ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15619

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 743 del 16/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: PISICCHIO PINO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 16/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 16/02/2017
Stato iter:
02/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/08/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/08/2017

CONCLUSO IL 02/08/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15619
presentato da
PISICCHIO Pino
testo di
Giovedì 16 febbraio 2017, seduta n. 743

   PISICCHIO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante «Modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti» e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), prevede l'obbligo per gli Stati membri di elaborare uno o più piani di ispezione;
   il Ministero dell'ambiente ha emanato il decreto 22 dicembre 2016, recante «Adozione del piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, in conformità dell'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e relativo recupero o smaltimento», pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 7 del 10 gennaio 2017);
   l'introduzione del piano recita testualmente: «La problematica dei controlli sulle spedizioni di rifiuti è considerata una priorità nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, al fine di individuare e prevenire il problema delle spedizioni illegali. Tali spedizioni di rifiuti, infatti, sono causa di considerevoli danni alla salute umana e all'ambiente soprattutto nel caso in cui i rifiuti non vengano recuperati o smaltiti in maniera ambientalmente corretta nei paesi di destinazione»;
   il provvedimento citato contiene l'allegato I, recante: «Flussi di rifiuti prioritari in uscita dal territorio italiano» nel quale non risultano menzionati i materiali con codici CER 150102 (relativo agli imballaggi in plastica) e 020104 (rifiuti plastici e a base di polietilene), nonostante siano stati evidenziati numerosi traffici, soprattutto illeciti, verso la Cina, altri Paesi europei ed extraeuropei;
   è impressionante la quantità di imballaggi e di rifiuti plastici che vengono inviati illegalmente all'estero per essere riciclati e poi rientrare in Italia sotto forme diverse, riducendo in maniera sensibile il materiale a disposizione delle imprese nazionali del riciclo;
   l'assenza di tali codici comporta la mancanza delle ispezioni minime previste presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti di rifiuti plastici, da parte degli organi di controllo;
   il regolamento (CE) n. 1013/2006 distingue due procedure per la spedizione dei rifiuti: sono soggetti alla procedura preventiva di notifica e autorizzazione scritta (disciplinata al capo I, articolo 4 e seguenti) i rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (elenco ambra nell'allegato IV), mentre i rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4 (elenco verde nell'allegato III), sono soggetti solo a obblighi generali di informazione (con procedura disciplinata al capo II, articolo 18, del regolamento). Per il loro trasporto è sufficiente che i rifiuti siano accompagnati dal modulo contenuto nell'allegato VII e gestiti in impianti autorizzati;
   con il citato provvedimento viene istituito un sistema informatico, gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di raccolta dati relativi alle spedizioni di rifiuti vista la necessità di garantire una cooperazione effettiva, nonché un coordinamento tra le diverse autorità coinvolte. Si fa, quindi, riferimento alle spedizioni soggette alla «procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta» riservate ai rifiuti presenti nella «lista ambra»;
   il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dedica il capo 5 ai «Criteri procedurali delle ispezioni» il cui testo recita: «Sulla base delle informazioni inserite nel sistema informatico da parte delle Autorità Competenti, nonché dei notificatori/destinatari, gli Organi di Controllo pianificano le ispezioni tenendo conto delle priorità risultanti dalla valutazione dei rischi e riportate nell'Allegato I del presente Piano» –:
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario adottare iniziative al fine di modificare il decreto ministeriale, prevedendo l'inserimento di disposizioni per i materiali con codici CER 150102 e 020104 e impedendo che vengano inviati all'estero, spesso illegalmente, rifiuti plastici e imballaggi;
   come verranno pianificate le ispezioni concernenti le spedizioni dei rifiuti inseriti nella «lista verde» e soggetti ai soli «obblighi generali di informazione».
(4-15619)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 agosto 2017
nell'allegato B della seduta n. 847
4-15619
presentata da
PISICCHIO Pino

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Il regolamento (UE) n. 660 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 è stato adottato, tra le altre cose, al fine di armonizzare le modalità con cui gli Stati membri garantiscono l'effettiva applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013 del 2006 sulle spedizioni di rifiuti, in modo da assicurare una pianificazione regolare e coerente delle ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché sulle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
  In particolare, l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 660 del 2014 prevedeva, entro il 1o gennaio 2017, l'adozione da parte degli stati membri di uno o più piani d'ispezione.
  Al riguardo, la scelta operata da questo Ministero, nell'ambito peraltro di un percorso condiviso con i rappresentanti dei competenti organi di controllo, è stata quella di elaborare un solo piano delle ispezioni, anziché delegare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, quali autorità competenti di spedizione/destinazione ai sensi dell'articolo 194, comma 6 del decreto legislativo 152 del 2006, la predisposizione dei rispettivi piani. Tale ultima opzione, infatti, avrebbe comportato un'eccessiva frammentazione del sistema delle ispezioni ed un'attuazione del regolamento non omogenea sul territorio nazionale.
  Il piano nazionale delle ispezioni, quindi, adottato con decreto del Ministero dell'ambiente il 22 dicembre 2016, si basa su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e contiene una serie di informazioni fondamentali, quali obiettivi, priorità, zona geografica coperta, numero minimo di ispezioni da eseguire, compiti assegnati alle autorità coinvolte nelle ispezioni, accordi relativi alla cooperazione fra tali autorità, informazioni sulla formazione degli ispettori, nonché sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere impegnate per l'attuazione del piano stesso.
  Il piano, inoltre, prevede come misura di attuazione fondamentale l'istituzione di un sistema informatico di raccolta dati sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta dalle autorità competenti di spedizione/destinazione e transito (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) di cui all'articolo 194, comma 6 del decreto legislativo 152 del 2006.
  Il sistema sarà installato presso un server del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sarà accessibile ai diversi utenti coinvolti (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, organi di controllo, autorità competenti di spedizione/destinazione, notificatori, impianti di destinazione) con profili dedicati e funzioni differenziate.
  In particolare, le autorità competenti di spedizione/destinazione saranno tenute ad accedere al sistema, registrandosi con apposite credenziali rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ad inserire al suo interno alcune rilevanti informazioni riguardanti le autorizzazioni rilasciate alle notifiche delle spedizioni di rifiuti in uscita/entrata dal/nel territorio nazionale. Allo stesso modo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale autorità competente di transito, provvederà all'inserimento delle informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate alle spedizioni di rifiuti in transito sul territorio italiano.
  Le Forze di polizia e gli organi di controllo che svolgono attività ispettive nell'ambito del territorio nazionale e presso le frontiere dell'Unione europea avranno pieno accesso al sistema e ai dati inseriti dalle autorità competenti di spedizione/destinazione, al fine di disporre di informazioni costantemente aggiornate sulle autorizzazioni rilasciate e poter programmare le rispettive ispezioni.
  Alla luce di quanto sopra esposto e ai fini del funzionamento del sistema informatico, appare evidente che l'analisi dei rischi elaborata da questa amministrazione non poteva che basarsi sui dati disponibili relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta che le autorità competenti di spedizione/destinazione comunicano annualmente al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 194, comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali dati consentono di tracciare le suddette spedizioni sia dal punto di vista degli itinerari seguiti sia da quello dei flussi di rifiuti trasportati (codici CER, codici della convenzione di Basilea e codici OCSE).
  Sono stati, quindi, individuati specifici flussi di rifiuti in uscita/entrata dal/nel territorio italiano ritenuti di particolare interesse in base a criteri legati principalmente alla classificazione e alla pericolosità del rifiuto, al rischio di contaminazione, alle quantità movimentate e a rischi legati a particolari destinazioni o provenienze. Tale selezione, riportata nell'allegato I al piano nazionale delle ispezioni, individua gli ambiti prioritari per l'effettuazione del numero minimo di ispezioni previste dal piano ma, allo stesso tempo, non esclude la possibilità per gli organi di controllo coinvolti di svolgere attività ispettive anche su altri flussi di rifiuti, nonché su altri stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti.
  Per quanto riguarda, invece, le spedizioni relative alla tipologia di rifiuti rientranti nella cosiddetta «lista verde», quali quelli indicati dall'Interrogante (CER 150102 – imballaggi in plastica e CER 020104 – rifiuti plastici e a base di polietilene), queste sono soggette solo agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013 del 2006 a meno che non siano dirette verso quei Paesi, ai quali non si applica la decisione OCSE C(2001)107/FINAL, che richiedano espressamente l'applicazione della procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta.
  Generalmente, il soggetto che organizza tali spedizioni è tenuto solo ad assicurare che le stesse siano accompagnate dal documento di cui all'allegato VII del regolamento, senza necessità di richiedere specifiche autorizzazioni alle Autorità competenti interessate, che ne consentirebbero la tracciabilità. Per questo motivo, non è stato possibile inserire i flussi di rifiuti oggetto di spedizioni di cui alla procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013 del 2006 tra quelli individuati come prioritari nel piano delle ispezioni.
  Questo Ministero, tuttavia, è pienamente consapevole delle criticità legate a tali spedizioni di rifiuti e del rischio che si possano verificare traffici illeciti di rifiuti.
  Pertanto, a tale questione ed alla valutazione delle possibilità di inserimento delle spedizioni di rifiuti della cosiddetta «lista verde» nel piano delle ispezioni, nonché nel sistema ispettivo creato con il sistema informatico di raccolta dati, sarà dedicata particolare attenzione nel processo di revisione del piano che, come previsto dal regolamento (UE) 660 del 2014, si svolgerà almeno una volta ogni tre anni.
  In ogni caso, nell'ambito delle proprie competenze, questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle finalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L'analisi richiede il ricorso alla consultazione dei diversi portatori di interessi, in modo da raccogliere dati e opinioni da coloro sui quali la normativa in esame ha prodotto i principali effetti.
  Lo scopo è quello di ottenere, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina in vigore.
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dall'Interrogante sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri soggetti istituzionali competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esportazione di rifiuti

rifiuti

controllo delle esportazioni