ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17462

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 841 del 25/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 25/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 25/07/2017
Stato iter:
23/03/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/03/2018
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/03/2018

CONCLUSO IL 23/03/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17462
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Martedì 25 luglio 2017, seduta n. 841

   SIMONETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   con sentenza n. 58 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 4, della legge della regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, relativo agli obblighi dei gestori di discariche di corrispondere ai comuni che ospitano gli impianti un contributo annuo; in particolare il comma 4 citato si riferisce agli impianti di pretrattamento e trattamento di rifiuti di scarti animali;
   tale sentenza incide sulla legittimità del sistema di contribuzione a carico dei titolari di impianti, nei confronti dei comuni sede di discarica, di impianti di trattamento di rifiuti o di piattaforme di smaltimento di rifiuti urbani, assimilati agli urbani e speciali pericolosi e non pericolosi;
   la Corte ha dichiarato la natura tributaria, e non commutativa, del contributo, avente quali soggetti passivi i soggetti che gestiscono impianti, quali soggetti attivi i comuni sede degli impianti, quale presupposto economicamente rilevante la gestione di detti impianti e quale base imponibile una entità monetaria commisurata a «ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell'anno»;
   a seguito alla dichiarazione della natura tributaria del contributo, la Corte ha ritenuto sussistere la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto la regione Piemonte ha istituito un tributo gravante sul presupposto dello svolgimento di attività rientrante nella gestione dei rifiuti, materia su cui sussiste riserva di legge statale di cui all'articolo 117 della Costituzione; in particolare, la Corte ha ritenuto che la riserva di legge statale «deve essere applicata nell'accezione che consenta di preservare il bene giuridico “ambiente” dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione»;
   sulla base di tale sentenza la regione Piemonte, in sede di revisione della disciplina di gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, non prevede più tale tipologia di indennizzo;
   i comuni che ospitano sul loro territorio una discarica o un impianto di trattamento rifiuti sono sempre stati destinatari di compensazioni economiche, dirette ad indennizzare i disagi e gli impatti sul territorio e sui cittadini provocati dalla presenza di tali impianti, e hanno destinato tali risorse all'erogazione di servizi essenziali per i residenti;
   la preclusione di tali trasferimenti crea preoccupazione tra le amministrazioni comunali;
   dal sito internet della regione Piemonte si apprende che, sul possibile indennizzo ai comuni, sede di impianto di discarica, la regione Piemonte sta procedendo a interessare della questione i ministeri competenti –:
   alla luce della sentenza n. 58 del 2015 della Corte costituzionale e della competenza dello Stato in materia, se il Ministro non ritenga opportuna l'apertura di un tavolo di confronto con le regioni, ai fini dell'assunzione di iniziative volte a definire una disposizione a carattere nazionale che ristabilisca la possibilità di introduzione di indennizzi in favore dei comuni sede di impianti di discarica o di trattamento di rifiuti, e che eviti discriminazioni sul territorio nazionale. (4-17462)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 23 marzo 2018
nell'allegato B della seduta n. 1
4-17462
presentata da
SIMONETTI Roberto

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa all'assunzione di iniziative finalizzate a definire una disposizione a carattere nazionale che consenta l'introduzione di indennizzi in favore dei comuni sede di impianti di discarica o di trattamento rifiuti, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Come noto, la questione è emersa a seguito della pronuncia della sentenza n. 58 del 2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 4, della legge della regione Piemonte del 24 ottobre 2002, n. 24, che impone ai gestori di discariche di corrispondere, ai comuni che ospitano tali impianti, un contributo annuo.
  Nel merito della questione, si precisa che l'articolo 3, della legge n. 549 del 1995, al comma 24, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica individuando, quale soggetto passivo «il gestore dell'impresa di stoccaggio con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento». La norma inoltre prevede che il tributo sia dovuto alle regioni e che il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisca in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente oltre che la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.
  L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta, che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
  Tanto premesso, in considerazione delle finalità del provvedimento introdotto dalla regione Piemonte e anche alla luce del confronto avuto sul tema con gli enti territoriali coinvolti, il Ministero dell'ambiente ha dato parere favorevole alla modifica del comma 27, dell'articolo 3, della legge n. 549 del 1995 intervenuta, da ultimo, con l'articolo 1, comma 531, lettera
a), della legge. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
  La modifica, contenuta nel citato emendamento, prevede che le regioni destinino parte del tributo riscosso, ai sensi del comma 27, dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, ai comuni al fine di indennizzarli per i disagi provocati dalla presenza sul proprio territorio di un impianto di discarica o di un impianto di incenerimento senza recupero energetico.
  Tali risorse potranno essere utilizzate dai comuni stessi per interventi atti a mitigare gli impatti negativi ed a favorire la corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Inoltre lo stesso emendamento ha disposto la modifica del comma 30 dello stesso articolo 3, della legge n. 549 del 1995 nella parte in cui si pone in capo alle regioni la definizione delle modalità di ripartizione della quota di tributo, spettante ai comuni, sulla base di criteri generali, facenti riferimento al criterio socio-economico-ambientale, all'estensione dei comuni interessati, alla popolazione ivi residente nonché al sistema di viabilità del territorio.
  

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

edificio per uso industriale

deposito dei rifiuti