ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17493

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 843 del 27/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2017
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2017
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/07/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17493
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Giovedì 27 luglio 2017, seduta n. 843

   COLLETTI, MANTERO, COLONNESE e DADONE. — Al Ministro della salutePer sapere – premesso che:
   il codice deontologico dei medici (approvato nel 2014) relativamente all'attività medico-legale stabilisce, attraverso il nuovo articolo 62, comma 3, che: «Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata (...)»;
   questa prescrizione deontologica sembra porsi in contrasto con la normativa vigente che regolamenta l'attività medico-legale nei casi di responsabilità medica, di sinistri stradali, oltre che con la disciplina della concorrenza;
   innanzitutto, dalla lettura della nuova normativa sulla responsabilità civile medica di cui alla legge n. 24 del 2017 (articolo 15), oltre che degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, emerge la centralità della figura del medico legale che non deve necessariamente avvalersi dell'opera professionale di un altro medico specialista, per la valutazione delle ipotesi di responsabilità medica e di danno biologico;
   inoltre, la citata prescrizione deontologica appare una misura limitativa della concorrenza in quanto restringe la stessa libertà, indipendenza e autonomia del professionista medico legale, che si vede costretto ad avvalersi di un altro collega specialista, nei casi di responsabilità medica, probabilmente al fine di limitare le eventuali consulenze nei confronti dei colleghi;
   l'Ordine dei medici è un ente di diritto pubblico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della salute e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
   il medico legale è già egli stesso uno specialista formatosi, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, presso la scuola di specializzazione in medicina legale attraverso lo studio di materie specialistiche. Alla fine di tale percorso di studio lo stesso è autorizzato a redigere specifiche relazioni tecniche, previa visita medica, con le quali stabilisce l'esistenza di un danno e la sua gravità nei casi di sinistro, di incidenti sul lavoro o di responsabilità medica;
   lo stesso quindi valuta i postumi biologici ed il nesso di casualità di mal practice medica o di eventi traumatici attraverso l'esame di tutta la relativa documentazione sanitaria, comprese le certificazioni mediche di pronto soccorso, e degli stessi colleghi medici specialisti o di base;
   infine, il codice deontologico costituisce un complesso di regole che gli operatori di specifici settori adottano, autonomamente, per disciplinare l'esercizio dell'attività svolta (tanto nei rapporti interni alla categoria interessata, quanto nei confronti dei soggetti cui l'attività stessa è indirizzata), ma in conformità alle prescrizioni scaturenti dall'ordinamento giuridico vigente;
   alla luce di ciò, si può affermare che, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 62, comma 3, del codice deontologico dei medici e da quanto emerge dalla normativa vigente, la disciplina medico-legale sarebbe l'unica deputata a decidere e discriminare in ambito di responsabilità professionale medica, oltre che in tema di sinistri stradali –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se, nell'ambito della propria funzione di vigilanza nei confronti dell'Ordine dei medici, intenda assumere le iniziative di competenza perché quest'ultimo adegui il proprio codice alla normativa vigente, con riferimento all'attività medico-legale e con particolare riguardo ai profili sopra evidenziati. (4-17493)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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