ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15909

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 759 del 14/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 14/03/2017
Stato iter:
02/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/08/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/08/2017

CONCLUSO IL 02/08/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15909
presentato da
LAFFRANCO Pietro
testo di
Martedì 14 marzo 2017, seduta n. 759

   LAFFRANCO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la centrale termoelettrica a lignite di Pietrafitta fu costruita nel 1958 e ha funzionato fino al 1985 alimentata a lignite locale;
   dal 1985 fino circa al 2001 la centrale, in seguito all'esaurimento del banco di lignite principale, ha funzionato con l'integrazione di altri combustibili;
   le scorie della centrale venivano stoccate nelle discariche dove continuavano ad ardere a contatto con l'aria e con altri rifiuti solidi urbani;
   dal 1985 nel territorio della Valnestore sono state interrate con procedure irregolari in discariche non autorizzate e insieme a rifiuti solidi urbani anche scorie di carbone proveniente dalle centrali termoelettriche di Vado Ligure, Savona e La Spezia;
   in seguito a questa vicenda da anni si registra nella Valnestore una vera e propria emergenza ambientale che si è ulteriormente acuita negli ultimi anni e che ha portato ad indicare quel territorio come Valle dei Fuochi in evidente richiamo alla vicenda degli interramenti abusivi di rifiuti pericolosi della cosiddetta Terra dei Fuochi;
   risulta all'interrogante che in seguito ai sondaggi e alle analisi effettuati negli ultimi anni su terreni e falde acquifere, volte a definire la pericolosità di queste discariche abusive, i confini della zona inquinata siano stati allargati anche al territorio di Città della Pieve, più precisamente alle zone di Ponticelli e Po’ Bandino;
   non esiste alcuna documentazione precisa in merito alla distribuzione di questo materiale sul quale, oggi, si trovano terreni coltivati, vegetazione, abitazioni o altri servizi nonostante il presidio multizonale si fosse espresso in merito alla necessità di adottare molte cautele nelle pratiche di stoccaggio e di interramento delle ceneri;
   il perimetro della zona colpita sarebbe piuttosto ampio e si allarga via via che vengono effettuati controlli sulla qualità del terreno;
   nella zona di Fabro sono stati rilevati in alcuni punti tassi di radioattività superiori alla media e anche dove l'Arpa dichiara non esserci pericolosità allo stato attuale dei fatti, non viene esclusa la possibilità di una futura contaminazione nel caso di cambiamento delle condizioni di utilizzo dei siti o di interventi su di essi;
   nel territorio si registra un'alta percentuale di patologie oncologiche che riporta all'anomalo rinvenimento di rifiuti solidi urbani e ceneri da combustione nella zona –:
   se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga di dover attivare urgentemente tutte le necessarie procedure volte a raccogliere ed elaborare i dati relativi ai monitoraggi ambientali effettuati e a quelli in corso;
   se il Ministro della salute intenda avviare la raccolta di dati epidemiologici relativi all'incidenza delle patologie oncologiche negli ultimi quindici anni nell'area di cui in premessa in cui sono state interrate le scorie;
   quali urgenti iniziative di competenza, i Ministri interrogati intendano assumere al fine di limitare i danni ambientali, i danni alla salute delle persone e al fine di tutelare il territorio indicato in premessa. (4-15909)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 agosto 2017
nell'allegato B della seduta n. 847
4-15909
presentata da
LAFFRANCO Pietro

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalla regione Umbria, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, come noto, la centrale termoelettrica ENEL di Pietrafitta (anche detta Franco Rasetti), è nata nel 1958 come una centrale termoelettrica a bocca di miniera, cioè alimentata dalla lignite estratta in zona, che ha funzionato fino al 2001. In realtà, stante la scarsa qualità della lignite del sito di Pietrafitta (molto torbosa), sin dall'inizio degli anni ’90 la centrale ha sfruttato solo in parte la lignite locale, utilizzando anche quella proveniente dalla miniera di lignite di Bastardo integrata con carbone di provenienza extra-regione.
  Inoltre, negli anni 1978-1980, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 dicembre 1977, sono stati costruiti i gruppi 3 e 4 (denominati PF3-PF4) e la loro entrata in esercizio è avvenuta rispettivamente nel febbraio e nel gennaio 1980. Invece, il nuovo gruppo a ciclo combinato PF5 è stato autorizzato con decreto VIA/2542 del 9 agosto 1996 e successivo decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 settembre 1996.
  L'impianto è stato, altresì, autorizzato con Autorizzazione integrata ambientale nazionale dal 2011, con scadenza al 2019.
  Dalla autorizzazione integrata ambientale del 28 marzo 2011 risulta che l'impianto termoelettrico di Pietrafitta era costituito da:
   2 gruppi turbogas (ciascuno della potenza 88MW; potenza termica associata a ciascun turbogas pari a 310 MW) in ciclo aperto alimentati a gasolio e denominati PF3 e PF4 costruiti ed entrati in funzione tra il 1978 e il 1980;
   1 gruppo turbogas in ciclo combinato con 2 turbine a vapore (della potenza elettrica complessiva di 362 MW; potenza termica associata al turbogas pari a 680 MW) alimentato a gas naturale e denominato PF5, in esercizio commerciale nell'anno 2003, che svolgeva prevalentemente il servizio di copertura delle punte giornaliere di richiesta di energia elettrica con frequenti fermate.

  A seguito delle mutate esigenze del mercato dell'energia elettrica, Enel ha chiesto ed ottenuto dal Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione a porre in sicurezza e a cessare l'esercizio dei gruppi turbogas PF3 – PF4 della centrale a far data dal 10 marzo 2014.
  Con riferimento alle discariche di rifiuti site in località Pietrafitta, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, concreto del Presidente della giunta regionale n. 776 del 14 novembre 1983, è stata rilasciata l'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione ed alla gestione di queste alla ditta R.G. s.a.s. di Pericoli Eugenia fino al 31 dicembre 1985. Tale autorizzazione prevedeva la prosecuzione di una attività già in essere prima dell'entrata in vigore della specifica norma di settore rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, per l'esercizio di una discarica controllata per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali.
  La discarica in oggetto, come richiamato al punto b) del citato decreto del Presidente della Giunta regionale, stabiliva la possibilità del conferimento dei «rifiuti urbani» e dei «rifiuti speciali» come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica, n. 915 del 1982, ad esclusione di quelli tossici e nocivi. I rifiuti urbani erano quelli provenienti dal territorio del comune di Piegaro per una quantità massima di 5.400 quintali/anno e i rifiuti speciali (ceneri) erano quelli provenienti dalla centrale ENEL di Pietrafitta per una quantità massima di 120.000 tonnellate/anno.
  Successivamente, con decreto del Presidente della giunta regionale n. 421 del 30 luglio 1985, è stato autorizzato il conferimento in discarica delle ceneri provenienti dalle ceneri delle centrali Enel di Vado Ligure e La Spezia per un quantitativo massimo di 50.000 me e, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 238 del 22 aprile 1986, è stata concessa la proroga dell'autorizzazione provvisoria per la gestione della discarica fino al 30 giugno 1986 per lo smaltimento dei soli rifiuti speciali (ceneri) provenienti dalla sola centrale Enel di Pietrafitta.
  Il comune di Piegaro, che utilizzava per lo smaltimento dei propri rifiuti solidi urbani la discarica esistente della società R.G. s.a.s. di Pericoli Eugenia, in data 26 novembre 1985, ha chiesto alla regione Umbria l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di una nuova discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in località Trebbiano con capacità di 6.200 mc. Con decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 aprile 1986, n. 221, il comune di Piegaro è stato, quindi, autorizzato alla realizzazione e alla gestione della discarica di 1o categoria per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani e fanghi di impianti di depurazione di reflui civili nonché fanghi con caratteristiche analoghe per un quantitativo massimo di 6.200 metri cubi.
  Il 1o piano regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, approvato con legge regionale del 24 agosto 1987, n. 44, al capitolo 10, ha fornito la situazione delle discariche controllate di 1o categoria ubicate nel territorio regionale. Nel comune di Piegaro, alla data del 1o luglio 1986, risultavano presenti due discariche: la prima esaurita e attiva fino al 31 dicembre 1985, la seconda con una capacità residua di 15.000 tonnellate.
  Successivamente, su istanza del comune di Piegaro del 19 maggio 1987 è stato approvato, con decreto della Giunta regionale 23 febbraio 1988, n. 1151, il progetto di adeguamento e potenziamento della discarica comunale di 1a categoria sita in località Trebbiano che, in base alle previsioni del piano regionale, era posta al servizio dei comuni di Piegaro, Panicale e Paciano. Le modalità tecniche e i criteri di realizzazione e gestione delle discariche e dell'attività di smaltimento dei rifiuti sono state disciplinate dagli atti autorizzativi, sulla base di quanto stabilito dal vigente del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dalla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984.
  Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale ambiente 5 febbraio 1998, di attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 (decreto Ronchi), l'operazione di recupero delle ceneri provenienti da combustione di carbone e lignite, è stata individuata alla tipologia 13.1 «ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali (100102)». Tale rifiuto è «generalmente composto dall'80 per cento circa di ceneri volanti e dal 20 per cento circa di ceneri pesanti; costituito da silicati complessi di alluminio, calcio e ferro, sostanza carboniosa incombusta (2-10 per cento); PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb; PCB, PCT <25 ppm».
  Successivamente all'entrata in vigore di tale decreto ministeriale, la società ENEL S.p.A. a seguito della comunicazione effettuata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (abrogati dagli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006) è stata iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero speciali non pericolosi al n. 183 del 1998 per il sito ubicato in località Pietrafitta del comune di Piegaro, per la tipologia 13.1 del decreto ministeriale Ambiente 5 febbraio 1998, attività di recupero R13 «Messa in riserva di rifiuti» per poi destinarli all'effettivo recupero, per un quantitativo massimo di 10.000 tonnellate/anno. La società ENEL s.p.a ha comunicato la cessazione dell'attività di cui all'iscrizione n. 183 del 1998 in data 14 dicembre 2000.
  Con riferimento alle procedure di bonifica del sito della ex centrale di Pietrafitta, ricadente nell'area della val Nestore, la regione Umbria fa presente che lo stesso risulta inserito nella lista A5 (Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale), ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, del vigente piano regionale per la bonifica delle aree inquinate approvato con deliberazione del C.R. N. 301 del 2009.
  ARPA Umbria, con nota del 26 aprile 2016, ha segnalato il superamento delle concentrazioni soglia contaminazione (CSC) riguardante le acque sotterranee per il parametro arsenico presso il pozzo ubicato nell'area degli impianti sportivi in località Tavernelle, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti precauzionali da parte degli enti competenti in materia di igiene e sanità pubblica. Inoltre con nota del 14 giugno 2016, ha segnalato ai sensi dell'articolo 244, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito delle attività di vigilanza su delega dell'Autorità Giudiziaria, il superamento delle CSC nelle acque sotterranee presso n. 2 pozzi di seguito descritti:
   Pozzo ubicato nell'area degli impianti sportivi in località Tavernelle, nel comune di Panicale, relativamente ai parametri Arsenico, Ferro e Manganese;
   Pozzo ubicato nell'ex centrale di Pietrafitta, nel comune di Piegaro, relativamente ai parametri solfati e manganese;

  La stessa agenzia, con la nota medesima, ha richiesto alla regione Umbria un contributo di euro 50.000,00 finalizzato ad implementare un piano di indagine finalizzato a comprendere le cause e l'estensione della contaminazione accertata nell'area in argomento.
  La regione Umbria, in ragione di quanto segnalato da ARPA Umbria, ha invitato la provincia di Perugia a comunicare i risultati delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 244, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'attivazione delle procedure previste dall'articolo 250 dello stesso decreto legislativo che prevede il potere sostitutivo del comune interessato dalla contaminazione. Ha concesso, inoltre, con decreto della Giunta regionale del 15 settembre 2016, un contributo di euro 50.000,00 ad ARPA Umbria finalizzato all'implementazione del piano di indagine riguardante le acque sotterranee nei territori comunali di Piegaro e Panicale.
  ARPA Umbria, il 22 agosto 2016, ha segnalato, ai sensi dell'articolo 244, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito delle attività di vigilanza su delega dell'autorità giudiziaria, il superamento delle CSC nelle acque sotterranee di n. 14 pozzi privati su n. 46 pozzi campionati a seguito del monitoraggio espletato nei mesi di giugno e luglio, relativamente ai parametri manganese, ferro, tetracloroetilene, dicloropropano, solfati, MTBE ed il superamento dei limiti di potabilità stabiliti dal decreto legislativo n. 31 del 2001 in un pozzo per il parametro Nitrati.
  Alla luce di ciò, la regione Umbria, con decreto della Giunta regionale del 19 dicembre 2016, ha inserito, con sigla PG137, il sito in località «Area limitrofa ex centrale di Pietrafitta», ubicato nei comuni di Panicale e Piegaro, nell'anagrafe regionale dei siti oggetto di procedimento di bonifica del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.
  Successivamente, ARPA Umbria, il 27 dicembre 2016, ha segnalato, ex articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il superamento delle CSC nelle acque sotterranee di n. 16 pozzi privati in aggiunta a quelli già oggetto di precedenti comunicazioni, relativamente ai parametri manganese, ferro, alifatici, clorurati, arsenico, alluminio, evidenziando, al contempo, che alcuni pozzi ove è stato riscontrato il superamento delle CSC per gli alifatici clorurati sono già oggetto di attività di bonifica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  La regione Umbria, in ragione di quanto segnalato da ARPA Umbria, ha invitato la provincia di Perugia a comunicare i risultati delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 244, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'attivazione delle procedure previste dall'articolo 250 dello stesso decreto legislativo che prevede il potere sostitutivo del comune interessato dalla contaminazione.
  IL comune di Piegaro, con nota del 24 gennaio 2017, sulla base delle segnalazioni della ASL Umbria 1 e del monitoraggio espletato da ARPA Umbria ha trasmesso l'invito a non utilizzare a scopo potabile le acque contaminate da manganese in 2 pozzi privati.
  ARPA Umbria, il 10 febbraio 2017, ha, altresì, segnalato ai sensi dell'articolo 244, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il superamento in località Poderone delle CSC riguardanti la matrice suolo per i parametri policoclorobifenili, selenio, idrocarburi, piombo, ritengo al contempo che la contaminazione rilevata sia imputabile all'uso e/o stazionamento delle macchine di miniera di proprietà ENEL s.p.a.
  La provincia di Perugia, sulla base della suddetta comunicazione ARPAU, con nota del 10 marzo 2017, ha diffidato la società ENEL s.p.a. quale soggetto obbligato responsabile della contaminazione, a mettere in opera le misure di messa in sicurezza previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, con nota del 14 marzo 2017, ha trasmesso l'ordinanza con la quale ha ordinato alla Società ENEL s.p.a. di presentare, entro giorni 30 dal ricevimento della stessa, il piano di caratterizzazione previsto dalla normativa vigente (allegato 2 — Parte IV, titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006).
  ARPA Umbria, il 16 marzo 2017, ha segnalato ai sensi dell'articolo 244, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il superamento delle CSC nelle acque sotterranee di 5 pozzi privati in aggiunta a quelli già oggetto di precedenti comunicazioni, relativamente ai parametri solfati, boro, selenio, manganese, ferro, fluoruri, alluminio.
  La Società ENEL s.p.a. con nota del 23 marzo 2017, ed in riscontro alle predette diffida e ordinanza emesse dalla provincia di Perugia, ha comunicato che le aree ove sono situate le macchine escavatrici sono sottoposte a sequestro penale e che la stessa società ha avanzato richiesta di autorizzazione alla competente procura della Repubblica per lo svolgimento delle operazioni riguardanti la messa in sicurezza del sito. Nella stessa nota, l'ENEL s.p.a. ha segnalato che è in corso la predisposizione del piano di caratterizzazione e che lo stesso documento sarà trasmesso entro i termini imposti.
  La regione Umbria, sulla base delle segnalazioni inoltrate da ARPA Umbria, ha invitato la provincia di Perugia a comunicare i risultati delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 244, comma 2 dal decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'attivazione delle procedure previste dall'articolo 250 dello stesso decreto legislativo che prevede il potere sostitutivo del comune interessato dalla contaminazione.
  Alla luce dell'esito delle ulteriori indagini in corso da parte di ARPA Umbria finalizzate a perimetrare l'area interessata da tale contaminazione, nonché delle indagini da parte della provincia di Perugia per l'individuazione del soggetto/soggetti responsabili della contaminazione, dovranno essere adottate dal soggetto/i obbligato/i le procedure amministrative dettate dall'articolo 242, comma 3 e ss del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  La regione comunica, infine, che ha provveduto a chiedere ulteriori contributi informativi all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA Umbria, la quale ha comunicato che sta effettuando indagini su tale problematica a seguito di delega dell'autorità giudiziaria e pertanto differisce l'accesso ai dati/informazioni richiesti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 329 del codice di procedura penale, precisando, in ogni caso, che si potrà richiedere apposito nulla osta alla competente autorità giudiziaria. Fanno eccezione le informazioni già inviate all'amministrazione regionale è già sopra esposte, relativamente alla contaminazione di acque sotterranee, per le quali l'autorità giudiziaria ha autorizzato ARPA alle dovute comunicazioni.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continuerà a tenersi informato e a mantenere alto il livello di attenzione sulla questione, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

raccolta dei dati

statistica della sanita'