ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17791

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 850 del 14/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 14/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17791
presentato da
PASTORELLI Oreste
testo di
Giovedì 14 settembre 2017, seduta n. 850

   PASTORELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   a quanto risulta all'interrogante da tempo le amministrazioni scolastiche, in contrasto con le vigenti normative, formano cattedre articolate con più di 18 ore per risparmiare qualche spicciolo di euro;

   non mancano docenti di ruolo e precari ad orario completo che accettano, le ore aggiuntive all'orario obbligatorio, sottraendole di fatto alle disponibilità per le convocazioni dell'ufficio scolastico provinciale;

   molti dirigenti scolastici frazionano le cattedre di 18 ore, dividendole in spezzoni da sei ore per distribuirle a docenti di ruolo fino al raggiungimento di 24 ore. Contro questa pratica illegittima numerosi docenti hanno fatto vertenze, al tar e/o al tribunale ordinario per vedere riconosciuti i propri diritti;

   spesso i dirigenti scolastici fondano le loro decisioni su decreti ministeriali e/o circolari contenenti istruzioni operative in materia di supplenze del personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario. A volte a causa della distorta applicazione delle norme compiono veri e propri abusi. Basterebbe ottemperare all'articolo 4 del decreto ministeriale 13 giugno 2007, che di seguito si riporta parzialmente: «L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Nel predetto limite di orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro (...)»;

   è facile evidenziare il contrasto tra le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 13 giugno 2007 e nella legge n. 241 del 1999 e la pratica di utilizzare spezzoni fino a 6 ore, che non ha nessuna ragione di essere quando viene meno il diritto al lavoro;

   la legge n. 333 del 2001, stabilisce che debbano essere i dirigenti scolastici territorialmente competenti, a nominare i supplenti delle graduatorie permanenti fino ad esaurimento e solo quando le graduatorie siano esaurite, possano nominarne delle graduatorie di circolo e d'istituto. Il decreto ministeriale del 2007 stabilisce in maniera inequivocabile il corretto iter;

   altro capitolo rilevante è la trasparenza della pubblica amministrazione nei procedimenti amministrativi così come previsto dalla legge n. 241 del 1990, dal Trattato di Lisbona, della legge n. 69 del 2009, dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e dalla legge n. 190 del 2012. Nel sito internet della scuola autonoma, a seguito della pubblicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013, c'è una apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», pertanto alcuni atti sono inefficaci se non vengono resi pubblici;

   affinché si promuovano la cultura dell'accesso civico e la dematerializzazione, la trasparenza deve diventare prassi organizzativa e gestionale. Sono invece numerosi i casi di mancata o errata pubblicazione di atti e procedure con gravi danni, anche economici, degli aventi diritto –:

   se il Ministro interrogato, non ritenga di dover effettuare tutte le verifiche del caso affinché le autorità preposte ottemperino alle disposizioni normative in vigore senza ledere il sacrosanto diritto al lavoro di tutti gli operatori del comparto scolastico, in maniera particolare dei docenti precari che, proprio in considerazione del loro status, sono veri soggetti deboli;

   se non ritenga di dover promuovere puntuali verifiche affinché sia effettuata, in ogni scuola, la pubblicazione nell'albo pretorio anche degli spezzoni minori o uguali a sei ore, vietando, nel contempo, la pubblicazione, nell'elenco delle disponibilità, di tanti spezzoni separati che non costituiscano cattedra, divieto peraltro sancito sia nel decreto ministeriale del 2007 che nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 2006 e 2009;

   se non ritenga di dover assumere iniziative per vietare, salvo oggettive e particolari situazioni logistiche o d'unitarietà dell'insegnamento, ai dirigenti scolastici la formazione di organici con oltre 18 ore di insegnamento.
(4-17791)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto del lavoro

contrattazione collettiva

contratto collettivo