ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13916

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 661 del 25/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 25/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13916
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Lunedì 25 luglio 2016, seduta n. 661

   SANDRA SAVINO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   nel nostro ordinamento la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e che, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, essa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
   il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» declina il principio di trasparenza in termini di «accessibilità totale» delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, per cui la trasparenza, così intesa, è diretta a:
    a) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
    b) «...attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione»;
    c) garantire «libertà individuali e collettive, nonché [de]i diritti civili, politici e sociali»;
    d) integrare «il diritto ad una buona amministrazione» e «concorrere alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino»;
    e) agevolare sistemi di accountability e limitare o prevenire lo svolgersi di fenomeni illeciti;
   l'articolo 22 del su citato decreto legislativo n. 33 del 2013, alla lettera c) del comma 1, prevede l'obbligo di pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
   ai fini delle citate disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
   il secondo comma dell'articolo 22 prevede che per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo;
   fra l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, vigilati dalla amministrazione medesima rientrano certamente le fondazioni di diritto privato in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del codice civile, l'amministrazione regionale «esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge»;
   secondo il parere dell'autorità nazionale anticorruzione, sono da intendere quali enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33 del 2013, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
   numerose fondazioni attive sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore assistenziale e sociosanitario, non solo non sono compiutamente elencate nel sito dell'amministrazione trasparente della regione, ma, oltre a non adempiere a nessun obbligo previsto dall'indicata normativa vigente, non sono neppure mai state lontanamente sottoposte a quegli obblighi di vigilanza previsti dal codice civile da parte degli organi competenti della regione Friuli Venezia Giulia;
   quanto su esposto, secondo l'interrogante, costituisce, una forma grave di inadempimento degli stringenti obblighi previsti dalla normativa citata –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per monitorare la corretta applicazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento al caso riportato in premessa. (4-13916)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

potere di nomina

amministrazione regionale

democrazia