ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14089

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 669 del 05/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 05/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 05/09/2016
Stato iter:
12/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/05/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/05/2017

CONCLUSO IL 12/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14089
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Lunedì 5 settembre 2016, seduta n. 669

   GRIMOLDI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   un veicolo può essere qualificato e classificato di interesse storico e collezionistico se la costruzione è precedente di almeno 20 a quella della richiesta di iscrizione in uno dei registri di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;
   i veicoli immatricolati prima del 1960 iscritti presso un registro storico devono obbligatoriamente essere revisionati presso la sede provinciale della motorizzazione civile;
   i veicoli immatricolati prima del 1960 non iscritti ad un registro storico possono essere revisionati, in alternativa, anche presso centri privati autorizzati;
   risulta oltremodo incomprensibile questa disparità di trattamento che obbliga i veicoli iscritti ai registri (che sono per di più garanzia di valorizzazione e di cura) ad affrontare la revisione con maggiori oneri burocratici e con tempi e spostamenti molto più lunghi rispetto agli altri veicoli di pari vetustà;
   se gli incaricati delle officine private autorizzate svolgono il servizio di revisione per i veicoli costruiti prima del 1960 non iscritti ai registri, si presume che abbiano tutte le competenze necessarie per effettuare i medesimi controlli anche sui veicoli iscritti ai registri –:
   se il Ministro interrogato non ritenga penalizzante e discriminante l'obbligo di effettuare la revisione periodica dei veicoli costruiti prima del 1960 presso le sedi della Motorizzazione civile esclusivamente per quelli iscritti nei registri di cui all'articolo 60 del Codice della strada, e se quindi non intenda semplificare la procedura così come previsto per quei veicoli che non sono iscritti ai registri;
   se non ritenga opportuno equiparare i diritti e i doveri di tutti i proprietari di veicoli costruiti prima del 1960, specificando con gli opportuni provvedimenti, anche di carattere esplicativo, che la revisione obbligatoria può essere effettuata nelle sedi della motorizzazione civile o, in alternativa, presso i centri autorizzati.
(4-14089)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 12 maggio 2017
nell'allegato B della seduta n. 795
4-14089
presentata da
GRIMOLDI Paolo

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta sulla base delle informazioni pervenute dalla direzione generale per la motorizzazione di questo Ministero.
  Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico sono state disciplinate dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2010.
  Detto provvedimento definisce i requisiti dei veicoli in questione, sia sotto il profilo dell'accertamento dell'adeguato modo di conservazione, richiesto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, concernente la «attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso», sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 per la loro circolazione su strada.
  Pertanto, il decreto ministeriale completa il quadro normativo di riferimento per i veicoli di interesse storico e collezionistico e reca, in particolare, disposizioni concernenti;
   l'iscrizione di un veicolo in uno dei registri, di cui all'articolo 60 del codice della strada, al fine di acquisire la qualifica di «veicolo di interesse storico e collezionistico»;
   la riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
   la revisione periodica.

  In relazione a quest'ultimo aspetto, il decreto ha introdotto una serie di semplificazioni e agevolazioni.
  In primo luogo è stata allineata la cadenza delle revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico con quella delle autovetture circolanti e cioè a due anni. Si ricorda che prima dell'adozione di detto decreto ministeriale i veicoli in questione, in quanto veicoli atipici, erano obbligati alla revisione annuale.
  Con particolare riferimento ai veicoli costruiti prima del 1o gennaio 1960 è stata prevista la esclusiva competenza degli uffici della motorizzazione civile poiché le verifiche tecniche effettuate nel corso della revisione di tali veicoli possono essere effettuate in deroga a talune prove strumentali (in alcuni casi non è possibile utilizzare il banco a rulli prova freni).
  Le prove in deroga non possono essere effettuate dalle officine di autoriparazione autorizzate alle revisioni ai sensi dell'articolo 80 del Codice della strada.
  Inoltre, non possono usufruire di deroghe per le prove i veicoli circolanti costruiti prima dell'anno 1960 non classificati di interesse storico e collezionistico. Per quest'ultimi, indipendentemente dal soggetto che esegue il controllo tecnico, debbono essere effettuate tutte le prove strumentali previste dalle norme vigenti in materia di revisioni dei veicoli a motore.
  Tuttavia, tenuto conto della particolarità dei veicoli di cui trattasi e al fine di ridurre gli eventuali disagi nei casi in cui sussiste l'obbligo di sottoporre i veicoli a revisione esclusivamente presso le sedi della motorizzazione civile (UMC) è stato disposto che i registri storici, attraverso i propri club o i propri esaminatori regionali, possono presentare ai competenti UMC richiesta di espletamento delle operazioni di revisioni dei veicoli, ai sensi della legge 1o dicembre 1986, n. 870, in una sede attrezzata.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasportiRiccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

veicolo

formalita' amministrativa

codice della strada