Legislatura: 17Seduta di annuncio: 633 del 07/06/2016
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 06/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PRODANI ARIS MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 06/06/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 06/06/2016
MUCCI e PRODANI. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» si prevede, all'articolo 3, il divieto di uccellagione: «È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.». Inoltre, l'articolo 4, «Cattura temporanea e inanellamento», detta disposizioni particolari al comma 3, così come sostituito dall'articolo 21, comma 1, legge 29 luglio 2015, n. 115, per l'attività di cattura per l'inanellamento è per la cessione ai fini di richiamo; mentre il comma 4, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, dispone che la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie e, dunque, gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati;
il fenomeno del bracconaggio è, comunque, pressoché diffuso in modo abbastanza uniforme su tutto il territorio nazionale anche se, nel sud Italia, il prelievo di piccola avifauna sembra caratterizzato dalla destinazione a «canori in gabbia»;
diversi sono stati e continuano ad essere gli interventi delle forze dell'ordine per reprimere tali pratiche ma sembra vi siano alcuni luoghi dove la vendita per strada di questi uccelli avviene con regolarità ed in sfregio alle legge;
uno di questi luoghi è proprio il mercato storico di Ballarò a Palermo dove, ogni settimana si assiste alla vendita, da parte di bracconieri di centinaia di uccelli, prevalentemente appartenenti alla fauna selvatica, quindi protetti dalle legislazione nazionale e comunitaria;
di tale pratica illegale parlano ciclicamente sia la stampa che i network televisivi soprattutto in occasione degli interventi delle forze dell'ordine che, però, non sembrano sortire alcun effetto visto che, come nel caso di Palermo, la settimana successiva il fenomeno di ripresenta tale e quale;
l'entità dei traffici abusivi di uccelli riscontrati su tutto il territorio evidenzia la scarsa attenzione del nostro Paese nei confronti della tutela della fauna selvatica e la costante violazione delle norme –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza del fenomeno sopra esposto e quali iniziative intendano intraprendere per porre fine a tali pratiche illegali assicurando la tutela della fauna selvatica. (4-13368)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):direttiva comunitaria
legalita'
fauna