ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13350

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 633 del 07/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 06/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MUCCI MARA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 06/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 06/06/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 07/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 16/06/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 07/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13350
presentato da
PRODANI Aris
testo presentato
Martedì 7 giugno 2016
modificato
Martedì 21 giugno 2016, seduta n. 639

   PRODANI e MUCCI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   l'Automobile club Italia (Aci) è una federazione sportiva nazionale a carattere pubblico istituita all'inizio del novecento, riconosciuta dal Coni e dalla Fédération Internationale de l'Automobile (Fia), con il compito di favorire lo sviluppo dello sport automobilistico, del comparto dell'auto, di associare e tutelare gli automobilisti e di organizzare manifestazioni sportive;
   l'Aci, quale ente pubblico non economico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mentre, per quanto riguarda la gestione del pubblico registro automobilistico e l'acquisizione dei relativi tributi (la tassa di circolazione), è vigilato dal Ministero della giustizia;
   il decreto del Ministero delle finanze n. 514 del 2 ottobre 1992 disciplina le modalità e le procedure di funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, l'elaborazione e la fornitura dei dati dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi. In particolare, l'articolo 8 istituisce il certificato di proprietà, mentre l'articolo 17, al comma 5, stabilisce che il certificato di proprietà debba essere stampato dal sistema informatico;
   la legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (nota come riforma Madia) stabilisce all'articolo 8, lettera d); «con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: la riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
   con tale provvedimento, il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi al fine di operare il passaggio definitivo delle funzioni svolte dal pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
   come riportato da un articolo de Il Fatto quotidiano, del 30 dicembre 2015, sulla riforma Madia: «la ministra aveva deciso che per semplificare la vita degli automobilisti e anche per far risparmiare un bel po’ di soldi allo Stato andava superato il Pra accorpandolo alla Motorizzazione civile (Ministero dei trasporti). Aveva fatto approvare una legge delega che il governo avrebbe dovuto tradurre in una riforma entro giugno 2016 e che a questo punto è assai probabile si perda nelle nebbie. Agli automobilisti sarebbe stato risparmiato il fastidio di una costosa pratica considerata un doppione, allo Stato sarebbe stato assicurato un risparmio di una sessantina di milioni di euro l'anno, così come aveva calcolato a suo tempo Carlo Cottarelli, il manager incaricato di studiare la spending review, la grande revisione della spesa pubblica che però alla fine è rimasta nel cassetto»;
   il 24 settembre 2015 l'agenzia stampa Ansa ha diramato un comunicato con il quale l'Aci ha annunciato che, «a partire dal 5 ottobre, i proprietari di veicoli, motoveicoli e rimorchi potranno dire addio al certificato di proprietà (Cdp) nella sua versione cartacea» sostituito dal certificato di proprietà dematerializzato introdotto dall'Aci stessa;
   in un articolo del 26 ottobre 2015, pubblicato on line sul sito www.ilfattoquotidiano.it, viene riportata un'intervista a Ottolino Pignoloni, segretario nazionale Studi UNASCA (Unione nazionale, autoscuole e studi di consulenza automobilistica), aderente a Confcommercio, relativa alla digitalizzazione del certificato di proprietà introdotta dall'Aci; il segretario Pignoloni afferma che, a distanza di due settimane dall'avvio del nuovo sistema del certificato di proprietà digitale, gli operatori del settore non avrebbero ancora rilevato i vantaggi, in termini di risparmio di tempo, carta e denaro, derivanti dalla dematerializzazione, asserendo appunto che «l'Aci ha annunciato il risparmio, oltre che di tonnellate di inchiostro, di circa 30 milioni di fogli; tuttavia la realtà è che, da 14 giorni a questa parte, fare un passaggio di proprietà è diventato molto più complesso di prima»;
   il 30 ottobre 2015 lo scrivente ha depositato l'interrogazione 4-10921, rimasta ancora senza risposta, indirizzata ai Ministri interrogati con la quale ha sollevato dei dubbi sulla coerenza tra la circolare emanata dall'Aci e le disposizioni impartite dal decreto del Ministero delle finanze n. 514 del 2 ottobre 1992, sull'effettivo risparmio digitale e sull'opportunità, da parte dell'Aci, di avviare comunque il procedimento nonostante le previsioni del decreto Madia;
   l'Unasca, il 3 dicembre 2015, ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per richiedere l'annullamento della circolare del 28 settembre 2015 con cui l'Automobile Club Italia dettava le «Istruzioni di servizio – Progetto Semplific@uto – Introduzione del 5 ottobre 2015 del Certificato di proprietà digitale CDPD – Nuove istruzioni di servizio, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale»;
   in data 20 maggio 2016 Unasca, con il comunicato stampa intitolato «Certificato di proprietà digitale, Il Tar del Lazio: accolto ricorso di Unasca e dichiarata illegittima la circolare Aci» spiega che «Unasca aveva sollevato la questione principalmente per due motivi: per il fatto che l'Aci, nel dettare istruzioni a seguito della introduzione del Certificato di Proprietà digitale tentasse in realtà, di “modificare la disciplina sostanziale e la consegna cartacea del certificato, invocando impropriamente l'applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale, che però non conferisce ad Aci alcun potere di effettuare la riforma oggetto della circolare”, e per il fatto che, secondo UNASCA, attraverso il progetto Semplific@uto Aci in sostanza tentasse di “precostituire il proprio ruolo prima che la riforma ne svuoti le funzioni trasferendole al Ministero”»;
   il comunicato stampa, inoltre, afferma che: «la sentenza del Tar ha accolto il ricorso, condannando l'ACI al pagamento di 8.000 euro per le spese di giudizio e gli onorari, e quindi ha annullato la circolare ACI N. 005/0007641/15 del 28 settembre 2015 nelle parti in cui sostituiva il rilascio del Certificato di Proprietà (cartaceo) del veicolo con la mera attestazione di avvenuta formalità, senza possibilità di ottenere il certificato in formato cartaceo neppure su richiesta della parte»;
   in riferimento alle istruzioni della circolare sul pdf di ricevuta per le procedure dello Sportello Telematico dell'Automobilista, la sentenza riporta che: «Come sollevato dai ricorrenti la parte ora riportata delle istruzioni è proprio incongruente con il quadro normativo nel corpo del primo motivo riportato cioè con l'articolo 10 del decreto ministeriale n. 514 del 1992 e con gli articoli 93 e 94 del Codice della Strada che tutti prevedono il rilascio del Certificato di proprietà al momento della prima iscrizione o di ogni altra successiva formalità riguardante il veicolo. Né come sostenuto dall'Aci, anche con la memoria per l'udienza odierna, la circostanza che la circolare in realtà vada inquadrata nell'ambito delle iniziative legate al Progetto di semplificazione amministrativa del Pubblico Registro Automobilistico comportante la dematerializzazione/digitalizzazione della documentazione necessaria alla presentazione delle istanze al PRA può validamente giustificare le due disposizioni sopra richiamate recate dalla Circolare in esame (...) Anzi l'articolo 43 del Codice dell'Amministrazione digitale prescrive l'esatto contrario e cioè che i documenti informatici possono essere archiviati anche con modalità cartacee»;
   all'interrogante risulta incomprensibile, alla luce del previsto trasferimento del pubblico registro automobilistico, la conduzione da parte dell'Aci del progetto descritto in premessa, poco chiaro sia nei costi sostenuti per la sua realizzazione, sia in relazione agli effettivi risparmi che ne sarebbero dovuti derivare, sia alla palese non coerenza con la normativa vigente come riconosciuto dal tar del Lazio;
   l'8 giugno 2016, l'ACI attraverso una lettera circolare avente come oggetto «Digitalizzazione Processi PRA, avvio della FASE 2», ha dato inizio alla seconda fase del processo medesimo che: prevede il rilascio in esercizio di nuove funzioni e servizi online che ottimizzeranno ulteriormente gli aspetti operativi sia a beneficio degli Uffici periferici, che degli operatori professionali, oltre che di altri soggetti. In particolare, la FASE 2 intende conseguire l'obiettivo di «allargare» la funzione dei processi di digitalizzazione PRA ad una pluralità di ulteriori soggetti che, nella fase di avvio, dovendo procedere ovviamente per step progressivi, non disponevano di tutte le funzioni necessarie allo svolgimento della loro attività in caso di operazioni basate su un Certificato di Proprietà Digitale (...). Il documento specifica che i nuovi servizi/applicazioni saranno tutti rilasciati in esercizio il 4 luglio 2016;
   in data 9 giugno 2016, un articolo pubblicato sul sito Ansa.it, sezione motori, illustra come: dopo il certificato di proprietà dell'auto digitale (CDPD), l'ACI si avvia ad introdurre l'atto di vendita dell'auto in forma digitale. Una «svolta» 2.0 che arriva nell'ambito del processo di dematerializzazione e che è stata annunciata da Giorgio Brandi, direttore ACI servizio gestione PRA. «Recentemente due sentenze del Tar, che fanno seguito a due ricorsi contro il CDPD hanno confermato la resistenza del Paese all'innovazione. In realtà – afferma Brandi – con le due sentenze del 17 e del 18 maggio 2016, il giudice ha riconosciuto la piena legittimità del certificato digitale in quanto conforme alle norme dettate dal Codice dell'amministrazione digitale (Cad) ma, a richiesta di parte, deve essere consegnato anche il certificato in forma cartacea. Una chiave di lettura miope – commenta Brandi – e in controtendenza. Per questo motivo abbiamo presentato ricorso al Consiglio di Stato. Il certificato di proprietà, oggi, non viene più consegnato all'utente, ma viene rilasciata una semplice ricevuta che consente la visione del certificato vero e proprio sull'archivio PRA. La ricevuta contiene un codice di accesso, attraverso il quale è possibile avere la certezza dell'autenticità del documento e visualizzare la stessa immagine del CDP digitale» (...);
   il Sole 24 Ore, nell'articolo del 14 giugno 2016 dal titolo il certificato di proprietà «torna cartaceo», in merito alla diatriba tra gli studi di consulenza automobilistica e il PRA sulle formalità accessorie alla compravendita di veicoli, afferma che: la controversia è stata decisa mantenendo la dematerializzazione (tesi dell'ACI), ma ammettendo la possibilità di una documentazione fisica (tesi delle agenzie), sulla base di un ragionamento ispirato alla tolleranza. Afferma infatti il Tar che nessuna norma impedisce che taluni dati vengano riportati anche su carta, nemmeno quando, nel Codice dell'Amministrazione digitale (decreto legislativo 82 del 2005, articoli 20 e 23), si afferma la validità, rilevanza e piena efficacia sostitutiva del documento informatico. Anzi, il fatto che il CDP sia digitale «non può a priori escludere il rilascio in formato cartaceo a chi lo richiede» –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato in premessa;
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza del progetto avviato dall'Aci in merito alla dematerializzazione del certificato di proprietà e se abbiano avvallato tale processo;
   quali iniziative di competenza intendano assumere nei confronti dell'Aci alla luce della prima sentenza del Tar del Lazio e se in particolare intendano assumere iniziative per sospendere ogni ulteriore processo di digitalizzazione del PRA;
   se i Ministri interrogati intendano chiarire, per quanto di competenza, l’iter del processo in esame con riferimento alla seconda circolare sul processo di digitalizzazione del PRA diffusa dall'Automobile club Italia;
   se i Ministri interrogati intendano chiarire le tempistiche e le modalità di trasferimento del Pubblico registro automobilistico al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti come previsto dalla legge n. 124 del 2015. (4-13350)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

automobile

ente pubblico

infrastruttura dei trasporti