ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13867

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 658 del 20/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 20/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13867
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Mercoledì 20 luglio 2016, seduta n. 658

   CAPARINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   numerosi pensionati del «settore industria» e del terziario, in particolare del nord Italia, a causa della crisi economica dell'ultimo decennio, nel corso della propria vita lavorativa, sono stati soggetti a periodi di inattività coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, cassa integrazione guadagni e/o mobilità;
   il calcolo della retribuzione annua pensionabile è avvenuto tenendo conto del valore retributivo dei suddetti periodi riconosciuti figurativamente;
   il 1o comma dell'articolo 8 della legge n. 155 del 23 aprile 1981, prevede espressamente che: «Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa»;
   ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 (successivamente sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997) l'imponibile annuo non comprende strettamente il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore percepisce o ha diritto di percepire dal datore di lavoro, escludendo tassativamente gli elementi elencati al 2o comma del medesimo disposto normativo;
   l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel calcolare la media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro, al fine di determinare il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per disoccupazione involontaria, cassa integrazione e mobilità, ha escluso gli emolumenti extramensili previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ed in particolare i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute, non tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati;
   l'Inps, sino ad oggi, a giudizio dell'interrogante errando, ha calcolato la retribuzione pensionabile considerando una retribuzione imponibile inesatta, determinando conseguentemente un importo di pensione errato per difetto;
   tutta la regolamentazione interna dell'Istituto ha sempre disposto, ad avviso dell'interrogante contra legem, che nella contribuzione figurativa, di qualsiasi tipo essa sia, non debbano essere considerate le mensilità aggiuntive (circolare dell'Inps n. 137 del 26 maggio 1987);
   solo con la circolare n. 115 del 31 dicembre 2008, che ha abolito, dal 1o luglio 2008, i mod. DS22 e DS22 mob – che aveva costituito fino ad allora lo strumento necessario per l'erogazione delle indennità di disoccupazione non agricola, integrazioni salariali e mobilità, sostituendolo con il modello e-mens – l'Istituto, ammette l'errore e per la prima volta, certamente sensibilizzato dalle numerose pronunce giurisprudenziali sfavorevoli, nelle istruzioni di compilazione del predetto nuovo modello l'Inps dispone che la prestazione debba essere determinata con riferimento alla retribuzione media dei tre mesi precedenti, l'inizio del periodo di disoccupazione, aumentata dell'importo dei ratei di eventuali mensilità aggiuntive;
   dalle numerose verifiche effettuate sulle posizioni pensionistiche dei lavoratori che hanno usufruito dei predetti periodi di contribuzione figurativa, sarebbe emerso che la circolare dell'Inps n. 115 del 31 dicembre 2008, non è mai stata applicata dall'Istituto previdenziale;
   tale irregolarità nella prassi amministrativa per l'individuazione della retribuzione pensionabile messa in atto dall'Istituto previdenziale, è stata poi confermata dalla circolare n. 11 del 2013, la quale, secondo l'interrogante ancora una volta contra legem, ha sancito espressamente l'esclusione degli emolumenti ultramensili dall'imponibile annuo;
   la questione è già stata esaminata a fondo dalla giurisprudenza, la quale ha precisato che «è quindi sufficiente ribadirne le considerazioni, sintetizzabili nel seguente principio di diritto: «Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi della L. n. 155 del 1981, articolo 8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, articolo 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997), più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili – quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie – concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione». (Corte di Cassazione nn. 16313/04 e 157/07, n. 17502/2009, n. 25900/2010, n. 1399/2012, 19207/13);
   gli emolumenti extramensili (ratei di mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva di ferie non godute), rientrano senz'altro nella nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e, come tali, concorrono ad integrare la base di calcolo del «valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente», tenendo altresì indebita considerazione che, le denunciate omissioni commesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, cagionano quotidianamente gravissimi danni economici, con evidenti ripercussioni dal punto di vista esistenziale, a gran parte dei pensionati, ed in particolare a coloro che godono del trattamento di quiescenza calcolato con il cosiddetto sistema contributivo, oltre che con quello cosiddetto «misto» –:
   quali iniziative il Ministro intenda adottare, anche ricorrendo a iniziative normative urgenti al fine di tener conto del costante ed unanime orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ripristinando l'utilizzo, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, degli emolumenti extramensili nella determinazione del valore retributivo dei periodi di contribuzione figurativa così come previsto dall'articolo 8 della legge n. 155 del 23 aprile 1981, il tutto in conformità ai principi sanciti dall'articolo 38 Cost. e dagli articoli 8, 14, 17 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in combinato con l'articolo 1 protocollo 1 addizionale della stessa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in correlazione alle succitate normative interne in materia di calcolo di pensione, specificando che gli emolumenti ultramensili devono essere inclusi nell'imponibile annuo per il calcolo della cosiddetta, «retribuzione pensionabile». (4-13867)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

determinazione del salario

disoccupazione