ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13668

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 646 del 01/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/07/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/07/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 26/07/2016
Stato iter:
06/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 26/07/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/08/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2016

CONCLUSO IL 06/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13668
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo presentato
Venerdì 1 luglio 2016
modificato
Giovedì 4 agosto 2016, seduta n. 667

   SCAGLIUSI, GRANDE, MANLIO DI STEFANO, LIUZZI, D'AMBROSIO, BRESCIA, CARIELLO, SIBILIA, DEL GROSSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'ente autonomo Acquedotto Pugliese (AQP), trasformato in società per azioni con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è una «impresa pubblica, che eroga il Servizio Idrico Integrato a favore del Mezzogiorno», così come indicato sul proprio sito istituzionale;
   ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo dell'11 maggio 1999 n. 141, l'Acquedotto pugliese S.p.A. provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua ed in particolare, alla captazione, potabilizzazione, adduzione, accumulo e distribuzione ad usi civili, nonché al servizio di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue;
   in virtù di quanto stabilito dal decreto sopra menzionato, AQP è affidataria della gestione del Sistema idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale (ATO) Puglia e svolge la gestione dei servizi idrici nei comuni ricadenti nell'Alta Irpinia e nell'ATO Calore-Irpino della Campania e il servizio idrico di approvvigionamento per l'ATO di Basilicata. Gestisce, inoltre, per conto dell'Acquedotto Lucano S.p.A., soggetto Gestore dell'ATO Basilicata, il servizio di potabilizzazione;
   il 30 settembre 2002 è stata sottoscritta, ai sensi della legge n. 36 del 1994 la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimare Puglia con la quale viene affidata ad AQP la gestione del servizio per la Puglia fino al 31 dicembre 2018 e viene regolata l'attività del gestore AQP anche ai fini del miglior utilizzo e della gestione e attivazione delle risorse;
   ai sensi dell'articolo 5 della suddetta convenzione, AQP è responsabile di tutti i servizi allo stesso affidati, in particolare secondo quanto previsto dall'articolo 11 il gestore si impegna ad attuare tutto quanto previsto dal Piano d'Ambito realizzando il Programma degli interventi, i quali sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali o standard tecnici che il gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano d'Ambito. È inoltre specificato che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito la Convenzione prevede l'applicazione di penalizzazioni. L'articolo 13 dispone che il gestore deve garantire i livelli minimi di qualità del servizio, come stabiliti nel Piano d'Ambito, ed i relativi tempi per il loro raggiungimento e/o mantenimento. L'articolo 27 dispone, infine, che il gestore si impegna a comunicare all'Autorità d'Ambito i dati e le informazioni attinenti la gestione del servizio comunitarie e nazionali;
   ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 152 del 2006:
    «1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    «2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:
     h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'articolo 165;
     i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto periodo di affidamento;
     p) le modalità di rendicontazione delle attività dei gestore»;
   dal 30 settembre 2002 (data della sottoscrizione della convenzione di gestione del servizio idrico integrato in Puglia) ad oggi, lo Stato, la regione, l'unione europea, con i fondi comunitari, i comuni e perfino i privati hanno dovuto, per forza di questa modalità di gestione, affidare ad AQP Spa la realizzazione dei propri investimenti;
   la convenzione di gestione del servizio idrico integrato della Puglia prevede che AQP Spa garantisca determinati standard di servizio come pubblicati nella carta dei servizi e sottoscritti in maggior dettaglio tecnico nel piano d'ambito;
   il piano d'ambito originario del 2002, adottato alla sottoscrizione della convenzione di gestione, è stato rimodulato e prevede un dettagliato monitoraggio del gestore (AQP Spa);
   la carta del servizio idrico integrato, una dichiarazione di impegni che l'Acquedotto Pugliese assume verso i propri utenti e come tale costituisce elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dal regolamento che disciplina le condizioni generali delle forniture del servizio; essa è volta a perseguire la tutela degli interessi degli utenti attraverso l'individuazione di misure metodologiche. La Carta si applica agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
   a parere dell'interrogante, i cittadini pugliesi, veri datori di lavoro di AQP, dovrebbero essere informati visto che, quando si investe è necessario avere sotto controllo quanto si è investito e quanto valgono i benefici realmente ottenuti. Questo non accade, né ogni settimana, né tantomeno ogni mese. Non ci sono dati disponibili. Tutti hanno diritto a capire se l'investimento è più o meno positivo;
   giusto per citare un esempio, non è possibile verificare quanta acqua viene captata e dove, quanta acqua viene recapitata al serbatoio di ogni abitato in modo da poterla confrontare con quella prelevata quanta acqua viene distribuita ai contatori di quell'abitato, permettendo ai cittadini di leggere dei dati coerenti e confrontabili con dati di altre gestioni;
   inoltre, mancano le risposte a quei bisogni della popolazione pugliese di avere un servizio pubblico che garantisca acqua in quantità sufficiente e sicurezza igienico-sanitaria con adeguata depurazione delle acque di scarico;
   eppure, secondo quanto previsto dalla convenzione di Aarhus, è diritto del cittadino ad essere costantemente e pro-attivamente informato, tanto è vero che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 del 2001 dispone che l'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare;
   è opinione degli interroganti che le informazioni dovrebbero essere rese non solo al momento della distribuzione dell'acqua, ma anche nei momenti di ricerca della fonti, con particolare riferimento alla classificazione dei corpi idrici superficiali destinati alla potabilizzazione;
   il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale è regolato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 («Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»);
   la citata direttiva comunitaria 2003/4/CE, a seguito della ratifica della convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ha abrogato la precedente direttiva 90/313/CEE attuata dal decreto legislativo n. 24 febbraio 1997, n. 39, ed ha introdotto nell'ordinamento nazionale il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso alle informazioni ambientali contenute in atti prodotti dalla pubblica amministrazione;
   nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, il decreto legislativo n. 195 del 2005 è quindi diretto a:
    garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
    garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   infine, facendo riferimento ad una normativa ancora più attuale, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato nella Gazzette Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 – in vigore dal 20 aprile 2013) recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», dispone importanti novità per gli enti locali, prevedendo che le amministrazioni siano obbligate a dare evidenza a queste informazioni sui loro siti, in una apposita sezione facilmente individuabile, denominata «informazioni ambientali», in modo che il cittadino possa accedervi facilmente, e questo obbligo riguarda ovviamente anche tutto il comparto relativo al servizio idrico integrato;
   sulla base dei dati disponibili relativi agli anni dal 2003 al 2008, rivenienti dagli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della convenzione sopracitata, la differenza tra i volumi immessi nel sistema dell'acquedotto sopra richiamato in ingresso alla distribuzione e il volume misurato dell'acqua consegnata alle utenze, e quindi dei volumi fatturati, farebbe registrare una perdita di rete media del 50 per cento;
   oggi, alla soglia della scadenza della convenzione di gestione fissata al 31 dicembre 2018, è indispensabile che tutti questi investimenti pubblici possano essere valutati; inoltre a parere dell'interrogante, la trasparenza e la disponibilità di tali dati è condizione necessaria per una concreta valutazione dei benefici oggettivi per la comunità pugliese che, solo sulla base di questi dati, può discutere sul futuro della gestione del Servizio Idrico Integrato in Puglia –:
   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e se non intenda assumere iniziative, anche normative, per assicurare una maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni ambientali che sono nelle disponibilità dei gestori dei servizi idrici, in modo da evitare la carenza di dati rilevabile nel caso dell'Acquedotto Pugliese;
   alla luce di quanto esposto in premessa, se non ritenga opportuno, a tutela di quanto previsto dal decreto n. 33 del 2014 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006 avviare anche tramite la struttura di missione per il dissesto idrogeologico e le infrastrutture idriche, un monitoraggio completo ed esaustivo degli interventi per lo sviluppo delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale, in modo tale che possano essere individuate situazioni di inefficienza come quelle sopra descritte e possano essere assunte le iniziative di competenza per farvi fronte e garantire in tutto il territorio un sistema idrico di qualità. (4-13668)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 711
4-13668
presentata da
SCAGLIUSI Emanuele

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base delle informazioni acquisite anche presso gli enti territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare si fa presente che la depurazione si inserisce nel processo verticale del servizio Idrico Integrato (S.I.I.) composto da acquedotto, fognatura e depurazione la cui organizzazione è affidata dalla normativa di settore – in particolare, dall'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – agli enti di Governo d'ambito. In particolare, questi ultimi – in sede di predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito – hanno il compito di effettuare: a) la ricognizione delle infrastrutture; b) la programmazione degli interventi; c) e la redazione del piano economico-finanziario.
  Con riferimento alla regione Puglia, per quanto concerne l'attività di riassetto funzionale del S.I.I., si evidenzia che la stessa ha provveduto alla costituzione di un ambito territoriale ottimale unico (legge regionale n. 28 del 6 settembre 1999), all'istituzione dell'autorità idrica pugliese quale ente di Governo d'ambito (legge regionale 30 maggio 2011 n. 9) non ultimo, all'affidamento della gestione, fino al 31 dicembre 2018, del servizio idrico integrato alla società acquedotto pugliese, a cui spetta il compito della predisposizione del sopra citato piano d'ambito e relativo piano degli interventi.
  Premesso quanto sopra si evidenzia che la carente situazione gestionale delle infrastrutture fognario-depurative del paese è ben nota a questo Ministero, che si sta adoperando per il superamento delle criticità attraverso un complessivo sistema di riorganizzazione della governance del Servizio idrico integrato, di cui la depurazione rappresenta un importante segmento.
  In tale contesto, assume particolare rilievo la procedura attivata in forza dell'articolo 7, del cosiddetto «decreto sblocca Italia», relativa all'esercizio del potere sostitutivo del Governo, attraverso la quale sono stati nominati i commissari ad acta al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. Al riguardo, si precisa che detti commissariamenti si stanno perfezionando, solo a completamento di tale processo, quindi, a seguito dell'affidamento a soggetti gestori dotati di adeguate capacità tecnico-economiche e gestionali, sarà possibile migliorare in termini di efficienza, la funzionalità del settore.
  Per quanto riguarda la materia tariffaria si deve inoltre aggiungere che l'attuale assetto organizzativo e regolatorio del Servizio idrico integrato pone in capo all'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) la regolazione, il controllo e la vigilanza in materia tariffaria. Con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono state trasferite all'autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG ora AEEGSI) «le funzioni attinenti alla regolatorie e al controllo dei servici idrici», precisando che tali funzioni «vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481» (legge istitutiva dell'AEEG). Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 sono state individuate le funzioni di competenza dell'autorità e quelle che restano in capo a questo ministero. Pertanto, a far data dal 1o gennaio 2012 l'AEEGSI, con propri provvedimenti, disciplina il metodo di determinazione della tariffa e procede al relativo controllo di conformità nell'applicazione dello stesso, ovvero nel processo di regolazione e di approvazione dei piani tariffari, l'autorità accerta i dati economici, finanziari e gestionali dei gestori del SIL, anche in relazione agli investimenti realizzati.
  In particolare, l'AEEGSI ha il compito di disciplinare una metodologia tariffaria omogenea a livello nazionale e di verificarne la corretta applicazione. Dal 1o gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico disciplinato dalla delibera n. 664 del 2015 dell'AEEGSI per il periodo regolatorio 2016-2019 che prevede un complesso algoritmo di calcolo e vari schemi regolatori.
  Il nuovo metodo tariffario idrico 2016/2019 è in grado di incentivare gli investimenti nel settore, assicurando nel contempo la sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza, migliorando la qualità dei servizi e favorendo la razionalizzazione delle gestioni, nonché rendendo più efficienti i costi per le sole opere realizzate.
  Inoltre, nel nuovo assetto regolatorio del SII l'autorità ha emanato nuove regole miranti a rafforzare la tutela dei consumatori con standard di qualità contrattuali minimi omogenei su tutto il territorio nazionale.
  Il nuovo metodo tariffario prevede infatti meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria, obbligatoria per tutti i gestori, da destinare ad uno specifico fondo per la qualità che, in sede di prima attivazione, promuove, premiando le best practice, la crescita dei livelli di qualità contrattuale rispetto ai parametri definiti dalla delibera sulla qualità contrattuale (655/2015/R/idr).
  Particolare attenzione è stata dedicata anche alla regolazione della qualità contrattuale nel settore idrico. L'autorità, con delibera 656/2015/R/idr, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. e) del decreto sblocca Italia, ha l'introdotto una disciplina uniforme della convenzione tipo, per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e soggetti gestori.
  La convenzione tipo tiene conto di quanto disposto dal citato articolo 151 che, al comma 2, elenca i contenuti minimi che la stessa convenzione tipo, con relativi disciplinari, deve prevedere e tra questi si richiamano nello specifico, le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara, l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti, l'obbligo di provvedere alla realizzazione del programma degli interventi.
  A questi obblighi si deve aggiungere quello che impone di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'autorità medesima.
  Si deve inoltre annoverare ancora l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente. Oltre alla necessità di prestare garanzie finanziarie e assicurative, sono annoverate le penali, le sanzioni in caso di inadempimento; le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile e le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
  Ad ogni modo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è costantemente impegnato ad intraprendere e portare avanti tutte le azioni di competenza volte alla risoluzione delle questioni aperte oltre che a sollecitare le regioni interessate da procedura d'infrazione, tra cui anche la Puglia, affinché pongano in essere quanto necessario al superamento delle criticità e al raggiungimento del pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi

servizio

protezione del consumatore