ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15922

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 760 del 15/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: BIANCHI NICOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15922
presentato da
BIANCHI Nicola
testo di
Mercoledì 15 marzo 2017, seduta n. 760

   NICOLA BIANCHI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   Abbanoa spa è la società, interamente partecipata da enti pubblici, attualmente costituita da 342 comuni soci e dal socio regione Sardegna, che gestisce come gestore unico il servizio idrico integrato in Sardegna;
   nel sito internet della società, nella pagina «missione e valori», si legge che Abbanoa ha come «priorità la gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, nel pieno rispetto dell'ambiente, la fornitura dell'acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale: dal capoluogo al comune più isolato. Il tutto in un'ottica di sviluppo economico e sociale dell'isola»;
   la gestione di Abbanoa del servizio idrico integrato è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da una serie di disservizi che hanno creato non pochi malumori tra gli utenti, alcuni dei quali hanno avviato azioni legali nei confronti della società;
   il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 9 del 13 gennaio 2016) prevede, ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'autorizzazione della riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società Abbanoa spa, partecipata dalla regione Sardegna e da comuni, nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato;
   con sentenza n. 1599/16 il tribunale di Milano ha stabilito che una società privata, ancorché concessionaria esercente del servizio pubblico (idrico integrato nella specie) e benché, partecipata di secondo grado da enti pubblici territoriali, non ha il potere di emettere ingiunzione ex articoli 2 e 3 del regio decreto n. 639 del 1910 per il recupero crediti. Infatti, il potere di emettere l'ingiunzione è dalla legge riconosciuto alla sola pubblica amministrazione in senso stretto, intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica;
   alla luce della sentenza citata, appare pertanto verosimile la possibilità del moltiplicarsi di azioni legali da parte degli utenti del servizio idrico integrato interessati dalle procedure di riscossione coattiva dei crediti vantati dalla società;
   a quanto riportato, si aggiunge che i destinatari dell'ingiunzione, nel caso siano residenti a Sassari, dovranno chiedere il patrocinio legale a Cagliari, sede dell'ufficio che emette l'ordinanza, con aggravio di spese, costi di trasferimento e relative difficoltà di gestione. La competenza territoriale per presentare l'opposizione è data infatti dall'ufficio di emissione dell'ordinanza-ingiunzione nel termine di trenta giorni dal ricevimento –:
   se il Ministro interrogato non intenda fornire chiarimenti in riferimento alla situazione esposta in premessa e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di promuovere il superamento della criticità suddetta.
(4-15922)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione d'impresa

ente pubblico

ente pubblico territoriale