ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14146

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 671 del 13/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2016
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 13/09/2016
Stato iter:
06/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2016

CONCLUSO IL 06/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14146
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Martedì 13 settembre 2016, seduta n. 671

   ZOLEZZI, DAGA, MANNINO, TERZONI, BUSTO, DE ROSA, MICILLO e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prescrive che:
    «Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'instradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.»;
   il decreto del Ministro dell'ambiente 1o aprile 1998 n. 145, di cui al comma 6 del predetto articolo 193 del codice ambientale, prevede la possibilità della pesatura «a destino», ovvero di evitare l'indicazione iniziale della quantità dei rifiuti per riservarsi di indicarla una volta raggiunta la destinazione. Pertanto agli interroganti non risulta chiaro quale principio sottende tale norma che evidentemente non può assicurare il controllo totale della pesatura, potenzialmente esposta a pericolosi doli e ipotetici «aggiustamenti», nella quantità dei rifiuti trasportati: tale lacuna, nella fattispecie ivi indicata, può penalizzare la contabilità dei rifiuti, urbani e speciali, nonché la pianificazione ambientale, che potrebbe essere di gran lunga inattendibile;
   la Corte di Cassazione Penale, Sez. 3o, 28 gennaio 2014 (udienza del 17 dicembre 2013), con la sentenza n. 3692 ha stabilito fra l'altro che «il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione dei rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa, con la conseguenza che, a differenza di ciò che avviene per la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e di uso di certificato falso durante il trasporto, non sono applicabili le sanzioni penali stabilite dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con richiamo all'articolo 483 codice penale»;
   la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20 giugno 2014 ha confermato la decisione con la quale, in data 6 marzo 2013, il tribunale di Busto Arsizio aveva affermato la responsabilità penale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, gli ultimi due anche per il reato di cui all'articolo 640 c.c., reati concretatisi nell'illecita gestione di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di procurarsi un ingiusto profitto consistito, per le società facenti capo a (OMISSIS), separatamente giudicato, nel maggior guadagno derivante dal conferimento di rifiuti già selezionati, conferendo una minor parte o lievitando i carichi di rifiuti movimentati, redigendo falsamente i formulari di trasporto (in (OMISSIS) dal (OMISSIS));
   segnatamente, secondo quanto evidenziato dai giudici del merito, il (OMISSIS), gestore di fatto della «(OMISSIS)», aveva concorso nell'illecita attività che l’(OMISSIS) effettuava in località (OMISSIS), gestendo rifiuti di diversa provenienza, fornendogli copertura mediante la redazione di falsi formulari volta ad individuare la (OMISSIS) come destinatario finale di rifiuti; il (OMISSIS), quale amministratore di fatto della «(OMISSIS)», aveva concorso nell'illecita attività che sempre l’(OMISSIS) aveva posto in essere nell'ambito di una bonifica, gonfiandone fittiziamente i costi attraverso la simulazione di viaggi mai avvenuti, documentati mediante formulari falsi predisposti dal (OMISSIS) dietro compenso; il (OMISSIS), infine, formale appaltatore delle opere di bonifica, in quanto in possesso delle necessarie autorizzazioni, subappaltava le stesse all’(OMISSIS) nella consapevolezza della condotta illecita dello stesso;
   sono vari e frequenti i casi, per dolo o colpa, di errata compilazione del FIR. A titolo esemplificativo e non esaustivo, se ne segnalano alcuni più o meno gravi, accaduti negli ultimi due anni, a significare un'abitudine generalizzata ed estesa a livello nazionale:
    in Abruzzo il titolare e i dipendenti di un'azienda di trattamento rifiuti sottraevano olio vegetale esausto dalle apposite campane e lo trasportavano facendo uso di FIR compilati con dati falsi;
    al Lido degli Estensi, in Ferrara, un anno fa, due cittadini romeni pregiudicati sono stati fermati per trasporto illecito di rifiuti, riscontrando fra l'altro la compilazione del FIR con dati falsi;
    in Lombardia meridionale è stato scoperto un traffico illecito di rifiuti (in particolare fanghi) a carico dei vertici della CRE spa: a detta degli inquirenti, il modus operandi ideato dai vertici della C.R.E. spa era ben consolidato anche tra gli altri soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto (trasportatori e aziende agricole) e veniva attuato secondo le seguenti fasi: scorretto tracciamento, attraverso false indicazioni sui formulari dei pesi e delle caratteristiche, del rifiuto e quindi percentuale di sostanza secca non rispondenti al vero, riutilizzo dello stesso formulario per più trasporti, comunicazioni di dati falsi alle autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo agronomico dei fanghi, mancato rispetto di procedure e condizioni previste per ottenere la certificazione ISO 14001.2004 e falsificazioni delle analisi dei terreni;
    a Rho, in provincia di Milano, è stato scoperto uno smaltitore abusivo che si serviva fra l'altro di FIR falsi per certificare l'avvenuto smaltimento (e di conseguenza ottenere il pagamento) di rifiuti mai smaltiti;
    a Tortona, in provincia Alessandria, è in corso un'inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. L'accusa sostiene che i reati contestati (fra cui la certificazione di trasporti mai effettuati e l'artificioso aumento delle quantità di rifiuti trasportate) sono stati possibili, tramite una falsificazione dei FIR;
   da fonti di stampa (il Corriere della Sera del 2 agosto 2016, pagina 9, a firma di Ernesto Menicucci) risulta che a Roma, in base a quanto dichiarato dall'assessore Paola Muraro, i formulari di identificazione dell'azienda AMA sarebbero difformi addirittura di un 60-70 per cento rispetto a quanto in origine caricato sui mezzi –:
   se non ritenga opportuno, alla luce dell'evidente vetustà ed inadeguatezza del formulario di identificazione rifiuti, assumere iniziative normative che ne disciplinino l'aggiornamento prevedendo, fra l'altro, l'eliminazione della possibilità della pesatura «a destino» dei rifiuti;
   se non ritenga opportuno approfondire, per quanto di competenza, se corrisponda al vero quanto apparso sulle fonti di stampa e, nel caso di un riscontro positivo, estendere la verifica a livello nazionale per l'effettiva attendibilità delle informazioni trasmesse tramite i FIR;
   se non ritenga opportuno assumere iniziative per razionalizzare i criteri di contabilizzazione dei rifiuti in modo da ottenere dati funzionali ad una pianificazione basata su cifre reali, anche prendendo in considerazione il ripristino del reato penale per le compilazioni difformi dei FIR, a suo tempo abolito dal decreto legislativo n. 205 del 2010. (4-14146)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 711
4-14146
presentata da
ZOLEZZI Alberto

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa al formulario di identificazione dei rifiuti, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Il formulario d'identificazione del rifiuto è preposto all'accompagnamento dei trasporti di rifiuti effettuati da enti o imprese. Il produttore del rifiuto, nel compilare la casella 6 del formulario denominata «Quantità», è tenuto a indicare la quantità di rifiuti trasportati, espressa in Kg o litri.
  Per ragioni dovute alla natura del rifiuto e/o all'indisponibilità di un sistema di pesatura, tale indicazione può risultare approssimativa e stimata; il produttore, pertanto, deve indicare una stima il più possibile coerente con la realtà e contrassegnare la casella «Peso da verificarsi a destino», in modo da rinviare al destinatario il rilievo del peso con gli strumenti idonei.
  Conseguentemente, il produttore, all'atto della registrazione del movimento nel registro di carico e scarico, deve indicare nelle annotazioni che il peso è stimato. Entro 90 giorni dalla partenza del rifiuto, il produttore riceve dal trasportatore la quarta copia riportante il peso a destino. A seguito della pesata da parte del destinatario, può verificarsi una non corrispondenza tra la quantità in partenza e quella riscontrata a destinazione. Tale divergenza viene gestita dal produttore indicando sulla copia stampata del proprio registro di carico e scarico, nella casella «Annotazioni» del movimento inerente allo scarico, la quantità effettiva di rifiuti, aggiungendovi anche data e firma. Qualora venga utilizzato dal produttore un programma informatico per la gestione dei movimenti, questo dovrà provvedere a ridimensionare conseguentemente i relativi movimenti di carico.
  A chiarire, inoltre, la problematica relativa al «peso» è intervenuta la circolare interministeriale n. 812 del 4 agosto 1998 che alla lettera t) chiarisce che «alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella «(.)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione».
  Gli attuali strumenti di contabilità dei rifiuti, seppur migliorabili, appaiono idonei a soddisfare il sistema attuale di raccolta dati e a garantire l'attendibilità stessa dei dati in essi contenuti.
  In ogni caso, si evidenzia che questo dicastero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina in vigore.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

gestione dei rifiuti

traffico illecito