ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17575

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 847 del 02/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: CAUSIN ANDREA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/08/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/08/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17575
presentato da
CAUSIN Andrea
testo di
Mercoledì 2 agosto 2017, seduta n. 847

   CAUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nei confronti dei soggetti esercenti attività cosiddetta «finanziaria», generalmente individuati mediante il rinvio agli «altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87», trovano applicazione peculiari criteri per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell'I.Re.S. e del valore della produzione netta ai fini dell'I.R.A.P., nonché talune maggiorazioni delle aliquote d'imposta applicabili, contenuti nella disciplina dettata al comma 3 dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi, ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, all'articolo 1, comma 65, della legge n. 208 del 2015, nonché gli articoli 6 e 16, comma 1-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 46 del 1997;
   al fine attuare la direttiva n. 2013/34/UE, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 136 del 2015, ha disposto che «Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo». Ne deriva che, a decorrere dal 16 settembre 2015, i soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria sono ora ripartiti in tre categorie: a) soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico; b) confidi minori e operatori del micro-credito di cui agli articoli 111 e 112 del Testo unico bancario; c) altri soggetti, quali le società holding «finanziarie», gli intermediari finanziari che non operano nei confronti del pubblico e gli altri operatori finanziari che non sono iscritti in alcun albo o elenco;
   l'assetto normativo risultante dalle citate novità non sembrerebbe più consentire di considerare, ai fini degli obblighi di bilancio, gli enti e le società sub c) come soggetti aventi natura finanziaria, diversamente da quanto normativamente previsto fino all'esercizio 2015, nonostante l'attività svolta da questi soggetti continui ad avere una connotazione di tipo «finanziario»;
   l'abrogazione del decreto legislativo n. 87 del 1992 ha determinato per i soggetti sub c) l'insorgenza di talune questioni interpretative connesse alla corretta modalità di determinazione dell'I.Re.S. e dell'I.R.A.P. dovute a decorrere dal periodo d'imposta 2016, dal momento che le summenzionate disposizioni tributarie continuano a far riferimento all'oramai abrogato decreto legislativo n. 87 del 1992 –:
   se il Ministro interrogato, rispetto alla vicenda esposta in premessa, intenda assumere iniziative per chiarire, in primo luogo, la possibilità che il rinvio contenuto nelle citate disposizioni tributarie agli «altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87», sia inteso nel senso che tra tali soggetti possano continuare a essere ricompresi anche i soggetti sub c), specificando altresì se, a prescindere dagli schemi di bilancio e dai principi contabili adottati, essi debbano continuare a essere ricompresi all'interno della categoria di cui sopra e, conseguentemente, proseguire con l'applicazione delle specifiche disposizioni tributarie loro destinate;
   se, in secondo luogo, intenda assumere iniziative per chiarire se la nozione di «banca», contenuta nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 550, lettera d), della legge n. 232 del 2016 (che, ai fini della disciplina agevolativa «ACE», specifica che «Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010») possa essere intesa come comprensiva anche degli «altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» e, quindi, se anche per tali soggetti possa ritenersi non operante la citata causa di sterilizzazione automatica ai fini della disciplina agevolativa «ACE». (4-17575)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

bilancio di societa'

imposta sul reddito