ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16667

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 800 del 19/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2017
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2017
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2017
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2017
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2017
DI VITA GIULIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 19/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 19/05/2017
Stato iter:
06/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/10/2017

CONCLUSO IL 06/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16667
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Venerdì 19 maggio 2017, seduta n. 800

   LOREFICE, COLONNESE, SILVIA GIORDANO, GRILLO, MANTERO, NESCI e DI VITA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il decreto 7 dicembre 2016 del Ministero dello sviluppo economico, recante «Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 78 del 3 aprile 2017, prevede la possibilità per le compagnie petrolifere di modificare il programma lavori originariamente approvato al momento del rilascio di una concessione;
   al capo III, articolo 15, comma 1, del suddetto decreto si legge «Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale, ai sensi dell'articolo 6 comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 1 comma 239, della legge n. 208 del 2015, sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma dei lavori originariamente approvato,...»;
   di fatto, con la possibilità di poter modificare il programma dei lavori originariamente approvato, sarà data la possibilità di realizzare nuove trivellazioni, nuovi pozzi e nuove piattaforme anche nelle aree vietate ricadenti entro le 12 miglia marine, eludendo in tal modo il divieto di legge;
   la normativa attuale prevede che, entro le 12 miglia marine, sia possibile solo continuare ad estrarre con i pozzi esistenti e portare a termine il programma lavori;
   l'articolo 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (richiamato all'articolo 15 del suddetto decreto) fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, tuttavia non prevede modifiche al programma lavori originariamente approvato, ma solo mere «attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»;
   di certo, il comma dell'articolo sopracitato (comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015) non avrebbe potuto prevedere alcuna modifica al programma dei lavori, in quanto sarebbe entrato in conflitto con le precedenti e ancora vigenti normative in tema di rilascio di proroghe;
   è bene rammentare l'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6: «il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione». Al comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 9 del 1991 ed al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 625 del 1996 sono previste proroghe per la coltivazione e la ricerca di idrocarburi;
   il decreto appena emanato pare secondo l'interrogante in contrasto con le leggi sopra citate in quanto concederebbe la possibilità di «apportare modifiche al programma dei lavori originariamente approvato con decreto», pertanto, pare presentare dei profili di illegittimità in quanto in contrasto con le sopracitate norme di rango primario che non prevedono tali modifiche;
   lo stesso decreto del 7 dicembre 2016 sopra richiamato, all'articolo 3, comma 6, (rilascio titoli minerari, durata, proroghe), ricordando gli stessi articoli di due delle tre norme prima menzionate e dichiarando che devono essere soddisfatte le condizioni di tali articoli, reca disposizioni che si pongano, secondo l'interrogante, in contraddizione con l'articolo 15 del decreto –:
   se non ritenga di prendere in considerazione l'ipotesi di modificare o ritirare il decreto appena emanato alla luce delle contraddizioni sopra riportate, dei profili di perlomeno dubbia legittimità sopra evidenziati, alla luce delle norme di carattere primario e della possibili conseguenze che l'atto può avere e sui mari italiani e sui rapporti tra Stato e regioni. (4-16667)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 6 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 865
4-16667
presentata da
LOREFICE Marialucia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Si fa presente, in via preliminare, che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ripristinato il limite delle 12 miglia dalla costa per le perforazioni petrolifere in mare. La disposizione stabilisce che i titoli abilitativi già rilasciati siano fatti salvi dall'estensione del limite alle 12 miglia per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La norma ha vietato nuove attività di trivellazione entro le 12 miglia (20 chilometri) salvaguardando così le vocazioni proprie delle coste italiane e non vanificando gli investimenti messi in atto da soggetti pubblici e privati, a volte molto consistenti, per lo sviluppo e la promozione del turismo.
  Con riferimento alla predetta normativa, il 17 aprile 2016 si è tenuto il referendum per decidere se abrogare o meno la parte della disposizione che permette a chi ha già ottenuto concessioni per estrarre gas o petrolio da piattaforme offshore entro 12 miglia dalla costa, di poter rinnovare la concessione fino all'esaurimento del giacimento, che ha avuto esito negativo per il mancato raggiungimento del quorum.
  Per quanto concerne, invece, il nuovo disciplinare tipo contenuto nel decreto 7 dicembre 2016 del Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto riferito dal predetto ministero, lo stesso è stato redatto in ottemperanza a due fondamentali novità normative:

   la ridefinizione delle competenze tra la direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) e direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche-Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG) ovvero tra licensing e competent author, come indicato dalla nuova normativa europea in materia;

   l'articolo 1, commi da 239 a 242, della legge di stabilità 2016.

  Il Ministero dello sviluppo economico ha, altresì, sottolineato che non sono contemplate, nell'ambito di titoli già conferiti, nuove attività di ricerca per l'individuazione di giacimenti diversi da quelli in coltivazione indicati nei decreti di approvazione dei programmi di sviluppo, come si evince dalla lettura dell'articolo 15 del decreto ministeriale, laddove si specifica che le uniche fattispecie di attività contemplate, anche in caso di modifica di programmi, sono quelle «funzionali a garantire l'esercizio (degli impianti) nonché consentire il recupero delle riserve accertate».
  Non risulta dunque prevista alcuna nuova apertura, ma esclusivamente la regolamentazione delle procedure da seguire in tutti quei casi in cui l'operatore, per sopraggiunte modifiche di comportamento del giacimento o dei piani, per l'esigenza di adeguare le tecnologie impiantistiche alle
best practices europee in continua evoluzione, e per modificare o rimuovere parti d'impianti o intere piattaforme, debba necessariamente ottenere dall'amministrazione le relative autorizzazioni, da rilasciare previa valutazione d'impatto ambientale.
  Coerentemente con l'indirizzo espresso nel decreto ministeriale 7 dicembre 2016 saranno poi dettagliate le operazioni ed attività di cui si tratta nelle apposite procedure esecutive messe a punto dalle due citate direzioni competenti.
  Conseguentemente, attraverso le nuove descritte procedure, le sole attività finalizzate al completamento della produzione dei giacenti già in coltivazione potranno essere autorizzate, previa istruttoria ministeriale, Via ed esame da parte del nuovo organo preposto alla sicurezza offshore (art. 8 decreto legislativo 145 del 2015 - designazione dell'autorità competente).
  Si evidenzia, inoltre, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'autorità competente a svolgere le procedure di valutazione di impatto ambientale (Via) per tutte le attività inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a mare e a terra su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione finale all'avvio di tali attività spetta invece al Ministero dello sviluppo economico, preposto appunto alla finale valutazione comparativa dei diversi interessi pubblici comunque coinvolti da dette attività, comprese le vocazioni territoriali e i modelli di sviluppo di volta in volta da promuovere.
  Si evidenzia altresì che i provvedimenti di compatibilità ambientale relativi alle attività di prospezione geofisica di determinate aree in mare sono preliminari rispetto ad eventuali attività di ricerca e produzione di idrocarburi, che potranno essere realizzate in futuro previe ulteriori e distinte valutazioni di impatto ambientale: le prospezioni vagliate con esito positivo nel procedimento Via, e non ancora autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico, mirano infatti a stabilire se in determinate aree siano presenti idrocarburi e in quale quantità, con lo studio preliminare della struttura geologica del sottosuolo, mediante l'emissione di onde acustiche rivolte verso il fondale e prodotte al largo, al fine di acquisire dati ed elementi utili per l'eventuale successiva fase di ricerca.
  In tale fase di prospezione non è prevista alcuna installazione di piattaforme, che potranno eventualmente essere allocate solo a seguito di riscontri positivi delle prospezioni medesime e, comunque, dopo diversi anni, previa nuova valutazione di impatto ambientale e ulteriore diversa autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.
  In relazione al coinvolgimento delle istituzioni locali, si precisa che, ai fini autorizzativi delle istanze di rilascio di titoli minerari in mare, è prevista l'intesa con la regione o le regioni interessate. Infatti, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito della procedura di Via sono valutate e considerate tutte le osservazioni pervenute sia da parte dei privati cittadini che da parte delle amministrazioni coinvolte: tale valutazione è debitamente riportata nei provvedimenti di compatibilità ambientale del ministero con le eventuali controdeduzioni e prescrizioni.
  Con l'intervento normativo effettuato con il decreto-legge «Sblocca Italia» si è inteso favorire lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali, introducendo misure che garantiscano la ripresa delle attività produttive e la razionalizzazione delle procedure burocratiche, senza modificare alcunché in termini di partecipazione del territorio ai procedimenti di rilascio dei titoli minerari. Per il conferimento di tali titoli, compreso il titolo concessorio unico, è prevista, infatti, l'acquisizione dell'intesa regionale e la partecipazione di tutti gli enti locali interessati che continuano ad essere coinvolti nell'ambito dell'endoprocedimento di Via, potendo prendere visione del progetto e manifestare i propri pareri.
  Con la legge di stabilità 2016 sono state tuttavia apportate delle modifiche alla normativa vigente in materia, senza alterare, anche in questo caso, la posizione degli enti locali: è stato riscritto l'articolo 38 del decreto «Sblocca Italia», eliminando il carattere strategico, urgente ed indifferibile delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, mantenendo per queste soltanto la pubblica utilità, ed è stato inoltre eliminato il piano delle aree; è stato altresì modificato in senso più restrittivo l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitando ulteriormente lo svolgimento delle attività minerarie in mare.
  Ad ogni modo, la verifica dell'impatto ambientale analizza tutte le componenti interessate dal progetto: la valutazione deve comprendere gli effetti sulle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, all'uso del suolo, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
  Si evidenzia, inoltre, che dopo l'incidente del 2010 nel golfo del Messico, gli Stati membri della Comunità europea hanno dato avvio a una revisione delle politiche dell'Unione volte a garantire la sicurezza delle operazioni relative al settore degli idrocarburi.
  Con l'emanazione della direttiva 2013/30/UE è stato avviato un processo per ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.
  Riducendo il rischio di inquinamento marino, la direttiva assicurerà la protezione dell'ambiente marino e in particolare il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi entro il 2020, obiettivo stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dagli Interroganti sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.
  

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

idrocarburo

acque territoriali