ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15746

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 750 del 28/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 28/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/02/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15746
presentato da
PINI Gianluca
testo di
Martedì 28 febbraio 2017, seduta n. 750

   GIANLUCA PINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 ha consentito agli investitori acquirenti, che hanno acquistato, entro il 12 giugno 2014, gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione a fine 2015 (Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti) – che li detenevano alla data della risoluzione – di chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, al netto di oneri e spese connessi all'operazione e della differenza positiva tra il rendimento delle obbligazioni e il rendimento di mercato individuato secondo specifici criteri;
   durante l'esame parlamentare della legge 17 febbraio 2017, n. 15 di conversione in legge del decreto-legge n. 23 dicembre 2016, n. 237, è stato introdotto l'articolo 26-bis che novella alcune disposizioni sull'accesso al Fondo di solidarietà: tra le novità, sono aggiunti, nella definizione di «investitore», anche il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso degli strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi e sono stati modificati i requisiti patrimoniali per l'accesso all'indennizzo forfettario perché viene escluso dal computo del patrimonio il corrispettivo pagato per l'acquisto dei medesimi strumenti subordinati;
   le modifiche apportate non sono assolutamente sufficienti per gli obbligazionisti che resteranno ancora esclusi dall'indennizzo forfettario pur cui non è ancora partito l'arbitrato ANAC previsto dalla legge di stabilità 2016;
   lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori è all'esame della Camera (Atto n. 373) da poco è stato espresso il parere, con condizioni, dalla VI commissione finanze della Camera; è quindi possibile, secondo l'interrogante, che lo schema di decreto, venga ancora modificato per poi tornare alle Camere;
   in una logica di responsabilità etica e politica che impone di dovere equiparare il trattamento di questi risparmiatori con quello riservato ai risparmiatori dei Monte dei Paschi di Siena in rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, durante l'esame della citata legge n. 15 del 2017, la Lega ha quindi presentato un ordine del giorno per impegnare il Governo ad estendere ai risparmiatori «azzerati» che sono rimasti fuori dall'indennizzo forfettario, nelle more dell'attuazione del citato decreto sull'arbitrato Anac, la possibilità di accedere subito all'arbitrato Consob già attivo dal 2016;
   la proposta, però, è stata respinta dal Governo, nonostante questa fosse condivisa non soltanto dalla Lega consumatori, ma anche dallo stesso presidente del collegio arbitrale della Consob;
   nonostante nel parere della Commissione VI della Camera sul decreto arbitrati rilevi la volontà di aprire anche a chi ha comprato da un intermediario che abbia violato le regole sull'informazione e la trasparenza, resta ancora aperto il nodo degli azionisti perché, per questi, l'unica strada percorribile sembrerebbe soltanto quella dell'arbitrato Consob;
   con riguardo a Banca Carifie, si tratta di 28 mila ex soci spesso indotti ad acquistare azioni per poter accedere ad un finanziamento o un mutuo –:
   se il Governo, alla luce di quanto evidenziato in premessa, non intenda assumere iniziative per estendere al più presto, agli investitori esclusi dall'accesso all'indennizzo forfettario di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 e agli azionisti delle quattro banche poste in risoluzione, la possibilità di accedere alla procedura di arbitrato Consob per le controversie finanziarie (Arbitrato per le controversie finanziarie) al fine di stabilire il valore economico degli strumenti finanziari da rimborsare ai medesimi investitori. (4-15746)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

indennizzo

azione