ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13853

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 658 del 20/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2016
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2016
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2016
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2016
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 20/07/2016
Stato iter:
28/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2016

CONCLUSO IL 28/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13853
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Mercoledì 20 luglio 2016, seduta n. 658

   SPESSOTTO, LIUZZI, NICOLA BIANCHI, BENEDETTI, COZZOLINO e BRUGNEROTTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono composti organici costituiti da una catena alchilica idrofobica lineare o ramificata, di lunghezza variabile (in genere da C4 a C16), completamente o parzialmente fluorurata e da un gruppo funzionale idrofilico, generalmente un acido carbossilico o solfonico;
   tali sostanze, dotate di elevata persistenza nell'ambiente e di capacità di bioaccumulo, presentano un'elevata solubilità in acqua, sono resistenti alla degradazione e possono essere trasportate a lunga distanza attraverso le acque;
   è scientificamente dimostrato come le suddette sostanze producano effetti dannosi negli organismi, sia in habitat acquatici che terrestri, soprattutto a carico del fegato, della tiroide e della fertilità e risultino in fase di classificazione da parte dell’International Agency for Research on Cancer come «sospetti cancerogeni per l'uomo»;
   inoltre, innumerevoli ricerche scientifiche hanno evidenziato come una elevata esposizione al PFOS (acido perfluoroottansolfonico) e al PFOA (acido perfluoroottanoico) – le due molecole più utilizzate e studiate tra i PFAS – possa avere conseguenze dannose per la salute della popolazione che ne viene a contatto, in quanto sostanze neurotossiche oltre che interferenti endocrini;
   si aggiunge che il PFOS, dal 2006, è classificato nella categoria degli inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi della Convenzione di Stoccolma e inserito nell'elenco delle sostanze prioritarie della direttiva europea 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE, per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. La direttiva classifica i PFAS allo stesso livello di pericolosità delle diossine e dei furani;
   l'istituto di ricerche sulle acque (IRSA) del Consiglio nazionale delle ricerche ha registrato, nelle campagne di monitoraggio di maggio 2011, ottobre 2012 e febbraio 2013, una presenza abnorme di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani. In particolare, la presenza di Pfas è stata riscontrata nelle acque superficiali e sotterranee delle province di Vicenza, Verona e Padova;
   i dati di IRSA sono stati successivamente confermati dalle analisi svolte dalla Arpa Veneto, che nel rapporto del 30 settembre 2013 dal titolo «Stato dell'Inquinamento da Sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) in provincia di Vicenza, Padova e Verona» scrive che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva comunicato in data 4 giugno 2013 (protocollo 0060628) la «presenza anomala di PFAS in diversi corpi idrici superficiali e nei punti di erogazione pubblici delle acque»;
   la contaminazione da PFAS delle matrici ambientali, in particolare le acque interne superficiali e di falda, ha purtroppo raggiunto un livello allarmante nel Veneto, interessando un'area di circa 180 chilometri quadrati (dato dall'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto 2015) nell'ambito delle province di Vicenza, Verona, Padova e ad oggi anche Rovigo, con settanta comuni interessati e circa 300.000 persone coinvolte;
   l'area interessata dall'inquinamento nel territorio veneto ha dimensioni tali da comprendere sia il dominio dell'acquifero intervallivo della bassa valle dell'Agno, sia il dominio degli acquiferi di media e bassa pianura delle province di Padova e Verona e sia una parte considerevole della rete idrografica (Poscola, Agno-Guà-Frassine, TognaFratta-Gorzone, Retrone, Bacchiglione, e altro), conferendo al fenomeno una valenza di scala europea;
   questo grave grado d'inquinamento, noto ormai dal 2013 a organismi ministeriali e regionali, non ha tuttavia comportato i necessari interventi su progetti ad alto impatto ambientale che, per tipologia costruttiva e utilizzo come sottoprodotti di elevati volumi di scavo, potrebbero compromettere la salute dei cittadini e dell'ambiente;
   in particolare, il progetto dell'alta velocità, relativo al primo lotto Verona Porta nuova-Bivio Vicenza prevede per le tipologie costruttive del tipo «viadotto» e «gallerie», un uso abbondantissimo di acque e infine terre e rocce da scavo come sottoprodotto;
   a titolo di esempio si citano come tipologie costruttive, a elevato impatto sulla rete idrografica inquinata da PFAS, il viadotto Alpone, il viadotto Fibbio, il viadotto d'Illasi, il viadotto San Bonifacio. Inoltre, nel quadro di riferimento progettuale del SIA relativamente all'approvvigionamento di acqua, si afferma che la fonte di adduzione per i 13 cantieri operativi sia per gli usi civili che industriali sarà l'acquedotto pubblico e/o privato;
   per quanto di conoscenza, viene anche ipotizzata la realizzazione di pozzi in cantiere per l'approvvigionamento e lo smaltimento di una rilevantissima quantità di acque civili e industriali attraverso la rete fognaria, dopo il processo di desoleazione, che evidentemente non può prevedere l'abbattimento dei PFAS;
   al pari della questione riguardante l'uso delle acque, rilevante appare altresì il problema dell'uso delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto in luogo di rifiuto per attività industriali e usi civili;
   in particolare, nel 1o lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza si prevede la produzione di materiali di scavo per circa 3.900.000 metri cubi in banco ovvero circa 8 milioni di tonnellate e a questi si aggiungono i volumi di scavo provenienti dalla realizzazione del «Bacino a uso irriguo» previsto in sponda orografica sinistra al fiume Adige in comune di Zevio, in cui si prevede uno scavo complessivo di circa 3.090.000 metri cubi di cui 190.000 di scotico e 2.900.000 di materiale inerte;
   nel quadro riferimento progettuale del SIA si legge inoltre che: «dagli scavi saranno prodotti circa 3.880.000 mc di cui circa 1.000.000 di terreno vegetale e circa 2.800.000 di scavi vari. Nell'ambito della Linea e delle opere connesse si prevede il riutilizzo di circa 1.360.00 mc per i ripristini delle aree lungo linea, la formazione di rilevati di linea e riempimenti vari e circa 330.000 per la formazione dello strato impermeabile del Bacino ad uso irriguo di Zevio; i restanti 2.190.000 mc circa da conferire presso le cave di mercato che hanno dichiarato la preventiva disponibilità alla ricezione degli stessi nell'ambito di quanto disciplinato dal decreto ministeriale 161/2012»;
   si ricorda, infine, come l'Istituto superiore di sanità, nel parere del 7 giugno 2013, n. 22264, relativo al ritrovamento di sostanze perfluorurate nel territorio veneto, abbia espresso, in applicazione del principio di precauzione, l'opportunità e l'urgenza di adottare adeguate misure di mitigazione dei rischi, prevenzione e controllo estese alla filiera idrica sulla contaminazione delle acque da destinare e destinate a consumo umano nei territori interessati, fra cui l'adozione di approvvigionamenti alternativi o, laddove tale misura non risulti praticabile, l'adozione di adeguati sistemi di trattamento delle acque per l'abbattimento sostanziale delle concentrazioni degli analiti presenti –:
   se i Ministri interrogati intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, attivarsi affinché sia condotto, con l'urgenza richiesta dal caso, un approfondito studio di dettaglio per verificare i rischi per l'approvvigionamento idrico e per la salute pubblica derivanti dalle interferenze dei cantieri del primo lotto Verona Pv/Bivio Vicenza con la falda inquinata riferibile all'area individuata dall'ARPAV, e, in caso di risultati negativi, se intendano adoperarsi, affinché si giunga alla sospensione immediata dei lavori nell'area interessata dal tracciato dell'alta velocità;
   se l'area territoriale interessata dal progetto dell'alta velocità di cui in premessa con quanto disposto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012 in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo con il principio di precauzione introdotto dall'Unione europea con il Trattato di Maastricht;
   alla luce della la mancata valutazione dei PFAS presenti nel reticolo idrografico delle province di Vicenza, Verona e Padova, nonché l'uso di tipologie costruttive che potrebbero generare impatti rilevanti sulla falda e sulle acque sotterranee, di enorme volume di terre scavate e utilizzate e delle quantità elevatissime di acque richieste per la realizzazione dell'opera, quali orientamenti abbia espresso la Commissione VIA con riferimento al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUTRS), considerati gli evidenti rischi per la salute e per l'ambiente. (4-13853)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 28 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 710
4-13853
presentata da
SPESSOTTO Arianna

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalle competenti direzioni generali di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
  Le sostanze perfluoroalchiliche sono composti formati da una catena alchilica di lunghezza variabile totalmente fluorurata e da un gruppo funzionale costituito da un acido carbossilico o solfonico. Le sostanze a catena lunga appartenenti a questa famiglia chimica, maggiormente utilizzate in passato sono l'acido perfluorottanoico (PFOA) e l'acido perfluorottansolfonico (PFOS).
  Il PFOA, con il regolamento (UE) n. 317/2014, è stato inserito nell'allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006 («regolamento REAC»), che stabilisce restrizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione. Grazie a tali restrizioni, il PFOA non è più immesso sul mercato per la vendita al pubblico come sostanza o come componente di miscele di più sostanze.
  Il PFOS, con il regolamento (UE) n. 757/2010, è stato inserito, a causa delle sue proprietà di persistenza nell'ambiente e bioaccumulo, nell'allegato I al regolamento (CE) n. 850/2004, che attua la Convenzione internazionale di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. A seguito di tale inserimento, la produzione, l'immissione in commercio e l'uso del PFOS sono stati vietati in tutti i paesi dell'Unione europea.
  Infine, con il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, che recepisce la direttiva 2013/39/UE per le sostanze prioritarie nel settore delle acque, è stato fissato lo « standard di qualità ambientale» relativo al PFOS.
  Per quanto riguarda le sostanze perfluoroalchiliche a catena corta, non sono state attivate dalla Commissione europea procedure per l'adozione di restrizioni in relazione a specifiche caratteristiche di pericolosità ambientale o sanitaria. La Norvegia ha recentemente avviato un'attività di valutazione per stabilire se una di queste sostanze (PFBS, numero CAS 375-73-5) risponda ai criteri stabiliti dal regolamento REACH per l'identificazione delle sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Al termine di tale processo di valutazione, tutt'ora in corso, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e gli Stati membri dell'Unione europea stabiliranno se per questa sostanza perfluoroalchilica a catena corta occorra adottare specifiche misure di gestione del rischio o particolari restrizioni.
  Maggiori informazioni sulla eventuale pericolosità delle sostanze attualmente utilizzate, comprese le sostanze perfluoroalchiliche a catena corta, potranno essere messe a disposizione delle autorità nazionali e della Commissione europea, oltre che dell'ECHA, non appena sarà completata la fase di registrazione delle sostanze chimiche presenti sul mercato, la cui conclusione è prevista, ai sensi del regolamento REACH, entro il 31 maggio 2018.
  Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, il decreto ministeriale 6 luglio 2016 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 luglio 2016) con cui sono stati fissati i valori soglia (VS) che definiscono il buono stato chimico delle acque sotterranee, costituisce l'atto di recepimento della direttiva 2014/80/UE per la protezione delle acque sotterranee e fa seguito ad un'attività già avviata da anni dal Ministero e che ha portato nell'ottobre del 2015 alla formalizzazione del citato decreto legislativo n. 172 del 2015 che, in attuazione della direttiva 2013/39/UE, definisce altresì gli standard di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali.
  Tali provvedimenti sono il frutto di un lavoro intenso portato avanti nell'ambito di un gruppo tecnico di lavoro appositamente costituito nel 2013 e coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui fanno parte esperti dei principali istituti scientifici nazionali (Ispra, Cnr-Irsa, Iss).
  Nella fissazione di tali valori il gruppo tecnico ha applicato le procedure rigorose disciplinate a livello europeo nell'ambito della direttiva quadro 2000/60/CE, facendo riferimento in particolare alle Linee Guida, emanate dalla Commissione europea, « Guidance on groundwater status and trend assessment» n. 18 del 2009 e « Technical Guidance for deriving environmental quality standards» (TGD-EQS) n. 27 del 2011.
  L'intera procedura è della massima trasparenza e tutti i dati utilizzati e i calcoli effettuati sono stati pubblicati in una rivista internazionale sottoposta a referaggio internazionale indipendente (Valsecchi et al., 2016) e sono disponibili sul sito (hrtps://www.researchgate.net/publication/301743024 Deriving environmental quality standard sfor per fluorooctanoic acid PFOA and related short chain perfluorinated alkyl acids ?ev=prf pubehttps://www.researchgate.net/publication/3029618 89 Dossiers for EQS PFAS-SupplMaterial JHM ?ev= prf pub).
  Per ciascuna sostanza presa in esame sono stati calcolati standard di qualità (QS) per ciascuno degli obiettivi di protezione previsti dalla TGD-EQS, purché risultino disponibili dati di quantità e qualità sufficiente alla definizione degli stessi secondo i requisiti della TGD-EQS stessa. Una volta stabiliti gli standard di qualità per ciascuno degli obiettivi di protezione, inclusa la protezione della salute umana per il consumo di acqua potabile, il valore più protettivo tra tutti questi è stato adottato come standard di qualità ambientale (SQA) per quella sostanza.
  Si evidenzia che l'applicazione della suddetta procedura di derivazione dei VS e degli SQA richiede ovviamente la disponibilità dei dati di monitoraggio, ragion per cui è stato possibile definire i suddetti parametri solo per alcuni PFAS.
  Successivamente, allorché a seguito dell'attuazione dei programmi di monitoraggio previsti nei piani di gestione relativi al sessennio 2015-2021 aumenterà la disponibilità di dati, sarà possibile inserire nella valutazione dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei altri composti appartenenti alla famiglia dei PFAS.
  È inoltre necessario evidenziare che il gruppo di lavoro, tenendo conto della metodologia prevista dalla direttiva 2000/60/CE, ha deciso di derivare valori per sostanze singole e non per sommatorie di sostanze per le quali l'incertezza valutativa e analitica risulta maggiore.
  Bisogna altresì ricordare che la maggior parte delle acque, anche se estratte da pozzi che attingono a falde sotterranee, vengono sottoposte a trattamento di abbattimento degli inquinanti e disinfezione, per cui non vi è nessuna controindicazione al fatto che i valori soglia per le acque sotterranee o anche gli SQA per le acque superficiali siano superiori ai limiti di potabilità, pur tenendo conto che è necessario minimizzare al massimo i trattamenti di potabilizzazione, come prevede la direttiva quadro acque.
  I limiti per le acque potabili proposti da istituto superiore di sanità si basano prioritariamente su criteri sanitari, nonostante le incertezze sugli aspetti tossicologici che emergono dalla letteratura più recente, affermando contestualmente la necessità che tali sostanze siano «assenti» e per tale ragione si indicano dei limiti di « performance», basati sulle BAT (Best Available Techniques – Migliori tecniche disponibili) di rimozione dei contaminanti. I limiti definiti per i PFAS nelle acque destinate al consumo perseguono l'obiettivo di raggiungere, anche attraverso trattamenti di potabilizzazione delle acque captate basati sulle migliori tecnologie, la «virtuale assenza» dei composti prima del consumo. Tale aspetto si inquadra nei criteri espressi al considerando (8) della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano secondo cui «per consentire alle imprese erogatrici di rispettare le norme di qualità per l'acqua potabile, occorre garantire – grazie a idonee misure di protezione delle acque – la purezza delle acque di superficie e sotterranee; che lo stesso scopo si può raggiungere applicando opportune misure di trattamento delle acque prima dell'erogazione». I valori parametrici per le acque potabili possono essere definiti anche ampiamente al di sotto di soglie di sicurezza basate su criteri tossicologici e tale approccio ha ispirato la fissazione dei limiti sulle acque potabili in Veneto considerando la natura antropogenica dei PFAS che non dovrebbero essere presenti nelle acque destinate al consumo umano.
  Inoltre l'Istituto superiore di sanità, lo scorso luglio, ha comunicato che a seguito di incontri con le competenti autorità della regione Veneto, sono stati definiti gli obiettivi del monitoraggio, e il relativo piano di campionamento e analisi. Tali attività interesseranno i campioni più rappresentativi delle produzioni locali, sia vegetali che animali e si svilupperanno a decorrere dal mese di settembre 2016 per terminare a gennaio 2017.
  Sempre con riferimento alle questioni riguardanti l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella regione Veneto, si evidenzia che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha coinvolto gli enti territoriali competenti per l'esecuzione degli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze e l'attivazione delle misure a tutela dei corpi idrici. In particolare, sono state assunte una serie di iniziative tra cui la stipula nel 2011 di una convenzione con l'istituto di ricerca sulle acque del Cnr per la realizzazione di uno studio del rischio ambientale e sanitario associato alla contaminazione da sostanze per fluoro-alchiliche (PFAS) nel Bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani.
  Nel corso del 2013 lo stesso Ministero, rendendo noti all'Arpa Veneto i risultati dello studio compiuto dall'Istituto di ricerca sulle acque dai quali era emersa in particolare la presenza anomala di PFAS in diversi corpi idrici superficiali e nei punti di erogazioni pubblici delle acque della provincia di Vicenza e comuni limitrofi, sollecitava gli accertamenti necessari ad individuare la fonte di immissione delle sostanze e delle conseguenti iniziative di tutela delle acque. L'Arpav, a seguito di un'ampia attività di monitoraggio, anche sulle possibili sorgenti secondarie, confermando la contaminazione da PFAS, presente nelle acque superficiali e sotterranee di alcuni comuni delle Province di Vicenza, Verona e Padova, provvedeva a delimitare l'area coinvolta, delineando il plume di contaminazione delle acque sotterranee, individuando i corsi d'acqua maggiormente interessati.
  Sempre l'Arpav, definita la sorgente principale di contaminazione da PFAS, avviate le procedure di bonifica del sito e di contenimento del contaminante, a partire dal 2014, oltre alle province, ritenne di estendere il monitoraggio in ambito regionale.
  Tra le iniziative adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare occorre evidenziare che è stato inoltre istituito un gruppo tecnico di lavoro, tra gli esperti degli istituti scientifici nazionali (Cnr Irsa, l'Istituto superiore di sanità e Ispra) per la fissazione di standard di qualità ambientale (SQA) per la valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali e di valori soglia (VS) per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee al fine di effettuare i relativi adeguamenti della normativa tecnica vigente.
  Il suddetto gruppo di lavoro, a conclusione della propria attività, ha inviato al Ministero dell'ambiente nel novembre 2014, una proposta tecnica relativa alla definizione dei suddetti standard di qualità e valori soglia e lo stesso Ministero ha avviato il relativo iter per l'adeguamento normativo. Per quanto riguarda le acque superficiali, gli standard di qualità ambientale sono stati inseriti nel decreto legislativo n. 172 del 2015, con cui è stata recepita la direttiva 2013/39/UE sulle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Nel citato decreto è stato altresì inserito l'obbligo per le regioni e le province autonome nel cui territorio è stata evidenziata la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli standard di qualità ambientale, di elaborare uno specifico programma di monitoraggio ed un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, da inserire nel piano di gestione. Per quanto riguarda, invece, i valori soglia nelle acque sotterranee, l'istituto superiore di sanità ha provveduto nel 2015 a definire le concentrazioni soglia di contaminazione (Csc), valori che sono stati successivamente definiti nel decreto ministeriale di luglio 2016 di recepimento della direttiva 2014/80/UE, sulla protezione delle acque sotterranee.
  Parallelamente, sempre prima della pausa estiva, in materia di contaminazione da PFAS è stato messo a punto dallo stesso Ministero dell'ambiente uno schema di accordo novativo finalizzato all'aggiornamento dell’«Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone (...)». Tra le finalità dell'accordo, che dovrebbe essere sottoscritto a breve, con riferimento ai PFAS, è stata prevista tra l'altro, la riduzione dell'utilizzo e dello scarico delle sostanze perfluoto-alchiliche, la progressiva riduzione delle concentrazioni dei composti per fluoro-alchilici nelle acque superficiali e sotterranee, l'individuazione delle condizioni operative e degli interventi necessari atti a garantire la fornitura di acqua potabile di qualità nel perseguimento dell'obiettivo di tutela della salute pubblica. Per il perseguimento delle finalità dell'accordo novativo, è prevista la sottoscrizione da parte dei soggetti interessati di uno specifico accordo di programma attuativo.
  Da ultimo si segnala che recentemente il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto del Presidente della Repubblica che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.
  Il testo unico sulle terre e rocce da scavo è una novità legislativa, un valore aggiunto per l'ambiente, l'economia circolare e la competitività del nostro sistema Paese che introduce una nuova disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
  Il testo unico inoltre consentirà di migliorare la tutela delle risorse naturali e allo stesso tempo di perseguire obiettivi di competitività del sistema, quali l'abbassamento dei costi connessi all'approvvigionamento di materia prima dovuta al maggiore utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti, la riduzione dell'utilizzo di materiale di cava, un minore ricorso allo smaltimento in discarica, la previsione di tempi certi e celeri per l'avvio dei lavori nei cantieri.
  Tra gli elementi più rilevanti di semplificazione si segnala che il nuovo decreto prevede che i soggetti pubblici e privati possano confrontarsi con le agenzie regionali e provinciali per le verifiche preliminari istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge.
  Con riferimento alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche delle matrici ambientali, con particolare riferimento alle acque interne superficiali e di falda, nel Veneto, in special modo nell'ambito delle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo, ed il rapporto della presenza di questi composti con il progetto dell'Alta Velocità-Alta Capacità Verona-Padova – Primo lotto Verona Porta Nuova-Bivio Vicenza, ed agli usi di acque e terre e rocce da scavo connessi con la realizzazione delle opere progettuali previste, si rappresenta, infine, che il progetto «Linea Ferroviaria Alta Velocità/ Alta Capacità Verona Padova – I lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza» è attualmente all'esame della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
  A seguito di un'approfondita istruttoria tecnica, nel mese di aprile 2016, la Commissione ha ravvisato la necessità di acquisire documentazione integrativa e di approfondimento. Tale richiesta di elementi integrativi ha interessato anche le tematiche evidenziate nell'interrogazione in questione. Ad oggi sono in corso di svolgimento le attività istruttorie della Commissione che terranno in debita considerazione, nella redazione degli atti istruttori, anche tutti gli elementi rilevati dall'interrogante.
  Per quanto utile, si rappresenta, infine, che tutta la documentazione progettuale presentata nel corso dell'istruttoria, insieme con le osservazioni ed i pareri degli enti locali pervenuti nel corso dei procedimento di valutazione ambientale, sono disponibili sul portale delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali, all'indirizzo http:/ /www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/33.
  Sulla questione sono comunque interessate altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori ed utili elementi, si provvederà ad un aggiornamento.
  In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare costantemente le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

utilizzazione del terreno

acqua potabile