ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16526

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 792 del 09/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: CAUSIN ANDREA
Gruppo: ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Data firma: 09/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16526
presentato da
CAUSIN Andrea
testo di
Martedì 9 maggio 2017, seduta n. 792

   CAUSIN. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'abusivismo della professione medica rappresenta un fenomeno in crescita che desta un significativo allarme sociale; a differenza, infatti, di quanto avviene per altre professioni, l'illecito esercizio di una prestazione medica si riflette direttamente, mettendola gravemente a rischio, sulla salute dei cittadini:
   secondo quanto riportato da recenti segnalazioni della SOI (Società oftalmologica italiana) il fenomeno dell'abusivismo della professione del medico oculista da parte di titolari di negozi di ottica sta assumendo proporzioni di notevole entità;
   la stessa società ha infatti denunciato che in almeno sessantuno negozi di ottico in Italia (di cui otto solo a Torino) ci sarebbero macchinari specialistici utilizzati impropriamente. La SOI ha per questo motivo firmato trentadue esposti a seguito dei quali le procure italiane interessate, tramite i carabinieri del Nas, hanno avviato attività di inchiesta finalizzate a verificare il rispetto delle normative vigenti;
   la legge, infatti, stabilisce con precisione l'ambito di legittima operatività, dell'attività di ottico: il decreto del Ministero della sanità del 3 maggio 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1994 n. 108) viene costantemente aggiornato con la strumentazione di cui possono dotarsi gli esercenti le arti ausiliarie e sanitarie (tra questi anche gli ottici all'Allegato B);
   tale elenco è periodicamente aggiornato e non ricomprende strumentazione diagnostico-medica il cui utilizzo è riservato esclusivamente al medico oculista;
   ne consegue, quindi, che i titolari dei negozi di ottica che si avvalgono di strumentazioni funzionali alla diagnostica dei problemi alla vista come l'Oct (tomografia ottica computerizzata), il campimetro, il tonometro (strumenti che servono alla diagnosi e alla terapia di gravissime malattie oculari quali il glaucoma e la degenerazione retinica maculare, malattie che portano alla cecità irreversibile), rischiano di incorrere nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale «Abusivo esercizio di una professione»;
   si tratta infatti di macchinari che possono essere utilizzati solo durante una visita specialistica e solo grazie alle competenze di un medico oculista in grado di formulare una diagnosi e di prevenire il rischio di malattie che, nei casi più gravi, possono addirittura condurre alla cecità;
   sul punto si è recentemente espressa anche la Corte di cassazione sezione penale, con sentenza n. 8885 del 3 marzo 2016 che ha infatti confermato che: «ciò che rileva ai fini dell'accertamento del reato di esercizio abusivo della professione medica (...) è la natura dell'attività svolta. Ciò che caratterizza l'attività medica, per la quale è necessaria una specifica laurea e una altrettanto specifica abilitazione, è la “diagnosi”, cioè l'individuazione di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale, la “profilassi”, ossia la prevenzione della malattia, e la “cura”»;
   la legge non consente quindi di ritenere lecito l'esercizio di un'attività corrispondente a quella medica da parte di chi non ha le competenze tecnico-scientifiche formalmente asseverate a seguito del conseguimento dell'abilitazione –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare affinché la normativa vigente venga rispettata;
   quali ulteriori iniziative intenda portare avanti per rendere più severa la normativa e tentare di arginare il fenomeno. (4-16526)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prevenzione delle malattie

rischio sanitario

ottica