ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16569

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 795 del 12/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: SARRO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 12/05/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 01/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16569
presentato da
SARRO Carlo
testo di
Venerdì 12 maggio 2017, seduta n. 795

   SARRO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in data 2 febbraio 1975 veniva costituita, in Piedimonte Matese (Caserta), la cooperativa Floriana con lo scopo di realizzare un intervento di edilizia residenziale pubblica;
   nello stesso anno il comune concedeva – in diritto di superficie – i suoli e stipulava apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, impropriamente con l'Irec (Consorzio interventi regionali edilizia cooperativa), soggetto attuatore dell'intervento e non la cooperativa soggetto committente e beneficiario;
   gli alloggi venivano completati nel 1981 e da allora abitati dagli assegnatari, tutti soci della medesima cooperativa;
   con atto di pignoramento del 3 novembre 1984 l'istituto bancario erogatore del mutuo, agiva nei confronti dell'Irec, aggredendo il compendio immobiliare in questione;
   i soci della cooperativa che già avevano interamente pagato i lavori di realizzazione delle abitazioni, si vedevano costretti – con ulteriore significativo esborso di denaro – anche a tacitare la banca pignorante;
   al fine di dissipare ogni incertezza ed evitare altri inconvenienti, il comune con deliberazione n. 485/90 e con convenzione n. 5/92 precisava che l'assegnazione dei suoli si intendeva ab origine effettuata in favore della cooperativa Floriana quale concessionaria del diritto di superficie e vera committente dei lavori che l'Irec aveva semplicemente provveduto a gestire;
   poiché nella citata procedura esecutiva erano intervenuti altri creditori dell'Irec, la cooperativa Floriana a tanto si opponeva (R.G.8693/92) ottenendo, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 14 aprile 1993, ordinanza di sospensione dell'esecuzione, poiché nessuno dei creditori intervenuti era abilitato, ex articolo 60 del regio decreto 1165/1938, a pignorare case economiche e popolari;
   dichiarato il fallimento dell'Irec dal tribunale di Roma con sentenza n. 690 del 1994, la curatela con istanza del 30 aprile 2002 chiedeva la riassunzione della procedura esecutiva sospesa;
   il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 2428/2004, accoglieva l'opposizione della cooperativa Floriana dichiarando definitivamente estinta la predetta procedura esecutiva e ordinando la cancellazione del pignoramento;
   tale pronuncia e stata ribaltata dalla corte di appello di Napoli con sentenza n. 700 del 15 febbraio 2017;
   dopo 33 anni di giudizi e dopo aver pagato sia l'importo delle loro abitazioni, sia il debito con l'istituto di credito (in cui vivono da 33 anni), i soci della cooperativa sono ora esposti al rischio di perdere gli alloggi ormai conferiti nella massa fallimentare;
   risulta evidente che le finalità pubblicistiche sottese ad ogni intervento di edilizia residenziale pubblica (acquisizione coattiva dei suoli, realizzazione di alloggi con caratteristiche predefinite, loro assegnazione con criteri sociali, previsione di agevolazioni fiscali e di accesso al credito e altro) sono incompatibili con quelle proprie del fallimento che mira a vendere i beni liberamente conseguendo il massimo profitto;
   la descritta situazione è, altresì, pregiudizievole per gli interessi dello stesso comune che ha attivato la procedura espropriativa, concesso le aree in diritto di superficie ed adeguato la pianificazione territoriale, il tutto per finalità sociali e non certo speculative –:
   se i Ministri interrogati non intendano adottare iniziative anche di tipo normativo per rafforzare i meccanismi di tutela per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, evitando così che possano determinarsi in futuro casi analoghi a quello descritto in cui gli interessati, nonostante abbiano pagato due volte l'importo degli immobili, prima come assegnatari dell'Irec, poi per risolvere il contenzioso con la banca pignorante, si vedono oggi, dopo ben 33 anni, esposti al rischio di perdere le suddette case per i motivi enunciati in premessa. (4-16569)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

casa popolare

fallimento

banca