ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14189

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 672 del 14/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: COLONNESE VEGA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 14/09/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/09/2016
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 14/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 14/09/2016
Stato iter:
31/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/05/2017
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/05/2017

CONCLUSO IL 31/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14189
presentato da
COLONNESE Vega
testo di
Mercoledì 14 settembre 2016, seduta n. 672

   COLONNESE, BRESCIA, LOREFICE e MANLIO DI STEFANO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   in data 24 agosto 2016, 40 cittadini sudanesi fermati dalla polizia presso il comune di Ventimiglia e facenti parte di un gruppo più ampio di 48 cittadini sudanesi, sono stati forzatamente imbarcati per essere espulsi su un aereo, presumibilmente decollato dall'aeroporto di Milano-Malpensa o da quello di Torino-Caselle, con destinazione finale Khartoum (Sudan) e con scalo intermedio in Egitto;
   risulterebbe che i 48 cittadini sudanesi fermati a Ventimiglia siano stati poi trasferiti presso il centro cosiddetto hotspot di Taranto per essere sottoposti a procedure di identificazione prima di essere trasferiti presso l'aeroporto individuato per il volo di rimpatrio;
   la EU-Horn of Africa Migration Route Initiative, presentata nel corso della IV Conferenza ministeriale euro-africana tenutasi a Roma il 27 e 28 novembre 2014 e conosciuta anche come «Processo di Khartoum», mira a stipulare accordi con Paesi di origine e transito in merito alla questione migratoria, nello specifico per il contrasto del traffico di esseri umani per mezzo di maggiori controlli alle frontiere, con l'obiettivo implicito di contenere i flussi migratori provenienti dal Corno d'Africa; l'Agenda europea sulle migrazioni presentata dalla Commissione europea a maggio 2015 ha recepito molte delle decisioni previste dal processo di Khartoum;
   ad aprile 2016 il Governo italiano ha inviato una proposta indirizzata alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europea denominata « Migration Compact-Contribution to an EU strategy for external action on migration» che prevede un percorso di esternalizzazione delle frontiere italiane ed europee per la gestione dei flussi migratori, attraverso accordi con Paesi di transito ed origine dei migranti, in continuità con quanto avviato nel processo di Khartoum;
   in data 3 agosto 2016 il capo della polizia italiana Franco Gabrielli ha sottoscritto un accordo, chiamato « Memorandum of Understanding», con il Governo del Sudan rappresentato dal generale Hashim Osman Al Hussein, che prevede una stretta collaborazione tra i due Governi sul tema migrazioni, in continuità con quanto previsto dal processo di Khartoum al Migration Compact, e che include accordi specifici per la riammissione nel Paese d'origine di cittadini sudanesi;
   numerosi rapporti redatti negli anni da autorevoli attori internazionali quali, per citarne alcuni, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Amnesty International, o Human Rights Watch sono concordi nell'affermare che nel Sudan siano presenti gravissime e sistematiche violazioni dei diritti umani fondamentali, oltre che in atto violenti conflitti nelle zone del Darfur, Kordofan del Sud e Nilo Blu;
   l'attuale Presidente del Sudan Omar Hasan Ahmad al-Bashir risulta indagato e condannato per genocidio e crimini di guerra e nei suoi confronti la Corte penale internazionale ha spiccato due mandati di arresto;
   le espulsioni collettive sono vietate dal diritto internazionale così come sancito dall'articolo 4 del Protocollo n. 4 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; l'Italia si conforma al diritto internazionale nella tutela del principio di non-refoulement così come sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati;
   la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già condannato l'Italia per violazioni inerenti ad espulsioni e respingimenti di stranieri con le sentenze Hirsi Jamaa e altri c. Italia, Sharifi e altri c. Italia e Grecia, Khlaifia e altri c. Italia;
   l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 vieta l'espulsione o il respingimento verso uno Stato dove lo straniero possa essere oggetto di persecuzione o se rientrante in categorie vulnerabili;
   l'articolo 10, terzo comma della Costituzione garantisce il diritto d'asilo allo straniero a cui sia impedito nel Paese d'origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Repubblica italiana;
   l'articolo 24 della Costituzione sancisce il diritto di difesa come diritto inviolabile a tutela dei propri diritti;
   il testo del « Memorandum Understanding» non è stato reso pubblico ma riveste chiaramente una forte valenza di natura politica oltre che oneri per la finanza e dovrebbe pertanto essere ratificato dal Parlamento in base a quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione;
   in ogni caso l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985 prevede che ogni accordo di relazione internazionale sottoscritto dal Governo venga pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale –:
   se non intenda fornire con urgenza delucidazioni approfondite su quanto accaduto fornendo altresì specifiche garanzie, se in condizione di farlo, rispetto al fatto che i cittadini sudanesi espulsi non siano sottoposti al rischio di ulteriori gravi violazioni di diritto oltre a quanto già subito come, inter alia, la mancata effettiva possibilità di difesa contro la procedura di espulsione;
   se possa fornire concrete garanzie che i cittadini sudanesi respinti non fossero portatori di specifiche vulnerabilità e che sia stata approfondita in maniera esaustiva la situazione individuale;
   se non intenda rendere pubblici i contenuti del « Memorandum of Understanding» sottoscritto con il Sudan così come previsto da normativa vigente;
   se non intenda interrompere ogni azione volta al respingimento, alla riammissione e di conseguenza alla sottoscrizione di ulteriori accordi con interlocutori, quali il Governo del Sudan o simili, che violano palesemente diritti umani fondamentali, e principi di diritto internazionale ed interno ai quali l'Italia si conforma;
   se non si intenda interrompere immediatamente l'utilizzo di centri cosiddetti hotspot che continuano a non avere una chiara definizione giuridica nell'ordinamento interno ed europeo, e risultano invece ad avviso degli interroganti luoghi di negazione di diritto. (4-14189)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 31 maggio 2017
nell'allegato B della seduta n. 807
4-14189
presentata da
COLONNESE Vega

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame si chiedono notizie in merito all'espulsione di 40 cittadini sudanesi fermati dalla polizia presso il comune di Ventimiglia e, contestualmente, vengono sollevate una serie di perplessità sul « memorandum of understanding» sottoscritto tra l'Italia e il Sudan, nelle persone del Capo della polizia, Franco Gabrielli, e del generale Hashim Osman al Hussein.
  Effettivamente, il 24 agosto del 2016 sono stati rimpatriati, con volo aereo da Torino a Khartoum, 40 cittadini sudanesi, nell'ambito della gestione del fenomeno migratorio che interessa, in modo significativo, anche la città di Ventimiglia.
  Infatti, onde evitare che l'alta concentrazione di migranti possa tradursi in emergenza umanitaria, la questura di Imperia, nell'ambito delle strategie coordinate da questo Ministero, effettua quotidiani trasferimenti dei migranti da Ventimiglia verso altri centri della penisola.
  Detti trasferimenti riguardano specificamente stranieri privi di titoli di viaggio respinti alla frontiera dalle autorità di polizia francesi o provenienti da altre località italiane a bordo dei treni in arrivo alla stazione ferroviaria della città di confine, nessuno dei quali, benché richiesto, ha mai espresso la volontà di presentare domanda di protezione internazionale.
  In tale contesto, il 22 agosto 2016 sono stati rintracciati a Ventimiglia ventidue cittadini sudanesi, alcuni respinti alla frontiera dalla polizia francese e altri arrivati via treno.
  Conseguentemente, sono state avviate le procedure di legge per l'adozione dei provvedimenti di espulsione e di accompagnamento coattivo alla frontiera, sussistendo le condizioni fissate dal testo unico sull'immigrazione.
  Il 23 agosto 2016, si è svolta negli uffici della questura di Imperia, l'udienza di convalida dei provvedimenti espulsivi innanzi il giudice di pace, presenti i ventidue cittadini sudanesi assistiti da legali.
  Nel corso del processo, come risulta dai verbali di udienza, ciascuno dei ventidue sudanesi, su esplicita domanda del giudice, ha espresso la volontà di non richiedere asilo politico, pur nella consapevolezza che tale diniego avrebbe comportato l'esecuzione del rimpatrio coatto, ribadendo analoga dichiarazione negativa, espressa e sottoscritta dagli interessati nel verbale dell'intervista effettuata in precedenza da personale del locale ufficio immigrazione della questura, assistito dagli interpreti.
  Inoltre, sempre il 23 agosto 2016, è stato effettuato il trasferimento dall’hotspot di Taranto ad Imperia di altri venticinque cittadini sudanesi – già provvisti di provvedimento di espulsione convalidato dal giudice di pace di Taranto – per l'espletamento delle sole attività di audizione da parte di funzionari del consolato sudanese di Roma e il loro successivo accompagnamento all'aeroporto di Torino per il conseguente rimpatrio.
  Si soggiunge, peraltro, che tre funzionari del consolato sudanese di Roma hanno svolto, negli uffici della questura di Imperia, le attività di audizione per verificare e attestare lo status di cittadini sudanesi dei quarantasette stranieri da rimpatriare.
  La mattina del 24 agosto 2016, i quarantasette sudanesi sono stati accompagnati a bordo di due pullman a Torino.
  Quaranta di essi sono stati portati all'aeroporto di Torino Caselle e, scortati, sono stati imbarcati sul volo aereo diretto a Khartoum, previo scalo tecnico all'aeroporto del Cairo.
  Gli altri sette stranieri sono stati accompagnati presso il Cie di quella città, per indisponibilità di posti sul volo charter.
  Come prassi, al momento dell'ingresso in questa struttura, è stato loro consegnato l'opuscolo informativo sui propri diritti e doveri.
  Il successivo 26 agosto 2016, durante l'udienza di convalida del trattenimento, due di essi esprimevano la volontà di richiedere la protezione internazionale, formalizzando la relativa richiesta il 28 agosto 2016.
  Nei giorni successivi anche i restanti cinque decidevano di presentare analoga richiesta.
  Si soggiunge che tutti e sette i cittadini sudanesi, in tempi diversi, hanno ottenuto lo status di protezione internazionale.
  Quanto alla cooptazione in materia migratoria tra Italia e Sudan, essa è parte integrante del processo di Khartoum, che è il dialogo migratorio congiunto Esteri-Interno avviato durante la Presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 per stabilire canali di cooperazione con i Paesi del Corno d'Africa.
  Scopo della iniziativa è la promozione di progetti concreti per una più efficace gestione dei flussi migratori nei Paesi del Corno d'Africa e nei maggiori paesi mediterranei di transito.
  Tra le azioni specifiche del progetto figurano: le campagne di sensibilizzazione e informazione a beneficio dei potenziali migranti; la creazione e il rafforzamento di centri di accoglienza per migranti; l'assistenza tecnica e la formazione specifica a beneficio delle autorità dei Paesi terzi in materia di gestione dei flussi migratori; infine, la promozione di uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle cause profonde dell'immigrazione irregolare.
  In tale contesto, si inserisce il « memorandum of understanding» con il Sudan, mirante a sviluppare la cooperazione di polizia per il contrasto di una vasta gamma di forme di criminalità, quali il contrabbando di armi, il traffico di stupefacenti, la lotta alla tratta degli esseri umani e al traffico di migranti, i reati informatici e il riciclaggio.
  Tale atto, denominato « Memorandum d'intesa tra il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno italiano e la Polizia nazionale del Ministero dell'interno sudanese per la lotta alla criminalità, gestione delle frontiere e dei flussi migratori ed in materia di rimpatrio», rappresenta un «filone» particolare nell'ambito dei programmi volti a rendere più incisiva la cooperazione con gli organi di polizia dei paesi di immigrazione, superando le problematicità esistenti.
  L'obiettivo è sviluppare un'azione strategica di lungo periodo, capace di innalzare il livello di preparazione degli apparati di law enforcement dei paesi di origine e di transito dei flussi, migliorandone la capacità di prevenzione e repressione.
  Si tratta di una prospettiva che non può essere perseguita dal singolo Stato e della quale, infatti, si è fatta carico l'Unione europea con il programma « Better Migration Management» (BMM), presentato nel dicembre 2015 ed inserito nel Processo di Khartoum.
  Il BMM, di durata triennale, assegna un ruolo decisivo alla polizia di Stato nella costruzione di una cultura specialistica di polizia giudiziaria, scientifica e di frontiera in una serie di paesi dell'Africa centro-orientale (Sudan, Kenya, Etiopia, Somalia, Gibuti, Uganda).
  Il memorandum d'intesa è, quindi, uno strumento di natura tecnica-operativa, che – come previsto nell'ordinamento nazionale – può essere stipulato ad un livello infra-governativo, in quanto non implica scelte di natura politica, ma si limita a introdurre e disciplinare misure di fluidificazione di procedure già contemplate nell'ordinamento.
  Quasi sempre, questi strumenti prevedono ampie concessioni da parte italiana di aiuti anche in forma di assistenza tecnica, forniture di mezzi e attività formativa, destinate o specificamente mirate all'agevolazione dei rimpatri o a una più ampia collaborazione di polizia.
  Attualmente i memorandum conclusi sono undici e sono, inoltre, in corso contatti per la negoziazione di analoghe intese con le autorità di Bangladesh, Costa D'Avorio, Ghana, Pakistan e Senegal.
  Quanto alla richiesta di sopprimere gli hotspot, in quanto strutture carenti di una chiara definizione giuridica e luoghi di negazione dei diritti, si rappresenta che, per il Governo, essi sono parte essenziale del sistema nazionale di gestione dei flussi, tant’è che si è ritenuto di codificarne le caratteristiche e il funzionamento nel decreto-legge n. 14 del 2017, convertito in legge n. 46 del 2017.
  Si tratta di strutture destinate prioritariamente al soccorso e alla prima assistenza, in esse vengono eseguite anche le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico che consentono l'esatta identificazione dello straniero e rispondono all'ulteriore esigenza di assolvere l'obbligo di alimentare Eurodac, il database europeo per il confronto delle impronte digitali.
  Sotto il profilo dei diritti dei migranti, si rappresenta che la permanenza degli stessi negli hotspot è limitata al tempo strettamente necessario alle predette operazioni.
  In essi, inoltre, sono presenti l'alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati e l'organizzazione internazionale per le migrazioni che, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dell'interno, assicurano l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sulla procedura di relocation in altri stati membri e sulla possibilità di ricorrere al rimpatrio volontario assistito, oltre a concorrere all'individuazione dei soggetti vulnerabili e delle vittime di tratta.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoDomenico Manzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

lotta contro la criminalita'

espulsione