ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17579

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 847 del 02/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: FUCCI BENEDETTO FRANCESCO
Gruppo: MISTO-DIREZIONE ITALIA
Data firma: 02/08/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/08/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17579
presentato da
FUCCI Benedetto Francesco
testo di
Mercoledì 2 agosto 2017, seduta n. 847

   FUCCI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   in relazione all'organizzazione delle aziende sanitarie, in base all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, «il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti»;
   questa norma consente che alla guida di dipartimenti dedicati a una specifica branca della medicina vengano nominati dirigenti medici sì afferenti ad essi come responsabili delle strutture complesse in esso aggregate, ma allo stesso tempo specializzati in settori della ricerca e della scienza che non hanno a che fare con l'oggetto dell'attività clinica e operativa dei dipartimenti stessi;
   già nella passata legislatura, con l'interrogazione n. 4/11063 rivolta al Ministro della salute pro-tempore, l'interrogante aveva posto la questione in relazione alla guida delle unità operative di medicina della riproduzione;
   come sopra riportato, tra le responsabilità indicate dal decreto legislativo n. 502 del 1992 in capo ai direttori di dipartimento vi sono anche quelle relative alla materia clinico-organizzativa e della prevenzione; un elemento, questo, che a parere dell'interrogante — fermi restando l'autonomia organizzativa delle Aziende sanitarie e il rispetto della normativa in vigore — dovrebbe far riflettere –:
   se il Ministro interrogato ritenga di assumere iniziative, anche di carattere normativo, in relazione a quanto esposto in premessa, nell'ottica di garantire anche in capo alle figure dirigenziali, per quanto di fatto molto spesso preposte essenzialmente a funzioni di carattere gestionale-organizzativo, le necessarie competenze mediche in relazione alle attività effettivamente svolte nei rispettivi dipartimenti delle aziende sanitarie;
   se il Ministro interrogato, nell'ambito delle sue competenze e al fine di delineare un quadro compiuto circa le modalità di attuazione dell'417-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, ritenga opportuno promuovere una ricognizione sulla corrispondenza tra le materie afferenti ai singoli dipartimenti delle aziende ospedaliere italiane e quelle su cui hanno diretta competenza professionale i rispettivi direttori in carica. (4-17579)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

nomina del personale

dipartimento

prodotto farmaceutico