ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17785

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 850 del 14/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: MURER DELIA
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 14/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/09/2017
Stato iter:
09/01/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/01/2018
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/01/2018

CONCLUSO IL 09/01/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17785
presentato da
MURER Delia
testo di
Giovedì 14 settembre 2017, seduta n. 850

   MURER. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 3 agosto 2017 è entrata in vigore la legge n. 103 del 23 giugno 2017 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;

   la normativa, tra le altre cose, prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 162-ter, con l'estinzione del reato per condotta riparatoria in alcune circostanze;

   la nuova norma prevede che «nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato»;

   la norma prevede anche che «il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo»;

   le circostanze di cui sopra riguarderebbero anche alcune fattispecie legate al reato di stalking, quelle cioè definite di «molestie», senza le circostanze aggravanti;

   per i casi di stalking con reiterate minacce, la querela è irrevocabile e quindi non si applica quanto disposto dal nuovo articolo 162-ter del codice penale;

   per forme definite meno gravi di stalking, rubricate come molestie, la querela è revocabile e quindi si applicherebbe quanto disposto con la legge n. 103 del 2017;

   secondo alcuni studi, circa il 60-70 per cento dei reati di stalking consiste in molestie, mentre i casi di minacce, cioè quelli giudicati più gravi secondo la legge, corrispondono solo al 30 per cento delle denunce, di cui solo il 15 per cento è «grave»;

   la cronaca dimostra, tuttavia, con frequenza, che lo stalking, anche nelle forme che appaiono meno gravi, è spesso preparatorio di atti più pesanti: tragici epiloghi che si formano dopo anni di persecuzioni, maltrattamenti, violenze che vanno colpite con decisione e nettezza;

   lo stalking, in tutte le sue forme, non può quindi in alcun modo essere oggetto di forme di attenuazione nella disciplina penale; ne va del sostegno alle donne che, con coraggio, decidono di intraprendere percorsi di tutela, e che non possono vedere monetizzata una condotta che mette a rischio sicurezza personale e dignità;

   appare dunque davvero inammissibile che per un reato diffuso come lo stalking, ancorché senza le aggravanti, il giudice possa dichiarare estinto un reato in seguito ad un risarcimento, ovvero addirittura attraverso un'offerta di denaro proposta dall'imputato e considerata congrua dallo stesso giudice, anche senza il consenso della vittima;

   associazioni e sindacati hanno, in queste settimane, chiesto con forza che il nuovo articolo 162-ter introdotto nel codice penale, venisse modificato sanando questa grave lacuna;

   già durante il dibattito in Parlamento, nel corso dell’iter di approvazione del provvedimento, furono sollevate obiezioni a cui però arrivarono risposte rassicuranti dal Governo, che le definì non fondate;

   la convenzione di Istanbul stabilisce, all'articolo 48, il divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie per reati connessi alla violenza di genere;

   la stessa Convenzione prevede, all'articolo 45, che «i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano puniti con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive» –:

   se e quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che il reato di stalking, nelle sue forme più lievi, venga a ricadere nella menzionata nuova disciplina con l'estinzione del reato medesimo, così come apparirebbe dalla lettura della legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017.
(4-17785)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 9 gennaio 2018
nell'allegato B della seduta n. 904
4-17785
presentata da
MURER Delia

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, nel richiamare l'articolo 162-ter codice penale, recentemente introdotto dalla legge n. 103 del 2017, relativo all'estinzione del reato per condotte riparatorie «nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione», chiede al Ministro della giustizia quali iniziative intenda assumere per «evitare che lo stalking, seppur nelle forme meno gravi, sia assoggettabile all'istituto previsto dall'articolo 162-ter del codice penale».
  Prima ancora di entrare nel merito della questione posta, mi preme innanzitutto ribadire, anche in questa occasione, come il tema del contrasto alla violenza di genere occupi da sempre un ruolo prioritario nell'agenda governativa e nelle politiche del mio dicastero.
  Per tale ragione in tempi recenti si è intervenuti sull'articolo 612-
bis codice penale adeguando i limiti di pena alla gravità del fatto e rendendo applicabili ai responsabili, ove ne ricorrano le condizioni, anche le più gravi misure cautelari personali.
  Nella prospettiva di affinare ulteriormente il sistema, sono state introdotte misure di prevenzione, quale l'ammonimento, finalizzate all'anticipazione della tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica e, nella medesima direzione, la recente riforma del codice antimafia ha esteso ai soggetti indiziati del delitto di atti persecutori le misure di prevenzione personali più incisive, così contribuendo a rafforzare la tutela delle vittime prima — e oltre — l'accertamento penale.
  Sul versante processuale, sono state introdotte misure cautelari calibrate sulla specificità del fenomeno da contrastare ed è stata altresì prevista l'esclusione del reato di atti persecutori dal novero di quelli in relazione ai quali è possibile applicare l'istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
  È stato delineato, inoltre, un vero e proprio Statuto delle persone vulnerabili apprestando un adeguato apparato difensivo delle vittime, che contempla, tra l'altro, diversi obblighi di informazione in tutte le fasi procedimentali; in particolare, è stata resa obbligatoria l'informazione alla persona offesa della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato ed è stata altresì prevista l'immediata comunicazione alla stessa dei provvedimenti cautelari e delle relative richieste di revoca o modifica.
  Il livello avanzato raggiunto dal complessivo sistema di tutela penale, sostanziale e processuale, come sopra riassunto, assicura una adeguata risposta al fenomeno in linea con gli standard europei.
  Ciò premesso, con specifico riguardo al tema posto dall'interrogante, mi preme rilevare come le perplessità da più parti sollevate all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 162-
ter introdotto invero per evidenti finalità deflattive ed in un'ottica di riduzione dei tempi di durata del processo, siano state adeguatamente prese in considerazione dal Governo.
  Il decreto-legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 2018, approvato in via definitiva alla Camera il 30 novembre 2017, recependo un emendamento di iniziativa governativa ed intervenendo sull'articolo 162-
ter codice penale ha infatti escluso espressamente il delitto di atti persecutori, sia in forma semplice che aggravata, dal novero delle fattispecie suscettibili di estinzione in seguito a condotte riparatorie.
  Il recente intervento di modifica consente di dissipare ogni dubbio circa l'impegno perseguito dal Governo e dal Ministero che rappresento nell'azione di contrasto al fenomeno della violenza di genere.
  

Il Ministro della giustizia: Andrea Orlando.