ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16122

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 770 del 30/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 30/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2017
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 30/03/2017
Stato iter:
23/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/05/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/05/2017

CONCLUSO IL 23/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16122
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Giovedì 30 marzo 2017, seduta n. 770

   CAPARINI, BORGHESI e GRIMOLDI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il comune di Marone non può continuare a gestire in forma autonoma servizio idrico. Lo ha deciso la prima sezione del Tar di Brescia – presidente Giorgio Calderoni, estensore Mauro Pedron, consigliere Mara Bertagnolli – con una sentenza in camera di consiglio svoltasi il 14 dicembre 2016;
   il Tar, che il 27 ottobre 2016 aveva accolto la domanda di sospensione cautelare, ha respinto il ricorso presentato dal comune e dato ragione all'ufficio d'ambito e alla provincia di Brescia. «Ricorreremo al Consiglio di Stato – è la reazione a caldo del sindaco Alessio Rinaldi –. Continuiamo a ritenere di avere valide ragioni per sostenere che il nostro servizio idrico è efficiente»;
   il tema dell'efficienza, in effetti, è centrale nel dispositivo della sentenza: «Nel complesso – vi si legge – non appare dimostrato che con la prosecuzione della gestione autonoma vi sarebbe un utilizzo della risorsa idrica più efficiente di quello che si potrebbe ottenere con la gestione unitaria. Non appare dimostrato che l'attuale gestione autonoma abbia raggiunto livelli ottimali di efficienza». Determinanti le considerazioni compiute dall'ufficio d'ambito su punti di forza e criticità che presentano l'acquedotto e un tronco di fognatura di Marone, gestiti dalla municipalizzata Sebino Servizi srl: «Le osservazioni dell'ufficio d'ambito – continua la sentenza – acquisite in corso di causa nel contraddittorio con il Comune, rivelano l'esigenza di importanti azioni di miglioramento. Il Comune, d'altra parte, non ha chiarito la possibilità di effettuare tutti gli investimenti necessari nel rispetto del vincolo di copertura integrale dei costi tramite tariffa»;
   quando il Tar ha concesso la sospensiva, ha disposto nel contempo che venisse riesaminata la domanda del comune di proseguire la gestione «in house», previa la fissazione di «parametri condivisi» di misurazione dei livelli di efficienza. Al termine di una serrata interlocuzione con il municipio, la pagella depositata il 9 dicembre 2016 dall'ufficio d'ambito «ha confermato – per i magistrati – il giudizio negativo sulla prosecuzione della gestione autonoma» –:
   se il Ministro intenda assumere iniziative normative al fine di consentire la gestione in house delle risorse idriche da parte delle amministrazioni comunali.
(4-16122)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 23 maggio 2017
nell'allegato B della seduta n. 802
4-16122
presentata da
CAPARINI Davide

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Attualmente è in corso un processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato (di seguito anche SII) avviato con l'emanazione del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto decreto «Sblocca Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che mira ad assicurare una governance del servizio idrico in grado di attuare efficacemente il controllo e la vigilanza sulle gestioni e garantirne la trasparenza.
  Al fine di accelerare e portare a compimento la riorganizzazione del SII, è previsto il rafforzamento del dovere di provvedere tempestivamente, con l'introduzione della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per l'autore del comportamento omissivo e con l'attribuzione del potere sostitutivo al Governo o alle regioni di fronte all'inerzia dell'amministrazione competente.
  Lo «Sblocca Italia», infatti, prevede la gestione unica del servizio e l'esercizio dei poteri sostitutivi, nel rispetto del principio di sussidiarietà:
   dello Stato nei confronti delle regioni che non avessero provveduto alla data del 31 dicembre 2014 ad identificare i nuovi enti di governo d'ambito (articolo 7, comma 1, lettera b)) che ha modificato l'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Anche a seguito delle determine della Presidenza del Consiglio dei ministri con le quali è stata avviata l'istruttoria per l'esercizio dei poteri sostitutivi, le regioni stanno provvedendo ad adeguarsi alle nuove disposizioni normative;
   delle regioni nei confronti degli enti locali che non aderiscano all'ente di Governo d'ambito o non provvedano al trasferimento delle infrastrutture al gestore unico. Laddove la regione non provveda, dovrà essere l'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi), a segnalare l'inadempienza al Governo affinché questi possa esercitare i poteri sostitutivi.

  Per quanto riguarda la materia degli affidamenti, anche a seguito degli esiti referendari, per meglio comprendere il nuovo assetto regolatorio definito dal legislatore nazionale con il decreto «Sblocca Italia», si ritiene necessario formulare alcune brevi precisazioni.
  In premessa, è opportuno ricordare come, secondo la sentenza n. 325 del 2010, della Corte costituzionale, un servizio va considerato di rilevanza economica a condizione «che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che, per l'applicazione dell'articolo 23-bis, è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità» e che «l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)».
  Per quel che qui interessa, nelle sentenze n. 246 del 2009 e n. 325 del 2010 la Corte costituzionale precisa, in particolare, che la competenza legislativa dello Stato sul servizio idrico, nella misura in cui è riconducibile alla tutela della concorrenza, prevale su quella regionale, e in particolare, su quella relativa ai servizi pubblici locali. Inoltre, con la sentenza 325 del 2010 relativamente al servizio idrico integrato, la Corte afferma che «il legislatore statale, in coerenza con la menzionata (...) comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione». La rilevanza economica del servizio ne implica l'assoggettabilità alle regole della concorrenza nel rispetto degli articoli 14 e 106 del trattato di funzionamento dell'Unione europea, nonché ai precetti individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
  Al riguardo occorre altresì considerare gli esiti della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011.
  Il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 riguardava 2 quesiti.
  Il primo quesito aveva ad oggetto l'abrogazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che nell'eliminare l'alternatività tra le diverse forme di gestione, di cui all'ex articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (che lo stesso articolo 23-bis aveva sostituito), prevedeva che l'affidamento diretto (ovvero in house providing) costituisse una deroga possibile solo quando le particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali, e geomorfologiche del contesto territoriale non consentivano un efficace ricorso alle procedure ordinarie ad evidenza pubblica.
  Il secondo quesito referendario, invece, chiedeva l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alla parte che prevedeva che la tariffa idrica garantisse un'adeguata remunerazione del capitale investito da parte del gestore.
  All'esito di tali consultazioni referendarie si è giunti innanzi tutto all'abrogazione dell'intero articolo 23-bis. Il legislatore ha tuttavia introdotto successivamente l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha ripreso in larga parte la disciplina abrogata per via referendaria, sollevando dubbi di legittimità costituzionale confermati dalla successiva declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. 199 del 2012.
  L'esito positivo della seconda consultazione referendaria ha invece prodotto l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alla parte che prevedeva che la tariffa idrica garantisse un'adeguata remunerazione del capitale investito da parte del gestore. Tale abrogazione non ha fatto comunque venire meno il principio europeo del full recovery cost, in base al quale la tariffa del servizio idrico deve tendere alla copertura dei costi. Gli stessi giudici costituzionali, nella sentenza in cui hanno dichiarato ammissibile il quesito referendario (sentenza n. 24 del 2010) hanno riconosciuto il carattere coessenziale della copertura dei costi, d'altronde enunciato chiaramente dalla stessa lettera del comma 1 dell'articolo 154, così come risultante dagli esiti referendari, ove si parla di «copertura integrale dei costi di investimento e di esercito secondo il principio del recupero dei costi».
  In tema è poi intervenuto il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia). Con l'articolo 7, comma 1, lettera d), di tale atto normativo si è provveduto ad introdurre l'articolo 149-bis nel decreto legislativo n. 152 del 2006 che, nel disciplinare l'affidamento del servizio nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo» n. 152 del 2006 e del principio di unicità della gestione, rimanda all'ordinamento europeo relativamente alla forma di gestione, ovvero all'affidamento in house providing al ricorrere dei rigorosi presupposti imposti dalla disciplina comunitaria e consolidati dalla nutrita giurisprudenza europea sul punto («controllo analogo», «prevalenza dell'attività» e «partecipazione pubblica»).
  Inoltre, il legislatore nazionale ha ritenuto necessario che il SII sia organizzato per ambiti territoriali ottimali (ATO). L'aggregazione degli enti locali negli ATO, sancita con la legge n. 36 del 1994 prima e con il decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo, aveva ed ha lo scopo fondamentale di consentire il superamento delle frammentazioni gestionali e conseguire livelli efficienti, efficaci ed economici del servizio idrico integrato, degli assetti produttivi e infrastrutturali a vantaggio dell'utenza e della qualità del servizio; in tale settore sussistono infatti le condizioni che favoriscono situazioni di monopolio naturale che solo il ricorso ad un unico soggetto gestore può permettere di sfruttare.
  Non è pertanto consentita la gestione diretta del servizio idrico integrato da parte dei singoli comuni. Il ruolo degli enti locali rimane tuttavia centrale nell'organizzazione del SII e nelle scelte strategiche di pianificazione e programmazione degli interventi. Gli enti locali aggregati nell'ente di governo d'ambito hanno il compito di approntare e approvare il piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 152 del 2006. Il piano d'ambito è il presupposto necessario per la procedura di affidamento e rappresenta l'oggetto dell'affidamento stesso. Infatti, nel piano d'ambito si sostanziano le scelte strategiche, di pianificazione e programmazione degli interventi, la forma gestionale ed il piano economico e finanziario. Per una migliore regolazione, controllo e vigilanza da parte dell'ente finalizzata in maniera particolare al controllo degli appalti e alla conseguente realizzazione degli investimenti, nello «Sblocca Italia» il legislatore ha stabilito che «al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio» (articolo 149-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come introdotto dal decreto-legge n. 133 del 2014).
  Inoltre, a tutela della concorrenza e dei consumatori, la regolazione ed il controllo del settore è in capo all'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito Aeegsi) a cui spetta, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva n. 481 del 1995, la funzione di «garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori».
  In particolare, Aeegsi ha il compito di disciplinare una metodologia tariffaria omogenea a livello nazionale e di verificare la corretta redazione del piano d'ambito; di approvare le tariffe proposte dal soggetto competente sulla base del piano d'ambito; di adottare direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del S.I.I., nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali, al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa previsti sul territorio.
  L'innovativo approccio alla regolazione consentirà di esplicitare la relazione tra gli obiettivi identificati, la selezione degli interventi necessari al loro raggiungimento e che saranno coperti dalla tariffa e i risultati attesi del miglioramento di efficienza degli operatori. Contestualmente, l'Aeegsi prefigura la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili, anche a livello territoriale, da parte degli enti d'ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione degli obiettivi specifici dai medesimi prefissati.
  In ogni caso, si evidenzia che questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle finalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
  L'analisi richiede il ricorso alla consultazione dei diversi portatori di interessi, in modo da raccogliere dati e opinioni da coloro sui quali la normativa in esame ha prodotto i principali effetti.
  Lo scopo è quello di ottenere, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina in vigore.
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dagli interroganti sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio e sollecito, tenendosi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

utilizzazione dell'acqua

comune