ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17304

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 833 del 13/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 13/07/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17304
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Giovedì 13 luglio 2017, seduta n. 833

   GALLINELLA, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, L'ABBATE, LUPO e PARENTELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   l'accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri, più noto con l'acronimo inglese di Ceta, istituisce tra le parti una zona di libero scambio in materia di beni, servizi ed investimenti;
   l'accordo è stato definito «accordo misto» dalla Commissione europea e, in base a quanto disposto dalla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, è attualmente applicato a titolo provvisorio dall'Unione, con esclusione di alcune parti riferite a investimenti, servizi finanziari e proprietà intellettuale;
   sono ampiamente note le osservazioni, spesso inesatte, le considerazioni e le polemiche, spesso pretestuose, sorte intorno all'accordo in parola, sia con riferimento alle procedure che hanno portato alla sua negoziazione, che alle tematiche oggetto dell'intesa;
   al netto delle valutazioni inerenti alla opportunità politica di liberalizzare gran parte dei settori commerciali, e quindi di procedere ad una significativa deregolamentazione degli scambi, non è possibile non rilevare l'esistenza di significative asimmetrie economiche tra il Canada e l'Unione europea derivanti da intrinseche diversità strutturali destinate ad impattare fortemente sull'economia di entrambe le parti;
   con riferimento alla risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, il meccanismo della Investment Court System (ICS) non rappresenta un miglioramento sostanziale rispetto all’Investment State Dispute Settlement (ISDS) di cui si è discusso nelle fasi iniziali del negoziato, né accoglie le richieste avanzate dal Parlamento europeo di assegnare la trattazione della causa a «giudici togati»;
   ad oggi non è possibile stimare, ancorché in via approssimativa, le conseguenze dell'armonizzazione delle norme regolamentari né dell'abbattimento delle barriere non tariffarie agli scambi;
   a tal proposito, nel settore agricolo e più in generale in quello della sicurezza alimentare, le previsioni circa il meccanismo di equivalenza non appaiono idonee a garantire i più elevati standard di protezione sanitaria e fitosanitaria, assegnando alla parte esportatrice l'onere di dimostrare; ancorché in modo oggettivo, tale equivalenza;
   con riguardo al principio di precauzione l'accordo fa riferimento alle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio che consentono un divieto permanente al commercio solo se vi è un consenso scientifico che riconduce il danno ad uno specifico prodotto o ingrediente; in caso di disaccordo, il massimo livello di precauzione adottabile è un divieto temporaneo;
   la tutela accordata ad alcuni prodotti Dop e Igp, ancorché costituenti una parte significativa del valore complessivo del sistema delle certificazioni, lascia senza tutela un numero considerevole di piccoli produttori di eccellenze che tuttavia contribuiscono in maniera determinante alla formazione del prodotto interno lordo del nostro Paese;
   in materia di Ogm è ampiamente nota la posizione molto permissiva del Governo canadese e una specifica previsione dell'accordo, vincolando le parti ad impegnarsi a perseguire l'obiettivo comune di ridurre al minimo gli effetti negativi della regolazione sul commercio adottando un approccio puramente scientifico, di fatto, mette fortemente in discussione la legislazione, comunitaria improntata al principio di precauzione –:
   se e quali studi scientifici siano stati condotti al fine di valutare l'impatto delle disposizioni del Ceta sul comparto agricolo ed agroalimentare nazionale e con quali strumenti di «difesa» si intenda procedere nell'eventualità che le previsioni sulla crescita e sui reciproci benefici siano disattese, come avvenuto nel contesto di altri accordi internazionali, quali ad esempio l'Accordo Nordamericano per il libero scambio. (4-17304)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regolamentazione commerciale

accordo commerciale

accordo economico