ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16075

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 769 del 29/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 29/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONCHIERO GIOVANNI CIVICI E INNOVATORI 29/03/2017
GALGANO ADRIANA CIVICI E INNOVATORI 29/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/03/2017
Stato iter:
28/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/04/2017
CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/04/2017

CONCLUSO IL 28/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16075
presentato da
MUCCI Mara
testo di
Mercoledì 29 marzo 2017, seduta n. 769

   MUCCI, MONCHIERO e GALGANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per gli affari regionali. — Per sapere – premesso che:
   tra le misure del pacchetto famiglia a sostegno della natalità contenute nella legge di bilancio 2017 è prevista, all'articolo 1, commi 356 e 357, la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo di 600 euro mensili per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (cosiddetti voucher baby-sitting o asili nido), da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo di maternità, per un massimo di sei mesi, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale;
   tale misura, introdotta dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della cosiddetta «legge Fornero» la legge n. 92 del 2012 come sperimentazione per il triennio 2013-2015, è stata poi prorogata di un anno dalla legge di stabilità 2016 e per ulteriori due da quella per il 2011 fino a tutto il 2018;
   il contributo di 600 euro mensili è erogato dall'Inps, su presentazione della domanda, alle neomamme che decidono di tornare prima al lavoro rinunciando in parte o del tutto al congedo parentale;
   nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il contributo è versato dall'Inps direttamente alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili (dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio). Nel caso in cui si scelga il servizio di baby-sitting il beneficio viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro da ritirare in versione telematica sulla piattaforma dell'Inps, che poi si occupa anche di girarli al collaboratore;
   con l'entrata in vigore del decreto-legge che abolisce i voucher lavoro, i buoni baby sitter non potranno più essere emessi dall'Inps, mentre quelli già ricevuti dalle neomamme dovranno essere utilizzati fino ad esaurimento entro il 31 dicembre prossimo, salvo deroghe;
   tuttavia, secondo indicazioni fornite dall'Inps si potrebbero verificare tre situazioni: 1) chi ha già fatto domanda ed ha già ricevuto i voucher deve utilizzarli entro la fine del 2017, salvo la possibilità di restituire, sempre entro il 31 dicembre, quelli che si prevede di non utilizzare; 2) per chi ha presentato domanda entro il 17 marzo e la stessa sia stata accettata entro o dopo tale data, è possibile appropriarsi dei voucher anche se sono stati aboliti, purché si utilizzino entro il 31 dicembre, in alternativa si può rinunciare o passare al contributo per l'asilo nido; 3) chi ha presentato la domanda dopo il 17 marzo può scegliere solo se utilizzare il contributo per l'asilo nido o cancellare la domanda non elaborata dall'Inps;
   l'istituto sottolinea comunque che i buoni ritirati e non usati entro il 2017 saranno considerati utilizzati e non potranno essere restituiti successivamente –:
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno adottare iniziative volte a prevedere una deroga all'erogazione del bonus baby sitter, oppure una diversa modalità di erogazione di questo importante contributo, previsto dalla legge di stabilità fino a tutto il 2018, che consente alle neomamme di poter anticipare il rientro al lavoro rinunciando in parte o del tutto al congedo parentale. (4-16075)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 aprile 2017
nell'allegato B della seduta n. 786
4-16075
presentata da
MUCCI Mara

  Risposta. — L'interrogante, con l'atto parlamentare in esame, richiama l'attenzione sulla problematica relativa alla modalità di pagamento del contributo per l'acquisto dei servizi di baby-sitting (cosiddetto voucher baby-sitting), a seguito dell'avvenuta abrogazione dei voucher per il lavoro accessorio ad opera del decreto-legge n. 25 del 2017.
  Al riguardo, è opportuno precisare, in via preliminare, che il voucher baby-sitting costituisce una misura introdotta dalla legge n. 92 del 2012 (cosiddetto legge Fornero) al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, nonché per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  La misura, introdotta in via sperimentale per gli anni 2013-2015, è stata successivamente prorogata di un anno dalla legge di stabilità 2016 e fino a tutto il 2018 dalla legge di bilancio 2017; inoltre, ne è stato esteso l'ambito di applicazione alle lavoratrici autonome o imprenditrici, ai sensi degli articoli 1, comma 282, della legge n. 208 del 2015 e 1, comma 356, della legge n. 232 del 2016.
  Tale beneficio costituisce ad oggi uno degli strumenti fondamentali per il sostegno alla natalità, obiettivo che occupa un posto di particolare rilievo nell'Agenda del Governo.
  Nello specifico, l'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012 prevede che la madre lavoratrice, ai termine dei periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, possa richiedere, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
  Per quanto riguarda i criteri di accesso e le modalità di utilizzo della misura, l'articolo 4, comma 25, lettera a), della legge n. 92 dei 2012 rimanda ad un successivo decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. In attuazione della predetta disposizione, sono stati adottati i decreti ministeriali del 22 dicembre 2012 e del 28 ottobre 2014 che fanno riferimento al «sistema dei buoni lavoro» di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ai fini dell'erogazione del contributo per il servizio di baby-sitting.
  Ciò posto, occorre precisare che l'articolo 1 del decreto-legge n. 25 del 2017, nel disporre l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio, e con esso dei buoni lavoro, ha altresì previsto l'ultrattività, in via transitoria, delle disposizioni abrogate al fine di consentire l'utilizzazione fino al 31 dicembre 2017 dei voucher già richiesti alla data della sua entrata in vigore (17 marzo 2017). Pertanto, fino ai 31 dicembre 2017, i buoni lavoro potranno essere utilizzati, fermo restando che dal 17 marzo 2017 non è più possibile chiederne l'emissione.
  Con specifico riferimento all'istituto del voucher baby-sitting, nel quale l'emissione dei buoni lavoro da parte dell'INPS costituisce solo una modalità attraverso la quale viene garantita alle madri che ne fanno richiesta l'erogazione del contributo per i servizi di baby-sitting, l'INPS, con l'avallo di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha reso noto di aver apportato le necessarie modifiche alla procedura in modo da poter continuare l'erogazione del beneficio, attraverso lo strumento dei buoni lavoro, fino al 31 dicembre 2017.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche socialiMassimo Cassano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

congedo parentale

concorrenza

attivita' non salariata