati;

   in caso di selezione tra vari curricula, quali siano state le altre posizioni valutate e quali siano stati i criteri di scelta che hanno condotto alla nomina della professoressa Catoni;

   se il Ministro interrogato nel conferire l'incarico direttore della scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo abbia verificato preventivamente le eventuali situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente, della professoressa Catoni ed in particolare in virtù del suo ruolo di professore ordinario presso l'Imt di Lucca e, in caso negativo, se intenda assumere iniziative in tal senso;

   se la professoressa Catoni sia in regime a tempo definito, aspettativa o a tempo pieno;

   in caso di riscontrata incompatibilità, quali iniziative di competenza intenda adottare;

   se i Ministri interrogati non intendano avviare specifiche iniziative normative volte a migliorare la disciplina sull'incompatibilità tra la carica di professore universitario e altri incarichi pubblici ed in particolare vietando espressamente il regime a tempo pieno di professore universitario con incarichi parificati a quelli di dirigenti delle pubbliche.
(4-17967)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 gennaio 2018
nell'allegato B della seduta n. 905
4-17967
presentata da
VACCA Gianluca

  Risposta. — Si riscontra l'interrogazione parlamentare in esame con la quale l'interrogante ha chiesto informazioni in merito a ruolo della professoressa Maria Luisa Catoni di direttore della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Con specifico riferimento ai profili relativi alla compatibilità tra il ruolo di direttore della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo e quello di docente presso la Scuola Imt alti studi Lucca, settore concorsuale 10/A1-Archeologia, settore scientifico disciplinare L-ANT/07-Archeologia classica, i competenti uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assunti elementi dalla stessa scuola Imt, hanno rappresentato quanto segue.
  Rileva in materia l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha per oggetto la disciplina, applicabile a tutti i dipendenti pubblici, delle incompatibilità, del cumulo degli impieghi nonché degli incarichi.
  La
ratio legis è quella di garantire, da un lato, l'imparzialità, l'efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, dall'altro, quella di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori, che confliggono con il dovere dell'esclusività di cui all'articolo 98 della Costituzione.
  Il potere discrezionale della pubblica amministrazione incontra il limite invalicabile della legge.
  L'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 rinvia all'articolo 60 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato ove il legislatore in modo perentorio prescrive che: «L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro». Dal combinato disposto delle predette norme deriva un regime di incompatibilità assoluta scaturente dall'elenco tassativo delle attività il cui esercizio è precluso ai dipendenti pubblici. Il secondo comma dell'articolo 60 fuga ogni dubbio laddove prescrive: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, o che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati».
  La materia delle incompatibilità nell'ambito della docenza universitaria, connotata dal carattere della specialità rispetto alla disciplina del pubblico impiego, è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dalla legge n. 240 del 2010. Nell'ambito del perimetro tracciato da tali norme, le università hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi, così come previsto dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.
  Più in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, all'articolo 11, disciplina il regime di impegno dei professori ordinari. La norma in parola prescrive che, mentre il regime di impegno a tempo definito «...
b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria...» (articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), il regime a tempo pieno: «... a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ...» (articolo 11, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980).
  Il legislatore del 2010 è poi intervenuto nella materia disciplinata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 con due disposizioni: l'articolo 6, comma 10, 2° periodo, della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale: «I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.»; l'articolo 6, comma 12, della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale: «I professori ed i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza».
  Da tale quadro normativo risulta quindi che la disciplina dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che riguarda in generale tutti i pubblici dipendenti, riconosce al comma 7 la specificità dei professori universitari, anche perché il riferimento a tale categoria sussisteva già prima della legge n. 240 del 2010 (parere del Consiglio di Stato n. 4789/2013 – allegato 7), mentre la legge 240 del 2010 non può ritenersi abbia abrogato tutta la disciplina speciale del tempo pieno riguardante ricercatori e professori universitari.
  Conseguentemente i docenti a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione, funzioni didattiche, di ricerca, compiti istituzionali e gestionali rientranti tra quelli di cui all'articolo 11, comma 4, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 a condizione che tali attività non costituiscano impedimento ai compiti didattici e di ricerca affidati dall'ateneo di appartenenza.
  La salvaguardia dell'interesse dell'Amministrazione e, quindi, la compatibilità della coesistenza dei due ruoli (di docente universitario a tempo pieno e di direttore della scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo istituita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel caso di specie risulta essere stata valutata positivamente dall'Ateneo che, in data 29 febbraio del 2016, autorizzava la professoressa Catoni a svolgere il predetto incarico esterno di Direttore con decorrenza 1o marzo 2016.
  In data 26 maggio 2017, con l'intensificarsi delle attività svolte presso la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, la professoressa Catoni inviava lettera al direttore della Scuola Imt, in cui comunicava di optare per il regime di impegno a tempo definito con decorrenza immediata.
  Con comunicazione del 31 maggio 2017, il direttore della Scuola Imt rispondeva alla lettera della professoressa Catoni relativa alla richiesta di passaggio a regime di tempo definito manifestando la necessità di differire, almeno di alcuni mesi, la suddetta e pertanto, con decreto del direttore del 29 agosto 2017, collocava l'interessata in regime di tempo definito a decorrere dal giorno 1° settembre 2017 mantenendo la stessa invariato il carico didattico, seminariale e di supervisione degli allievi.
  Secondo, quindi, quanto rappresentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'incarico assunto dalla professoressa Catoni:

   1) non richiede il collocamento in aspettativa obbligatoria in quanto l'incarico in questione non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che, anzi, al comma 10 espressamente esclude dal collocamento in aspettativa a fronte di cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico;

   2) va valutata in concreto e con attenzione da parte dell'università la compatibilità dell'incarico con il regime del tempo pieno, visto che l'Imt ha ritenuto originariamente tale incarico compatibile con il tempo pieno, salvo poi in un secondo momento mettere la docente (su richiesta della stessa) a tempo definito e considerati i compiti suddetti attribuiti al direttore della scuola;

   3) anche sotto il profilo del rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico previsti dall'ordinamento (in particolare l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011), verificati gli importi annui lordi previsti per l'incarico di direttore della scuola e la retribuzione annua quale professore di I fascia, gli stessi risultano rispettati.

  Con riferimento alle altre questioni poste nell'interrogazione, si rappresenta che la professoressa Catoni, come noto, è internazionalmente riconosciuta sia nel campo dell'archeologia classica sia come uno dei massimi esperti di organizzazione e valutazione della formazione e della ricerca nel campo del patrimonio culturale, come evidenzia il suo curriculum, pubblicato sul sito del Ministero dei beni culturali e del turismo e su numerosi altri siti. È stata, tra l'altro, Fellow del Wissenschaftskolleg di Berlino, Experienced Researcher Grantee della Humboldt Stiftung, Grantee della Volkswagen Stiftung e Senior Fellow dell'Italian Academy at Columbia University a New York.
  Come esperta di organizzazione e valutazione della formazione e della ricerca nel campo della cultura e del patrimonio culturale ha ricevuto incarichi istituzionali volti a istituire, progettare o valutare programmi formativi e/o di ricerca altamente innovativi sia in Italia, sia all'estero su incarico del
Ministère de l'Education Nationale in Francia, del Bundesministerium für Bildung und Forschung in Germania e dell’European Research Council in Belgio, sempre autorizzati da Imt.
  Ha ricevuto inviti in ambito internazionale a partecipare a importanti gruppi di lavoro dedicati alla definizione del curriculum del XXI secolo e alla formazione delle competenze necessarie nel futuro nel campo della ricerca e della cultura.
  Tra gli incarichi svolti si segnalano, inoltre, la carica di membro nel 2011 e di Presidente dal 2013 al 2017 della Commissione internazionale di valutazione
Cultures and Cultural Production presso European Research Council; la carica di Presidente, nel 2014, della Commissione internazionale di valutazione dell’Institut Universitaire de France; la carica di membro, dal 2014, della Commissione internazionale di valutazione «Bilderfahrzeuge: Warburg's Legacy and the Future of Iconology».
  Proprio in virtù delle capacità ed esperienze acquisite, anche al livello internazionale, la professoressa Catoni è stata incaricata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in ragione delle sue comprovate esperienze, di fondare e impostare la scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo. D'altra parte, lo statuto della scuola, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'11 dicembre 2015, prevede che il direttore sia scelto «tra i professori universitari, in ruolo o fuori ruolo, attivi nella ricerca, con riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale e con significativa esperienza internazionale di organizzazione e valutazione della ricerca e della formazione negli ambiti di competenza del Ministero, ovvero tra esperti di elevata e comprovata qualificazione, con esperienze internazionali di gestione di istituzioni o imprese nei settori di competenza del Ministero».
  Il profilo della professoressa Catoni, come evidenziato, rappresenta un
unicum nel panorama scientifico italiano in materia di formazione nel settore del patrimonio culturale, sicché rientra pienamente in quanto previsto dallo statuto della fondazione.
  Si segnala, peraltro, che la professoressa Catoni, dopo la nomina, ha prestato per lungo tempo la propria opera in favore della Scuola a titolo totalmente gratuito.
  Il compenso è in linea con le responsabilità e il livello della posizione ricoperta, analogamente a quanto avviene in altri istituti di formazione e centri di eccellenza. Esso è stato stabilito in ragione della chiara fama della professoressa Catoni e dell'esperienza da lei maturata in ambito internazionale e messa al servizio di una «
start-up» di particolare complessità. Peraltro, il compenso erogato rientra nei limiti di legge richiamati anche dallo statuto, con riferimento alla retribuzione tanto a carico della Scuola, quanto da parte di pubbliche amministrazioni.
  In conclusione, quello della professoressa Catoni è un chiaro esempio della proficua e tradizionalmente frequente interazione tra mondo accademico e istituzioni, svolta nel pieno rispetto della legge, a beneficio dell'interesse pubblico e, in questo specifico caso, per favorire l'occupazione giovanile e dare al Paese un ruolo di
leadership, al livello internazionale, nel campo della formazione, della ricerca e della gestione nel settore del patrimonio culturale e del turismo, anche mettendo a frutto le preziose competenze presenti all'interno dell'amministrazione pubblica in questo settore.
La Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo: Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.