ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14526

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 692 del 14/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 14/10/2016
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 14/10/2016
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 14/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 14/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14526
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692

   SPESSOTTO, LIUZZI, NICOLA BIANCHI e DELL'ORCO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   la società Poste Italiane risulta vincitrice, ormai da alcuni anni, della gara d'appalto per la consegna delle cartelle esattoriali da parte di Equitalia spa;
   la nomina a messo notificatore, che avviene con provvedimento formale adottato dal dirigente dell'ufficio competente per la notifica, è regolata dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, commi 158 e 159;
   la nomina prevede, in ogni caso, a norma di legge, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità;
   il portalettere nominato messo notificatore straordinario da Equitalia, nomina che risulta senza scadenza e che solo Equitalia può eventualmente ritirare, deve, in base alle vigenti disposizioni, in caso di irreperibilità del destinatario al secondo tentativo di notifica di un atto emesso da Equitalia, compilare la relata nelle parti indicate e depositare personalmente gli atti, non recapitati, presso la casa comunale;
   nonostante i portalettere con qualifica di messo notificatore siano tenuti a compiere personalmente tutte le attività del processo di notificazione, tra cui rientra anche la consegna dell'atto inesitato alla casa comunale, agli stessi, come emerso da alcune testimonianze, citate anche nella sentenza n. 1058/2016 del tribunale di Torino, verrebbe richiesto dall'azienda di attestare di aver compiuto anche la formalità del deposito degli atti nella casa comunale, formalità poi messe in atto in tempi successivi da altri messi;
   il portalettere, nominato messo notificatore, che si rifiuta di sottoscrivere la relata di notifica di deposito ove non fosse lui stesso a curare il deposito dell'atto presso la casa comunale, verrebbe sanzionato disciplinarmente dall'azienda;
   l'articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1999 fa espresso divieto che il messo notificatore si faccia rappresentare o sostituire nell'attività di notifica per cui è stato nominato dal concessionario –:
   sulla base di quali presupposti giuridici si giustifichino le attuali modalità di notifica delle cartelle di Equitalia richieste ai messi notificatori di Poste e se non si intendano chiedere chiarimenti a Poste italiane in merito ad una auspicabile modifica organizzativa che consenta ai messi di procedere personalmente al deposito dell'atto nella casa comunale con contestuale sottoscrizione della relata;
   se non si ritenga altresì di assumere iniziative, per quanto di competenza, per evitare che il lavoratore, che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio per l'attività di messo notificatore, sia esposto a responsabilità civili e penali per falso ideologico. (4-14526)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formazione professionale

gara d'appalto