ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15545

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 740 del 13/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 13/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/02/2017
Stato iter:
15/02/2017
Fasi iter:

RITIRATO IL 15/02/2017

CONCLUSO IL 15/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15545
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Lunedì 13 febbraio 2017, seduta n. 740

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   le leggi n. 108 del 1996 e n. 106 del 2011 disciplinano la determinazione del tasso usurario stabilendo un «tasso soglia», determinato con l'aumento di un quarto, oltre ulteriori quattro punti percentuali del tasso effettivo globale, rilevato trimestralmente dal Ministero, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano cambi, in relazione alle operazioni per categorie omogenee;
   la Banca d'Italia ha innalzato il tetto del tasso di soglia, escludendo numerose voci di costo; con la legge n. 24 del 2001 è stata fornita l'interpretazione autentica della legge n. 108 del 1999. Dalla relazione al disegno di legge n. 4941, divenuto poi legge n. 24 del 2001 si evince che per interessi si intendono quelli pattuiti a qualunque titolo, e quindi gli interessi corrispettivi, compensativi o moratori;
   la Corte di Cassazione con la sentenza n. 350 del 2013 ha chiarito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori e ai fini del calcolo del tasso soglia il tasso di mora va computato;
   la Corte Costituzionale con sentenza n. 29 del 2002 ha affermato che il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori;
   la legge n. 108 del 1996, all'articolo 2, determina il «tasso medio» relativamente alla categoria di operazioni e pertanto consente la distinzione in categorie per le operazioni di credito, non per la natura degli interessi;
   predette disposizioni di legge sono rimaste inattuate, in quanto, dal decreto ministeriale del marzo 2003, si evidenzia una rilevazione campionaria effettuata dalla Banca d'Italia nel 2002 relativa al tasso di mora e ciò appare in contrasto con la norma che dispone la soglia per il tasso di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio, in quanto la diversificazione riguarda la natura del credito, non dell'interesse;
   d'altra parte, lo spread dal tasso medio è volto a coprire i costi di raccolta, struttura ed organizzazione, con il differenziale fra il valore medio del tasso fisiologico e il margine superiore della soglia d'usura che può compiutamente ammortizzare sofferenze e dubbi esiti del credito accordato;
   contro tali decreti trimestrali e intervenuta anche la Corte di Cassazione – sezione penale (a titolo esemplificativo sentenza n.ro 46669/2011) affermando che «Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione»;
   nel giugno 2014 il tasso ufficiale di sconto era 0,15 per cento e il tasso soglia per lo stesso periodo per un mutuo a tasso fisso era 10,4625 per cento. Se lo si aumenta di 2,1 per il tasso di mora si arriva ad un tasso soglia pari al 13,08, con una forbice a favore delle banche di 12,93 per cento. Se la legge sull'usura permettesse una forbice così si sarebbe, a giudizio dell'interrogante, in un Paese correo dell'usura stessa. Persino l'arbitro bancario finanziario (collegio Napoli pronuncia n. 125 del 2014) afferma che il riferimento all'aumento di 2,1 per cento «... non appare utilizzabile per varie ragioni in vista del giudizio di usurarietà» –:
   per quali ragioni nel dare attuazione al decreto-legge n. 394 del 2000 convertito dalla legge n. 24 del 2001, non si sia seguito lo spirito dello stesso, che stabilisce che per interesse si intende quello convenuto a qualunque titolo, corrispettivo, compensativo o moratorio, come indicato anche nella relazione illustrativa (punto 4);
   se, a fronte dell'obbligo di legge e alla luce delle sentenze citate, il Ministro interrogato non ritenga di dover quanto prima adeguare il contenuto dei decreti trimestrali, eliminando il riferimento introdotto dalla Banca d'Italia al tasso di mora in modo da includere nel tasso effettivo globale il tasso di mora medesimo, e dare finalmente attuazione alla legge. (4-15545)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

credito

applicabilita' diretta

banca