ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17560

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 846 del 01/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 01/08/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17560
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Martedì 1 agosto 2017, seduta n. 846

   RUBINATO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   con le norme contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è stato perseguito dal legislatore l'obiettivo di riordinare e razionalizzare il fenomeno della partecipazione pubblica;
   l'articolo 19, comma 8, del decreto prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili;
   il medesimo decreto legislativo, all'articolo 25, individua una procedura transitoria per la ricollocazione del personale eccedentario delle società a controllo pubblico;
   la normativa in esame non prende in considerazione alcune tipologie di enti di forma associativa, quali i consorzi, e le aziende speciali costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui, anche a seguito dei processi di riorganizzazione dei servizi pubblici locali e dell'esercizio associato delle funzioni, gli enti locali potrebbero rivedere gli assetti operativi, con riflessi anche sul personale ivi impiegato;
   questa lacuna determina ingiustificate ricadute negative per un numero considerevole di lavoratori, tra cui anche le 22 unità dell'Azienda di promozione turistica di Venezia, cui era affidata, prima della liquidazione, la gestione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica nella città di Venezia e lungo l'omonima costa adriatica, lavoratori che sono stati licenziati e che hanno impugnato il licenziamento;
   con un subemendamento (0. 20. 79. 2.), presentato dall'interrogante in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è stato effettuato un tentativo di risposta al problema, stante l'orientamento favorevole del Governo — in particolare del Ministro interrogato a «colmare» questo vuoto normativo; il suddetto tentativo, tuttavia, non si è potuto tradurre in tale occasione in una specifica norma;
   l'obiettivo comunque era quello di reimmettere nel circuito della mobilità del pubblico impiego il personale già in organico e in servizio nelle sopracitate aziende speciali, successivamente poste in liquidazione, consentendo anche ai dipendenti delle stesse di fruire dell'opportunità prevista dall'ordinamento a favore dei lavoratori già dipendenti delle società a partecipazione pubblica, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, considerato che competerebbe ai singoli enti locali procedere alle eventuali assunzioni fermo restando tutti gli altri vincoli già esistenti in materia;
   va infine ricordato che gli enti locali possono trasformare le aziende speciali in società per azioni secondo quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –:
   se non ritenga utile assumere iniziative per estendere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche al personale dei consorzi e delle aziende speciali di cui agli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle condizioni di cui alle predette disposizioni e, comunque, nel rispetto del criterio di sostenibilità e di copertura finanziaria della previsione, nonché in conformità alle disposizioni ordinamentali in materia di accesso al pubblico impiego. (4-17560)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accesso all'occupazione

licenziamento

prestazione di servizi