Legislatura: 17Seduta di annuncio: 711 del 06/12/2016
Primo firmatario: BARGERO CRISTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/12/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MISIANI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 01/12/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/12/2016
BARGERO e MISIANI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
in migliaia di comuni italiani sono presenti le case dell'acqua, cioè unità distributive aperte al pubblico di acque derivate dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo del pubblico. Si stimano in circa tremila gli impianti funzionanti nel Paese, che rappresentano un servizio offerto ai cittadini dai vari soggetti incaricati (aziende idriche, comuni, consorzi e altro) che gestiscono la risorsa idrica. Oltre il 75 per cento è gestito da soggetti facenti parte della pubblica amministrazione ed il servizio fornito è particolarmente apprezzato dalla popolazione soprattutto nelle aree ove sussistono criticità circa la potabilità dell'acqua (si pensi, ad esempio, alle zone dove la concentrazione di arsenico e/o floruri nell'acqua è talvolta superiore a quella consentita dalla legge);
le case dell'acqua – in attuazione delle direttive dell'Unione europea (ad esempio, la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e delle norme nazionali (articolo 180 del decreto legislativo n. 152 del 2006) sull'ordine alla riduzione della produzione dei rifiuti – costituiscono inoltre un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di gas serra ed orientato a modificare gli attuali modelli di consumo nell'ambito della prevenzione dei rifiuti, oltre ad essere un'attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile. Proprio al fine di promuovere la valorizzazione di tali strumenti, il 9 ottobre 2013 è stato sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle associazioni dei produttori un protocollo di intesa per la valorizzazione dell'acqua di rete e la riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni inquinanti;
l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016, dispone che a partire dal giorno 1o aprile 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 (del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015) siano obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici –:
se non ritenga che il nuovo regime telematico nel caso delle case dell'acqua, comportando adempimenti burocratici per le amministrazioni ed obblighi esorbitanti rispetto all'effettiva entità delle transazioni, rischi di penalizzare – senza alcun concreto vantaggio per l'erario vista la natura pubblica del servizio – un servizio di pubblica utilità per i cittadini;
se il Ministro interrogato in base alle considerazioni esposte, non ritenga di assumere iniziative per escludere le case dell'acqua dall'applicazione della nuova normativa, considerata sia la modestia delle transazioni sia i costi vivi periodici connessi alla trasmissione telematica dei corrispettivi. (4-14926)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):gestione dei rifiuti
riduzione delle emissioni gassose
applicazione del diritto comunitario