ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15555

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 740 del 13/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BIANCOFIORE MICHAELA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 13/02/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15555
presentato da
BIANCOFIORE Michaela
testo di
Lunedì 13 febbraio 2017, seduta n. 740

   BIANCOFIORE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   molti dei casi di sottrazione internazionale di minori italiani trattati dalla Farnesina hanno riguardato il trasferimento illegale dei bambini in uno dei Paesi membri dell'Unione europea;
   in ambito di Unione europea, la Slovacchia ha fatto registrare il maggior numero di sottrazioni internazionali di minori italiani: si tratta di genitori (o affini) di nazionalità slovacca che hanno sottratto i figli nati dall'unione con un italiano, trasferendoli poi illegalmente dall'Italia nel loro Paese di origine;
   nonostante la Slovacchia faccia parte ormai dal 2004 dell'Unione europea, ed abbia firmato tutte le convenzioni Internazionali contro la sottrazione internazionale di minori (tra cui la Convenzione dell'Aja, la Convenzione di Lussemburgo e la Convenzione di New York), non rispetta quasi mai gli impegni assunti, soprattutto in termini di rapidità dell'esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio dei minori sottratti che qui avviene «normalmente» solo dopo molti anni dal rapimento;
   grave e non isolato risulta il caso del piccolo Leonardo – e del padre Alessandro, residenti in Alto Adige – che inizia nel 2013 quando l'uomo conosce una ragazza slovacca con la quale mette al mondo il piccolo Leonardo. La donna, qualche mese dopo la nascita, poiché affetta da una grave depressione, si reca in Slovacchia (con il piccolo) a trovare i genitori. Viene qui ricoverata per disturbi psichici mentre il piccolo affidato alle cure dei nonni materni. Qualche settimana dopo, la giovane madre muore per un incidente con sospetto suicidio e Alessandro, recatosi in Slovacchia per riprendere il figlio, trova l'opposizione dei nonni materni, forti del provvedimento che affida loro il bambino;
   le istituzioni slovacche non rispettano, a quanto consta all'interrogante, nemmeno quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 (Brussels II bis) relativamente al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni prese da altri Stati in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonostante la Slovacchia abbia ratificato il 7 maggio 2001 anche la «Convenzione Europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento dei minori» (STCE n. 105, Lussemburgo 20 maggio 1980). L'interrogante intende inoltre stigmatizzare la totale inefficienza ed inadeguatezza, a dispetto dell'importante ruolo assegnatogli dalla vigente normativa europea e dalle convenzioni internazionali, dell'ufficio dell'autorità centrale slovacca che, invece di cooperare con le omologhe autorità straniere ed adoperarsi nella massima misura possibile per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla loro reale applicazione, finisce con il prendere sistematicamente le parti del genitore (o affini) slovacco che opera una sottrazione di minori, attuando, a quanto consta all'interrogante, una serie di tecniche dilatorie che, di fatto, ritardano od impediscono del tutto l'attuazione dei provvedimenti di rimpatrio dei minori nel loro Paese di residenza –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché le autorità slovacche applichino correttamente la normativa comunitaria in vigore, in modo tale da velocizzare i tempi relativi al ritorno dei minori da quel Paese;
   se si ravveda l'urgenza di assumere iniziative per un maggior coordinamento tra le legislazioni nazionali e per migliorare la comunicazione del Mediatore europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori, diramando alle ambasciate italiane indicazioni operative, intensificando i controlli alle frontiere e promuovendo la revisione dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 sulla disciplina le eccezioni al rientro dei minori;
   se si ritenga opportuno assumere iniziative affinché l'ambasciata italiana a Bratislava per fornisce un supporto e un appoggio concreto al padre del piccolo Leonardo;
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per favorire il ricongiungimento immediato e urgente del padre Alessandro con il figlio Leonardo, in considerazione del fatto che il 3 febbraio 2017 il tribunale di Trnava si è riunito per decidere le sorti dei bambino, il quale è al centro del contenzioso legale da ormai quasi 3 anni. (4-15555)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sequestro di persona

applicazione del diritto comunitario

convenzione europea