ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15337

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 730 del 25/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: LOCATELLI PIA ELDA
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 25/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 31/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15337
presentato da
LOCATELLI Pia Elda
testo presentato
Mercoledì 25 gennaio 2017
modificato
Lunedì 31 luglio 2017, seduta n. 845

   LOCATELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la legge sulla «procreazione medicalmente assistita, legge n. 40 del 2004, prevede all'articolo 11 l'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di un registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime. Tale iscrizione è obbligatoria. I dati sono raccolti e diffusi dall'Istituto superiore di sanità al fine di consentire massima trasparenza e pubblicità alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e ai risultati conseguiti;
   le strutture sono, inoltre, tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati per le finalità indicate sopra citate, nonché le informazioni utili per il controllo e l'ispezione da parte delle autorità competenti;
   l'Istituto predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale sulla base dei dati raccolti, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati;
   il Ministro della salute presenta poi, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione al Parlamento sull'attuazione della suddetta legge;
   alla luce del dettato sopra indicato risulta che, dal Registro, è possibile consultare l'elenco delle strutture autorizzate ad applicare tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita;
   tra le tecniche applicabili possono essere effettuate, su richiesta della coppia, indagini cliniche diagnostiche ai sensi degli articoli 14, comma 5, (I soggetti... sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero) e 13, comma 2, (La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative);
   con sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 2015 è stata dichiarata: «l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da apposite strutture pubbliche». Pertanto, indagini cliniche diagnostiche possono essere applicate anche le coppie fertili portatrici di patologie genetiche che possono accedere a tali tecniche;
   nel Registro inoltre, sono raccolti anche i dati sulle indagini cliniche diagnostiche sull'embrione (indagini genetiche preimpianto);
   nelle relazioni al Parlamento presentate il 30 giugno 2016 e 2017 e visionabile sul sito dell'istituto superiore di sanità non risultano riportati dati in merito ai trattamenti di procreazione medicalmente assistita cui sia stata applicata la cosiddetta «Diagnosi Preimpianto», in particolare:
    le percentuali di impianto degli embrioni su cui sia stata applicata la tecnica diagnostica;
    il numero degli eventuali embrioni crioconservati che a seguito di Diagnostica genetica preimpianto (PGD) non sono stati trasferiti in utero per non creare nocumento alla salute della donna nel rispetto della sentenza n. 151 del 2009 –:
   quali siano i motivi per cui nella relazione al Parlamento relativa alla legge n. 40 del 2004, con riferimento agli anni 2016 e 2017, manchino i dati sulle tecniche di indagini cliniche sull'embrione applicate per le coppie infertili e del numero degli embrioni non idonei per una gravidanza che risultano crioconservati.
(4-15337)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procreazione artificiale