ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14191

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 672 del 14/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRIGNONE BEATRICE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 14/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 14/09/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 14/09/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 14/09/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 14/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/09/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/09/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14191
presentato da
BRIGNONE Beatrice
testo di
Mercoledì 14 settembre 2016, seduta n. 672

   BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2016, è stato varato il decreto-legge sul sistema bancario;
   il decreto definisce i meccanismi per rimborsare gli investitori che si sono visti azzerare le obbligazioni dei quattro istituti messi in risoluzione a fine 2015 e più precisamente: Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti;
   il decreto-legge si compone di tre parti: rimborsi, recupero crediti e Deferred Tax Asset (Dta) e fondo di solidarietà per la riconversione del personale del credito;
   nell'ambito di diverse dichiarazione da parte del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi affermava anche: «.... Siamo intervenuti salvando i correntisti che sarebbero andati a gambe all'aria e non vi è stato alcun elemento di favore per i manager o la struttura delle banche che sono state messe in risoluzione. I cittadini hanno salvato i propri soldi, ci sono sanzioni per i manager e i commissariamenti. La verità al netto della propaganda è che il nostro atteggiamento è stato molto rigoroso e serio»;
   sempre il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi dichiarava a proposito dei rimborsi: «...Abbiamo stabilito che ha diritto a un rimborso forfettario automatico fino all'80 per cento dell'investimento in obbligazioni subordinate l'investitore che abbia un reddito lordo al di sotto dei 35 mila euro, oppure un patrimonio mobiliare inferiore ai 100 mila euro, anche se ha il reddito superiore ai 35 mila euro. I cittadini non spendono niente perché è il fondo bancario che paga. I rimborsi riguardano solo chi ha comprato le subordinate entro il 12 giugno del 2014. Sulla base di quest'ultimo criterio, su 10 mila investitori restano fuori solo 158 persone che hanno comprato le obbligazioni sul mercato secondario online. Questi avranno la possibilità di ricorrere all'arbitrato. Con questo provvedimento abbiamo salvato i correntisti»;
   il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 relativi ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II-MiFIR) e del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al regolamento titoli e ai depositari centrali (CSDR) recentemente approvato dal Governo, definisce la negoziazione in conto proprio come «... l'attività di acquisto e vendita di strumenti in contropartita diretta e la relazione a ordini di clienti»;
   i provvedimenti attuativi per completare le regole che consentivano i rimborsi automatici agli investitori delle quattro banche salvate contenuti nel regolamento del Fondo di solidarietà, a fronte del soddisfacimento di criteri reddituali e patrimoniali, dovevano poter concedere ai titolari di obbligazioni una rassicurazione circa i tempi e le modalità di risarcimento;
   di fatto, a una lettura attenta del regolamento del Fondo di solidarietà – pubblicato sul sito del Fondo interbancario di tutela dei depositi –, alla pagina 6, si precisa che «... sono esclusi gli acquisti avvenuti nell'ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la banca in liquidazione abbia svolto solo un'attività d'intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto come sopra definito»;
   tuttavia, nel caso specifico di acquisti di obbligazioni subordinate effettuati sul mercato secondario – cioè non direttamente all'emissione –, tali acquisti sono avvenuti con le stesse modalità sostanziali che caratterizzano il rapporto negoziale diretto banca-cliente;
   è pertanto necessario sottolineare che entrambi i due processi di acquisto – relativi ad acquisti di obbligazioni subordinate effettuati sul mercato secondario e non direttamente con l'emissione – si svolgevano in modo identico e la diversità si poteva apprendere solo di conferma di esecuzione dell'ordine;
   nessun cliente e nemmeno gli operatori bancari, hanno mai avvertito una differenza e pertanto nessun risparmiatore è stato mai informato, a quanto consta agli interroganti, dell'una o dell'altra modalità di compravendita dei titoli;
   la difformità emerge soltanto dalle attestazioni degli ordini eseguiti, ma solamente a ordine eseguito. Infatti si evince che alcune di queste operazioni sono state eseguite in contropartita diretta, altre tramite intermediario abilitato – cioè la stessa banca –. Pertanto, nel caso di collocamento tramite intermediario abilitato, il rimborso non è previsto, così come evidenziato a pagina 6 del regolamento del Fondo di solidarietà;
   se il sopra evidenziato punto non dovesse essere modificato, moltissimi risparmiatori – solo in Banca Marche, il 65 per cento – resterebbero esclusi dal rimborso, pertanto vi saranno risparmiatori che, avendo acquistato tramite intermediario abilitato e non sapendolo, invieranno la documentazione per il rimborso al Fondo interbancario di tutela dei depositi, ma non saranno rimborsati per le motivazioni esposte e non potranno nemmeno avvalersi dell'arbitrato perché già adito la via del rimborso forfettario, che automaticamente esclude quella dell'arbitrato;
   alla luce dell'attuale situazione, si può evincere che, per le quattro banche coinvolte, prima commissariate, poi soggette alla contestabile applicazione del Bail In – con azzeramento di azioni e obbligazioni subordinate e crollo di fiducia conseguente –, mentre i risparmiatori di altre banche possono godere di ben altre attenzioni: fondo Atlante e warrant per tutelare i risparmiatori –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa;
   se non si ritenga pertanto necessario assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché siano rimborsati – considerata anche la premessa dello stesso Fondo interbancario di tutela dei depositi, che, testualmente, ammette «che la disciplina degli indennizzi forfettari scaturisce da una normativa innovativa e non ancora supportata» – tutti gli obbligazionisti delle quattro banche coinvolte, a patto che rientrino nei paletti del reddito e del patrimonio mobiliare;
   se non si ritenga necessario e urgente che si integri il regolamento di cui in premessa con un'interpretazione esplicativa e vincolante per consentire ai risparmiatori di vedersi riconosciuti gli stessi diritti dei rimborsati;
   se non si ritenga di assumere iniziative per ampliare la platea dei beneficiari del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59 e il successivo regolamento del Fondo di solidarietà, considerato che per gli interroganti risulterebbero in qualche modo agevolati i risparmiatori della sola Banca Etruria che ha collocato le obbligazioni solo tramite contropartita diretta;
   se corrisponde al vero che allo stato attuale saranno rimborsati i risparmiatori con aliquote ben al di sotto dell'80 per cento della somma investita per i meccanismi dell'interesse effettivo e rendimento BTP;
   se corrisponda al vero che saranno rimborsati in parte solo 4000 risparmiatori sui 12.500 che hanno visto azzerare i propri investimenti. (4-14191)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

banca

rimborso