ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17798

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 850 del 14/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: FAUTTILLI FEDERICO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17798
presentato da
FAUTTILLI Federico
testo di
Giovedì 14 settembre 2017, seduta n. 850

   FAUTTILLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, prevede espressamente che «Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10(....)»;

   la citata disposizione costituisce una forma di tutela rafforzata per gli indicati lavoratori dello spettacolo: il rilascio da parte dell'Inps del certificato di agibilità, infatti, è subordinato — ai sensi del citato articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947 all'adempimento da parte dell'impresa committente degli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente;

   la citata previsione normativa ha la propria ratio nelle peculiarità che caratterizzano il settore dello spettacolo, con particolare riguardo alla natura delle prestazioni e dei contratti;

   come denunciato anche da addetti del settore l'assoluta positività della norma è, purtroppo, appannata dalla sua vetustà: nonostante le successive modifiche ed integrazioni, infatti, le disposizioni citate fanno riferimento a situazioni mutate nel corso del tempo;

   è da rilevare come risulti irrazionale porre a carico delle imprese l'obbligo del certificato di agibilità con riferimento a soggetti con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, che pertanto andrebbero esclusi da tale previsione senza che ciò implichi l'irrogazione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che sono in regola con gli obblighi contributivi previsti;

   con circolare del 4 giugno 2002, n. 21, l'Inps ha ribadito, inoltre, che il rilascio del certificato di agibilità all'effettivo datore di lavoro deve riguardare uno specifico evento o una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, e non è dunque consentito in nessun caso il rilascio di tali certificati per periodi di tempo cosiddetti «aperti», a prescindere dalla durata o meno degli stessi –:

   quali tempestive iniziative di competenza intenda assumere al fine di sanare la predetta incongruenza.
(4-17798)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria cinematografica

attrezzatura sportiva